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Numero d'incarto:
80.2003.117
Data decisione, Autorità:
08.09.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.117
Lugano
8 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 13 agosto 2003
in materia di: IC/IFD 96 intermedia
presentato da:
_RICO0
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Con
decisione del 21 gennaio 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ __________
notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione
intermedia IC/IFD 1996, per mutamento della professione, con effetto a partire
dal 1° gennaio 1996. L'__________. __________ __________ aveva infatti intrapreso
un'attività indipendente a partire da tale data. Il reddito aziendale veniva
commisurato in fr. 125'350 in media annua ed il reddito
imponibile in fr. 294'208 per l'IC ed in fr. 299'108 per l'IFD.
-
I
coniugi __________ impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 20 febbraio
2002, invocando la prescrizione del diritto di tassare, sopravvenuta prima dell'intimazione
della tassazione intermedia (il 31 dicembre 2001).
L'autorità
di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 14 luglio 2003, nella
quale argomentava che secondo la legge ogni atto ufficiale inteso
all'accertamento del credito fiscale fa decorrere un nuovo termine di
prescrizione e nel caso concreto il 6 novembre 2001 l'Ufficio di tassazione
aveva richiesto ai contribuenti della documentazione, facendo esplicito
riferimento alla tassazione intermedia 1995/96.
-
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ chiedono
che sia constatata la nullità della tassazione intermedia 1996. A loro avviso,
la lettera del 6 novembre 2001 dell'Ufficio di tassazione non sarebbe stata
idonea ad interrompere la prescrizione del diritto di tassare, non trattandosi
di un atto che serve effettivamente all'accertamento o alla riscossione del
credito fiscale, in quanto la documentazione richiesta si riferiva
esclusivamente ai periodi fiscali 1997/98 e 1999/2000.
-
4.1.
Secondo
gli articoli 193 cpv. 1 LT e 120 cpv. 1 LIFD, il diritto di tassare si
prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.
Un nuovo
termine di prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all'accertamento
o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile
dell'imposta (cfr. art. 193 cpv. 4 lett. a LT e art. 120 cpv. 3 lett. a
LIFD).
4.2.
La
nozione di atto inteso alla riscossione comprende non solo gli atti di esazione
dell'imposta, ma anche tutti gli atti ufficiali intesi all'accertamento della
pretesa fiscale che sono portati a conoscenza del contribuente (Tribunale
federale, 26 novembre 1999, RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69
p. 338, consid. 2c, con riferimento a: DTF 112 Ib 88, consid. 2b, p. 9316, 97 I
167, consid. 5, p. 176). Vi rientrano, per esempio, l'invio del formulario per
la dichiarazione, la diffida ad inoltrare la dichiarazione, l'annuncio di una
verifica e le ispezioni dei libri contabili, la notificazione di una tassazione
fiscale definitiva o provvisoria, l'invito o la diffida di pagamento (cf. RDAF
56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con
riferimento a Känzig/Behnisch,
Die direkte Bundessteuer, 2a ediz., art. 128 DIFD, n. 10).
Nella
menzionata sentenza del 1999, il Tribunale federale ha stabilito che anche una
comunicazione ufficiale con la quale viene unicamente annunciata l'intenzione
di procedere ad un'ulteriore tassazione vale come atto di esazione suscettibile
di interrompere il corso della prescrizione (RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B
92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2f).
4.3.
Nella
fattispecie, il diritto di tassare il periodo fiscale 1995/96 si sarebbe
prescritto il 31 dicembre 2001. Tuttavia, l'autorità fiscale ha interrotto la
prescrizione con la lettera del 6 novembre 2001, con la quale ha domandato ai
contribuenti documentazione e informazioni, allo scopo di definire le
tassazioni 1995/96 (tassazione intermedia), 1997/98 e 1999/2000. Lo scritto in
questione dell'autorità fiscale menziona espressamente la tassazione intermedia
1995/96. In tal modo, ha portato chiaramente a conoscenza dei contribuenti
l'intenzione di emettere una tassazione intermedia nel periodo fiscale 1995/96
ed ha chiesto loro informazioni e documenti utili a tal fine.
Le
considerazioni contenute nel ricorso, secondo cui la lettera in questione non sarebbe
stata idonea ad interrompere la prescrizione con riferimento al periodo
1995/96, per il fatto che la collaborazione richiesta si riferiva
esclusivamente agli altri due periodi fiscali, è priva di rilievo. Anzitutto,
si è detto che, per la giurisprudenza, ai fini dell'interruzione della
prescrizione basterebbe anche la semplice comunicazione dell'intenzione di
procedere ad una tassazione ulteriore. Inoltre, l'affermazione secondo cui le
informazioni ed i documenti richiesti sarebbero serviti esclusivamente ai fini
della tassazione dei periodi fiscali successivi non è condivisibile: proprio
per effetto della tassazione intermedia dal 1.1.1996, gli anni di computo
1995/96, cui fa riferimento l'Ufficio di tassazione nella sua lettera,
costituiscono base di calcolo non solo per la tassazione del periodo fiscale
1997/98 ma anche per la stessa intermedia 1995/96. Non va dimenticato, infatti,
che in caso di tassazione intermedia, per gli elementi di reddito e di sostanza
colpiti dalla modifica, la base di calcolo è uguale per la tassazione del
periodo fiscale oggetto della tassazione intermedia e per quello successivo
(cfr. articoli 53 cpv. 1 lett. a e b LT 44 cpv. 1 lett. a
e b LIFD).
4.4.
Ne
consegue che la lettera del 6 novembre 2001 ha fatto decorrere un nuovo termine
di prescrizione ai sensi degli articoli 193 cpv. 4 lett. a LT e 120 cpv.
3 lett. a LIFD. La tassazione notificata ai ricorrenti il 21 gennaio
2001 è dunque pienamente efficace. Non porta a diverse conclusioni neppure
l'ulteriore argomento ricorsuale, secondo cui l'Ufficio di tassazione avrebbe
dovuto emettere la tassazione intermedia con maggiore celerità, disponendo dei
dati necessari in seguito all'inoltro delle dichiarazioni fiscali 1997/98 e
1999/2000. Infatti, l'autorità fiscale ha avuto bisogno di elementi ulteriori,
rispetto a quelli dichiarati, avendo dei dubbi quanto alla proporzione fra
redditi dichiarati e dispendio. A tal fine ha indirizzato ai contribuenti la
richiesta di documentazione del 6 novembre 2001.
- Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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