__________. __________ __________ __________ c/o
rappr. da: __________ __________ - __________
__________ __________ __________, __________ __________
-
che
__________. __________ __________ __________, domiciliata a __________ (ZH) è
limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietaria di sostanza
immobiliare ad __________ e __________;
-
che, con
decisione del 10 marzo 2003, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava
alla contribuente la tassazione IC 2001/2002, nella quale commisurava il
reddito imponibile in fr. 312'474 (corrispondente ad un'imposta annua di fr. 47'762.85)
e la sostanza imponibile in fr. 2'931'957 (imposta annua di fr.
10'129.55);
-
che la
contribuente interponeva reclamo in lingua tedesca contro tale decisione, in
data 11 aprile 2003;
-
che, con
scritto del 15 aprile 2003, l'Ufficio di tassazione attribuiva alla reclamante
un termine di quindici giorni per tradurre il gravame in lingua italiana,
avvertendola che in caso contrario lo stesso sarebbe stato dichiarato
irricevibile;
-
che la
contribuente rispondeva con lettera del 17 aprile 2003, in lingua tedesca,
contestando la pretesa dell'autorità di tassazione ed affermando di non voler
intraprendere la traduzione richiesta;
-
che, con
ulteriore scritto del 14 maggio 2003, sempre in tedesco, la contribuente
chiedeva all'Ufficio di tassazione di entrare nel merito del reclamo e di
prendere posizione per iscritto in merito alla lettera precedente;
-
che, con
decisione del 9 giugno 2003, l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, per
mancata traduzione in lingua italiana;
-
che, in
data 24 giugno 2003, la contribuente si rivolgeva nuovamente all'autorità di
tassazione, con uno scritto redatto in lingua italiana, dichiarando di
presentare "ricorso" contro la decisione del 9 giugno 2003;
-
che
l'Ufficio di tassazione ha trasmesso tale scritto alla Camera di diritto
tributario, dopo avere chiesto alla ricorrente se lo stesso dovesse essere
considerato ricorso contro la decisione su reclamo;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che la
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
-
che essa
deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,
sia fondata: se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli
atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che,
nella fattispecie, la decisione impugnata ha respinto (in ordine) il reclamo
della contribuente, per il fatto che quest'ultima, cui era stato attribuito un
termine di quindici giorni per tradurre il gravame in lingua italiana, si è
rifiutata di farlo, sostenendo di avere il diritto di interporre ricorso in
tedesco, lingua ufficiale della Confederazione;
-
che
questa Camera non può pertanto entrare nel merito delle censure contenute nel
ricorso, ma deve limitarsi a verificare se la decisione con cui l'autorità di
tassazione ha dichiarato il reclamo inammissibile sia corretta;
-
che
la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre,
rientra fra le libertà garantite dalla Costituzione federale (art. Cost. fed.
1999);
-
che,
nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue ufficiali, il suo
uso è tutelato anche dall'art. 70 cpv. 1 Cost. fed. 1999, secondo cui le lingue
ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano,
mentre il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua
romancia;
-
che,
secondo la giurisprudenza emanata vigente la Costituzione del 1874, la libertà
linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientrava
fra le libertà non scritte della Costituzione federale;
-
che, nei
rapporti con le autorità tuttavia, la libertà linguistica è limitata dal
principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni
particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non
esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una
lingua diversa da quella ufficiale (Praxis
2000 n. 40 p. 217 consid. 3);
-
che tali
principi sono stati codificati nella Constituzione del 1999, soprattutto agli
articoli 18 e 70 (DTF 127 V 219 consid. 2 b aa, con riferimento a Borghi, La liberté de la langue et ses limites,
in: Thürer/Aubert/Müller [a cura di], Droit constitutionnel suisse, Zurigo
2001, § 38);
-
che in
particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. fed. 1999 garantisce il principio di
territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;
-
che,
sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per
mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se
in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la
propria lingua: simili misure devono però rispettare la proporzionalità;
-
che,
pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità
ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante
giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non
redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia
35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
-
che
la lettera con cui l'Ufficio di tassazione ha attirato l'attenzione della
contribuente sul fatto che l'italiano è lingua ufficiale del Canton Ticino, con
la conseguenza che il reclamo non poteva essere redatto in tedesco, deve
pertanto essere considerata conforme alla legislazione vigente;
-
che
la decisione dell'Ufficio di tassazione sarebbe senz'altro censurabile, se
l'autorità stessa si fosse limitata a pronunciare l'irricevibilità del reclamo
redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza invece
segnalare prima tale vizio alla reclamante ed attribuendole contestualmente un
termine per la traduzione, nel qual caso la decisione sarebbe stata viziata da
eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi
dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p.
234);
-
che
l'Ufficio di tassazione ha invece inviato alla contribuente, in data 15 aprile
2003, una lettera nella quale la avvertiva del difetto del suo reclamo e le
attribuiva un termine fino al 30 aprile 2003 per sanarlo, con comminatoria di
irricevibilità in caso di mancata traduzione;
-
che,
in simili circostanze, non può assolutamente essere censurata la decisione
impugnata, con la quale l'autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel
merito del reclamo.
visto per le spese l'art. 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico della ricorrente.