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Numero d'incarto:
80.2003.116
Data decisione, Autorità:
03.10.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.116
Lugano
3 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 12 agosto 2003
in materia di: IC/IFD 99/00, 01/02
presentato da:
__________ _RICO0
rappr. da: RAPP0
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Con
decisione del 23 dicembre 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava
a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999/2000, nella quale commisurava
il reddito imponibile in fr. 159'184 per l'IC e fr. 143'568 per l'IFD e la
sostanza imponibile in fr. 163'750.
Lo stesso
giorno, l'autorità fiscale notificava al contribuente anche la tassazione
IC/IFD 2001/2002, commisurando il reddito imponibile in fr. 170'984 per l'IC e
in fr. 174'384 per l'IFD e la sostanza imponibile in fr. zero.
- Il contribuente, rappresentato dall'avv. __________ __________,
impugnava la decisione relativa alle imposte per il periodo fiscale 1999/2000,
con reclamo del 7 gennaio 2003, chiedendo di essere convocato per motivare il
gravame. Il successivo 13 febbraio 2003 impugnava poi anche la tassazione del
periodo 2001/2002.
Convocato
in udienza in data 16 giugno 2003, il rappresentante del contribuente firmava
un verbale avente il seguente tenore:
Dopo ampia
discussione, in via transattiva, il reddito del lavoro per la tassazione
1999/00 viene rettificato in fr. 70'000.–.
Per quanto riguarda la tassazione
2001/2002, il reddito del lavoro viene pure ridotto a fr. 70'000.–.
Restano
invariate tutte le altre posizioni.
Il presente
evade i sopracitati reclami IC/IFD.
Con due
decisioni del 14 luglio 2003, l'Ufficio di tassazione accoglieva dunque i reclami,
riducendo il reddito imponibile a fr. 129'184 per l'IC 1999/2000, a fr. 131'784
per l'IFD 1999/2000, a fr. 140'984 per l'IC 2001/2002 e a fr. 144'384 per l'IFD
2001/2002.
-
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ contesta l'accordo intervenuto fra il suo rappresentante ed il
fisco, argomentando che l'avvocato avrebbe preso decisioni da lui non
autorizzate. Nel merito, propone diverse considerazioni con particolare
riguardo all'acquisto delle automobili e delle azioni della __________
__________.
-
IC/IFD
2001/2002
4.1.
Con
riferimento alla tassazione IC/IFD 2001/2002, va rilevato che il reclamo è
stato interposto all'Ufficio di tassazione solo il 13 febbraio 2003, mentre la
decisione impugnata era stata notificata al contribuente già il 23 dicembre
2002.
Ciononostante,
l'Ufficio di tassazione è entrato nel merito del reclamo, senza verificare le
ragioni della tardività.
4.2.
L’art.
206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo
scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni
dall'intimazione della stessa. L'art. 192 precisa che tale termine, stabilito
dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un
motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
Gli
articoli 132 e 133 LIFD prevedono analoghe disposizioni in materia di imposta
federale diretta.
4.3.
Quando
l'istanza precedente ha ignorato la mancanza di un presupposto processuale, ciò
deve essere rilevato d'ufficio nella procedura di ricorso: la decisione impugnata
deve essere annullata e deve essere adottata una nuova decisione, che tenga
conto del difetto procedurale. Ciò non configura una reformatio in peius,
proprio perché i presupposti processuali devono essere verificati d'ufficio (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer,
vol. III, Basilea 1992, art. 111 DIFD, n. 3, p. 277).
4.4.
Alla luce
di quanto precede, la decisione su reclamo in materia di IC/IFD 2001/2002 è annullata
e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché verifichi i presupposti
per la ricevibilità del reclamo, alla luce delle disposizioni citate, ed emetta
una nuova decisione su reclamo.
- IC/IFD
1999/2000
5.1.
Per
quanto concerne il periodo fiscale precedente, il contribuente si è fatto rappresentare,
nella procedura di reclamo, da un mandatario, il quale ha firmato un verbale
contenente una transazione dal tenore oltremodo chiaro e inequivocabile. Nel
ricorso, egli sostiene tuttavia che il rappresentante non era legittimato a sottoscrivere
una transazione con l'autorità fiscale.
La tesi
del ricorrente non può essere seguita.
5.2.
Anzitutto
occorre premettere che, benché né la legge tributaria né la legge federale
sull'imposta federale diretta prevedano esplicitamente la facoltà di definire
gli obblighi contributivi dei cittadini tramite la conclusione di accordi,
dottrina e giurisprudenza tendono ad ammettere questo genere di soluzioni in
taluni casi particolari (cfr. sentenza del Tribunale federale del 12 novembre
1998 nella causa 2A.53/1998, pubblicata in RDAF 1999-2 p. 97 consid. 7 b/aa con
rinvii; inoltre sentenza del Tribunale federale del 18 novembre 2002 n.
2A.568/2001 e 2P.331/2001, consid. 4.2.1.). Simili convenzioni sono considerate
come dei contratti di diritto amministrativo (Blumenstein/Locher,
System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ed., Zurigo 2002, p. 321 con
riferimenti).
5.3.
Quanto al
ruolo svolto dal mandatario che ha sottoscritto la transazione con l'autorità
di tassazione, deve essere rilevato che il ricorrente non contesta di avere
conferito all'avv. __________ la procura a rappresentarlo nell'ambito della
procedura di reclamo, ma nega di avere autorizzato il rappresentante a
concludere una transazione con l'autorità fiscale.
La
controversia verte pertanto non sull'esistenza della procura in quanto tale
quanto sulla sua estensione.
5.4.
È ben
vero che, sia con l'inoltro del reclamo sia al momento di presentarsi dinanzi
all'autorità fiscale per discutere i propri argomenti, il rappresentante non
sembra avere esibito una procura scritta, dalla quale sarebbe possibile
evincere l'esistenza di eventuali limitazioni dei suoi poteri di
rappresentanza.
Tuttavia,
in primo luogo né l'art. 117 LIFD né l'art. 190 LT, che disciplinano la rappresentanza
contrattuale, richiedono la forma scritta, per la procura. Una procura scritta
deve essere prodotta solo su richiesta esplicita dell'autorità fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 1 ad art. 117 LIFD, p. 400).
Si deve
inoltre tener presente che, per il codice delle obbligazioni, devono essere
tutelati i terzi che hanno confidato in buona fede nell'esistenza di una
procura, mentre quest'ultima nei rapporti interni non era stata conferita o
aveva una minore estensione (cfr. art. 33 cpv. 3 CO: "Se il rappresentato
comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest'ultimo
è giudicata a norma dell'avvenuta comunicazione"). Da tale principio
discende la conseguenza, per il diritto fiscale, che deve essere tutelato
l'affidamento dell'autorità nell'esistenza della procura che le è stata
comunicata, nonostante la difforme volontà del contribuente (Stähli, Die Rechtstellung des Steuervertreters,
Berna, 1994, p. 104).
Se anche,
dunque, la procura conferita dal ricorrente all'avv. __________ fosse stata
limitata alla sola discussione preliminare oppure escludesse la facoltà di sottoscrivere
una transazione, tali eventuali limitazioni esistenti nei rapporti interni tra
rappresentante e rappresentato non sarebbero comunque opponibili all'autorità
di tassazione (cfr., nello stesso senso, CDT n.
..__________ del 10 febbraio 1998, in RDAT II-1998 n. 9t e
CDT n. ..__________ del 7 novembre 2000).
5.5.
Dalle
considerazioni che precedono discende la conseguenza che non si può certamente
rimproverare all'autorità fiscale di non avere accertato la portata del mandato
conferito dal ricorrente all'avv. __________. In mancanza di una procura
scritta, che, come detto, il ricorrente non ha ritenuto di dover rilasciare al
suo mandatario prima che quest'ultimo inoltrasse il reclamo o che si
presentasse all'incontro con il fisco, l'autorità fiscale non era tenuta a
mettere in dubbio che il rappresentante del ricorrente avesse la facoltà di
sottoscrivere una transazione, cosa che del resto non è affatto eccezionale nei
procedimenti di reclamo.
Del
resto, le contestazioni contenute nel ricorso paiono, più che censure contro l'operato
dell'autorità fiscale, vere e proprie eccezioni relative all'adempimento del contratto
di mandato da parte del rappresentante. Come tali, potrebbero quindi essere
tutt'al più prese in considerazione nell'ambito di una vertenza di diritto
civile fra mandante e mandatario.
5.6.
Ne
consegue che, in presenza di una transazione validamente sottoscritta dal rappresentante
del ricorrente, con la quale si è conclusa la procedura di reclamo, la Camera
di diritto tributario non può entrare nel merito del ricorso.
- Visto
l'esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico
del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- 1.1. Il
ricorso in materia di IC/IFD 1999/2000 è respinto.
1.2. La
decisione su reclamo del 14 luglio 2003 in materia di IC/IFD 2001/2002 è annullata
e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché verifichi i presupposti
per la ricevibilità del reclamo ed emetta una nuova decisione.
- Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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