Intercantonal tax allocation of property income upheld

80.2003.121Altro tribunale6 ott 2003Dismissed

Sintesi

The taxpayer challenged two Ticino objection decisions concerning IC/IFD 1999-2000 and 2001-2002, arguing that the intercantonal allocation overstated real estate income. The Camera di diritto tributario held that the comparison with the Glarus allocation was misleading because Ticino used gross values, while Glarus used net values after deductions. It found that the tax office had followed the intercantonal allocation correctly, including a later correction to the valuation of one property. The appeal was dismissed as manifestly unfounded, and the taxpayer was ordered to pay CHF 280 in costs.

Regest

Art. 5 cpv. 3 LT; intercantonal allocation of income and review of alleged overstatement of real estate income. In intercantonal tax disputes, the decisive question is whether the tax authority complied with the allocation data and the underlying valuation method; a comparison between different cantons is not persuasive where one side uses gross figures and the other net figures after deductions. An apparent divergence does not establish a misallocation if, after allowance for deductible maintenance costs and valuation adjustments, the amounts correspond. Where the challenge is limited to the allocation sheet appended to the objection decision and the authority has faithfully followed the allocating canton, the appeal is manifestly unfounded. Costs may be charged to the unsuccessful appellant pursuant to Art. 231 LT.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.2003.121

Data decisione, Autorità: 06.10.2003, CDT

Incarto n. 80.2003.121

Lugano 3 ottobre 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 17 agosto 2003

in materia di: IC 99/00, 01/02

presentato da:

_RICO0

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. 1.1.

Il 22 aprile 2002 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ __________, domiciliato a __________, la tassazione IC/IFD 2001-2002 e il 29 aprile successivo la tassazione IC/IFD 1999-2000, alla quale erano annessi i riparti intercantonali d’imposta.

1.2.

Il reclamo presentato dal contribuente contro le stesse veniva evaso con decisioni su reclamo dell’ 11 agosto 2003, alle quali erano pure allegati i riparti d’imposta intercantonale.

2.Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta nuovamente le due suddette decisioni su reclamo, lamentando che il riparto del Canton Ticino valuterebbe il reddito immobiliare in misura superiore alle entrate effettive, allegando il riparto effettuato dal Canton Ticino e quello del Canton Glarona.

  1. La Camera di diritto tributario, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

  2. Con il presente ricorso il ricorrente contesta unicamente il riparto d'imposta intercantonale allestito dall'autorità fiscale ticinese, che é allegato alla decisione su reclamo. Non è invece contestata la tassazione emessa dal Canton Ticino, cantone di domicilio del contribuente, in materia di IFD.

4.1.

Secondo l’art. 5 cpv. 3 prima frase LT, nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale.

4.2.

Nel caso in esame non sono in discussione tanto i principi che disciplinano la ripartizione di redditi e sostanza tra cantoni, quanto piuttosto unicamente gli importi presi in considerazione dall’UT a titolo di reddito della sostanza, come emerge dalle cifre evidenziate in giallo nei documenti che il ricorrente ha allegato al ricorso.

4.3.

La censura, a una più attenta lettura del riparto del Canton Glarona, su cui si fonda il ricorrente, e quello del Canton Ticino, appare manifestamente infondata.

È senz’altro vero che in apparenza i redditi presi in considerazione dal Canton Ticino sono più elevati di quelli glaronesi, ma la differenza è soltanto apparente, poiché i redditi glaronesi sono redditi netti mentre quelli ticinesi sono redditi lordi, dai quali sono poi state operate le relative deduzioni. Basti un esempio: se si prende il reddito da immobili (valore locativo compreso) nel Canton Glarona, esposto nel riparto ticinese 1999-2000 in fr. 19'920.- e si deducono le spese di manutenzione di fr. 4'980.- si ha un reddito netto di fr. 14'940.-, pari alla somma dei seguenti importi: fr. 7'200.- () + fr. 3'840.- () + fr. 3'900.- (__________). Lo steso dicasi per i redditi immobiliari sangallesi e zurighesi.

In altre parole, l’UT di __________ si è scrupolosamente attenuto alle indicazioni del riparto intercantonale allestito dal Canton Glarona, sia per il periodo fiscale 1999-2000 sia per il successivo, in cui l’unica modifica dipende dalla rettifica del valore di stima di __________ in sintonia con la comunicazione dell’ 11 dicembre 2000 del Ufficio fiscale comunale (Gemeidesteueramt) di quel Comune.

Alla luce di queste spiegazioni, per altro già fornite al contribuente - così si presume- in occasione delle due udienze che hanno avuto luogo prima delle decisioni su reclamo contestate, il ricorso si manifesta chiaramente infondato.

Per questi motivi,

visti per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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