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Numero d'incarto:
80.2003.128
Data decisione, Autorità:
01.03.2004, CDT
Incarto n.
80.2003.128
Lugano
1 marzo 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2003
in materia di: IC 01/02
presentato da:
_
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nell’elenco
titoli annesso alla dichiarazione fiscale IC 2001-02 __________ e __________
__________ notificavano diverse partecipazioni azionarie, tra cui 50 azioni
della __________ __________ __________ per un valore complessivo di fr.
615'000.-, 50 della __________ __________ per un valore complessivo di fr.
2'230’000.- e 250 della __________ __________ __________, per un valore complessivo
di fr. 575'000.-.
Nella
notifica di tassazione del 28 ottobre 2002 l’UT rettificava i valori dichiarati
dal contribuente riducendo la partecipazione alla __________ __________
__________ a fr. 315'000.-, quella alla __________ __________ __________ a fr.
325'000.- e aumentando quella alla __________ __________ a fr.
4'195'000.-, in base ai valori fiscali della singola azione stabiliti
dall’Ufficio tassazione persone giuridiche.
1.2.
Con tempestivo
reclamo i contribuenti contestavano le valutazioni dell’UT, che non terrebbero
conto dell’imposta latente sugli utili riportati a bilancio. Chiedevano per la
__________ __________ __________ e la __________ __________ __________
l’aumento oltre il 30% della quota di rischio e facevano presente un errore
nella correzione fiscale del valore degli immobili.
Con
decisione del 28 luglio 2003 l’UT respingeva il reclamo per quanto concerne la
__________ __________ __________ e la __________ __________ __________,
riducendo invece parzialmente il valore delle azioni della __________
__________ a complessivi fr. 4'075'000.-.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ lamentano nuovamente la
mancata considerazione nella determinazione del valore della azioni dell’onere
fiscale latente e chiedono a questo proposito che per le tre società,
__________ __________ __________, __________ __________ __________ e __________
__________, la valutazione venga modificata scorporando la parte d’imposta latente
a carico dell’azionista per la parte concernente gli utili riportati. Con riferimento
alla __________ __________ chiedono inoltre che il fattore di rischio venga
aumentato in modo rilevante oltre la quota del 30% già considerata, poiché non vi
sarebbe alcuna garanzia di continuità con l’attuale partner commerciale, vale a
dire con la __________ Svizzera, le cui strategie commerciali potrebbero essere
oggetto di modifiche a breve.
2.2.
All’udienza
del 17 dicembre 2003 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni,
che hanno poi potuto ulteriormente illustrare per iscritto, i ricorrenti con
memoria del 7 gennaio 2004, l’autorità fiscale con osservazioni del 26 gennaio
2004. Di ciò si dirà in seguito, per quanto necessario.
- 3.1.
L’
imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1
LT). Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1
LT). La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che
seguono (art. 41 cpv. 2 LT).
I titoli,
che sono regolarmente oggetto di transazione, sono valutati alla quotazione
media del mese antecedente l’inizio del periodo fiscale, rispettivamente
dell’imponibilità (art- 45 cpv. 1 LT). Le azioni, partecipazioni a
società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto
di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del
loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).
3.2.
Per ciò
che concerne i titoli non quotati per i quali non esiste un corso ufficiale o
che non sono, salvo rare eccezioni, trattati, si determinerà il loro valore
commerciale sulla base di dati di valutazione in modo che il risultato di
questi calcoli si avvicini il più possibile alla realtà economica. Le istruzioni
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni "relative alla
valutazione dei titoli senza corso ai fini dell'imposta sulla sostanza"
(edizione 1982, sostituita dall'edizione 1995, pubblicate anche in ASA 65 p.
872) contengono delle direttive in tal senso per la determinazione del valore
venale. Le considerazioni, che sono in generale determinanti per la formazione
del prezzo delle azioni non quotate in borsa, sono enunciate in queste
istruzioni (Sammlung BGE n. 806 = StE 1997 B 22.2 n. 13 = ASA 66 p. 484 = RDAF
54/1998 p. 351; inoltre RF 49/1994 p. 548).
3.3.
Scopo
delle Istruzioni emanate dalla Confederazione è quello di ottenere una stima
uniforme in tutta la Svizzera per l’imposta sulla sostanza dei titoli non
quotati, vale a dire dei titoli non ufficialmente negoziati in borsa.
L’obiettivo è quindi l’armonizzazione delle valutazioni dei titoli non quotati
sull’insieme del territorio svizzero. Un metodo di valutazione uniforme, pur
nei limiti di uno schematismo più o meno affinato, è invero essenziale, non
fosse che per una ragione di parità di trattamento tra contribuenti domiciliati
in cantoni diversi, nell’ambito delle decisioni in materia di riparto intercantonale.
È appena
il caso di rilevare al riguardo che anche in materia di valutazioni immobiliari
i valori di stima cantonali vengono armonizzati mediante l’applicazione di
coefficienti elaborati dalla Confederazione.
3.4.
Le
Istruzioni emanate dalla Confederazione sono quindi state fatte proprie anche
dalla Divisione cantonale delle contribuzioni, proprio nell’intento di
armonizzare le valutazioni sull’intero territorio della Confederazione.
Una
diversa soluzione non avrebbe altro effetto che quello di disarmonizzare le valutazioni
cantonali da quelle federali e degli altri cantoni, rendendo meno sicuro e certamente
opinabile dal profilo della parità di trattamento il diritto cantonale.
3.5.
Non deve
infine essere dimenticato che l'imposta cantonale sulla sostanza costituisce in
linea di principio un onere complementare, imposto con un'aliquota ridotta,
destinato a integrare l'imposta sul reddito (cfr. CDT n. 263 del 6 settembre
1985 in re L.M., in RTT 1986 p. 491 ss.; CDT n. 174/1988 in re J.B.t; inoltre Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, ed. 1977, p. 80; ASA 19 p. 20).
- .4.1.
I
ricorrenti non sostengono quindi che la valutazione effettuata dall’autorità
fiscale abbia disatteso le istruzioni federali in materia di valutazione di
titoli non quotati. Essi sostengono piuttosto che l’autorità fiscale cantonale
deve discostarsi da tale metodo per diversi motivi, come evidenziato nel
ricorso e nelle successive osservazioni del 7 gennaio 2004, segnatamente:
-
perché
la mancata considerazione, nella determinazione del valore delle azioni,
dell’onere fiscale latente si ripercuoterebbe negativamente sul prezzo che il
potenziale acquirente sarebbe disposto a pagare, e
-
perché
non sarebbe stato sufficientemente considerato il rischio dovuto al rapporto
assolutamente privilegiato con un unico partner commerciale, senza che vi siano
le necessarie garanzie di stabilità.
Essi
chiedono pertanto che per le tre società, __________ __________ __________,
__________ __________ __________ e __________ __________ __________ la valutazione
venga modificata scorporando la parte d’imposta latente a carico dell’azionista
per la parte concernente gli utili riportati, come pure che il fattore di
rischio venga aumentato in modo considerevole oltre la quota del 30% già
considerata.
4.2.
Per
quanto comprensibili, gli argomenti sviluppati non possono essere tenuti in considerazione.
Come si è
visto le Istruzioni federali in materia di valutazione di titoli non quotati,
fatte proprie dall’autorità fiscale cantonale, tendono ad armonizzare sul
territorio di tutto il paese le valutazioni. Questo intento, dettato da
preoccupazioni di praticabilità del diritto ma soprattutto di uguaglianza di
trattamento, si traduce in un metodo valutativo che, per quanto affinato possa
essere, comporta inevitabilmente delle semplificazioni o delle schematizzazioni,
che devono essere messe in conto, a maggior ragione se si considera il
carattere complementare che il Legislatore cantonale ha voluto attribuire
all’imposta sulla sostanza rispetto a quella ordinaria sul reddito.
Certo, il
problema dell’imposta latente, evocato dai ricorrenti, esiste, ma non in maniera
diversa da tante altre persone giuridiche nei cui bilanci figurano ingenti o
quanto meno non trascurabili utili riportati. Lo stesso vale per la
composizione della clientela. Se è vero che sussiste un rapporto più che
privilegiato con un unico cliente, per altro senza garanzie che possa durare, è
altrettanto vero che molte altre aziende che si trovano in condizioni analoghe,
come ricordato dall’autorità fiscale nella propria memoria del 26 gennaio 2004,
vengono valutate in base alle istruzioni che sono state applicate anche nel
caso delle tre società dei ricorrenti.
Per
queste ragioni di principio, questa Camera non ritiene di poter accedere alla
richiesta dei ricorrenti di procedere nel loro caso, diversamente da tutti gli
altri casi, ad una valutazione per così dire individualizzata dei titoli delle
tre società. Un certo strabismo valutativo deve forzatamente essere messo in
conto, proprio per le ragioni esposte in precedenza, segnatamente al consid. 3.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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