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Numero d'incarto:
80.2003.1
Data decisione, Autorità:
10.01.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.1
Lugano
10 gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 31 dicembre 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ e __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
I coniugi
__________ e __________ __________ sono proprietari dell'abitazione in cui
vivono a __________ dall'inizio di dicembre del 1999, epoca in cui hanno trasferito
il loro domicilio nel Canton Ticino. Nella notifica di tassazione IC/IFD
1999-2000 del 19 febbraio 2001, a valere dal 1° dicembre 1999, l'Ufficio di
tassazione esponeva loro un valore locativo di fr. 20'401.-. La tassazione
passava incontestata in giudicato.
Il
medesimo valore locativo veniva esposto ai contribuenti dall'Ufficio di
tassazione anche nella successiva notifica di tassazione IC/IFD 2001-2002 del 14
ottobre 2002.
1.2.
Il
reclamo presentato dai contribuenti, con cui contestavano tra l'altro il valore
locativo, veniva parzialmente accolto dall'Ufficio di tassazione con decisione
del 9 dicembre 2002. Il valore locativo veniva ridotto a fr. 14'070.-, pari al
5% del valore di stima ufficiale, essendo l'immobile stato costruito nel 1991.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede la riduzione del
30% del valore di stima e il calcolo del valore locativo sul valore ridotto, con
conseguente diminuzione del valore di reddito dell'immobile a fr. 9'849.- di
media annua.
-
Conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza;
-
4.1.
Secondo
l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, l'uso da parte del
proprietario del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale
reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore
locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini
dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della
proprietà fondiaria.
Secondo
la giurisprudenza il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il
contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Il
Tribunale federale ha per altro confermato che il valore locativo deve
corrispondere “al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario
desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto
in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue
installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di
condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario” (ASA
15 p. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L’imposition
de la valeur locative, Losanna 1988, p. 98). Che il valore locativo così
stabilito corrisponda o meno ad una rimunerazione normale del capitale
investito nel fondo non è essenziale (DTF 66 I 80): il proprietario è
tenuto a lasciarsi fiscalmente imputare il corrispettivo del reddito in natura
così percepito, non l'interesse normale del valore in capitale dell' oggetto (DTF
69 I 24; STF del 12 novembre 1975 in re A. S. p. 4 s.).
4.2.
Per
l'imposta cantonale, di regola, il valore locativo viene determinato secondo parametri
schematici: esso corrisponde quindi a una percentuale del valore di stima
dell'immobile, che varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile.
Però
quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto con il principio
secondo cui il valore deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, è
consentito far capo a valutazioni individualizzate (cfr. Circolare n. 15
del 15 gennaio 1995 concernente il valore locativo della Divisione cantonale
delle contribuzioni, cifra 2.2.1).
- 5.1.
Le
censure ricorsuali sono rivolte contro l'applicazione, per il calcolo del
valore locativo, di una stima entrata in vigore nel 1988. A loro avviso,
infatti, l'adozione di tale valore costituirebbe una disparità di trattamento,
per il fatto che, se il loro immobile fosse stato stimato solo pochi anni dopo
(in particolare, nel 1991), la stima avrebbe beneficiato della riduzione del
30%, prevista da una norma transitoria contenuta nella nuova legge sulla stima
ufficiale degli immobili.
5.1.
L'art. 47
della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre
1996 (Lst), così come modificato dalla legge 7 febbraio 1999, in vigore dal 1°
gennaio 1999, stabilisce che:
Le stime
delle revisioni generali esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente
legge sono, ai fini di tutte le loro utilizzazioni, considerate nella misura
seguente:
-
in
modo invariato nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il
1.1.1977, il 1.1.1979, il 1.1.1981, il 1.1.1983, il 1.1.1985, il 1.1.1987 e il
1.1.1989,
-
con
una diminuzione del 30% nei comuni la cui revisione generale è entrata in
vigore il 1.1.1991, 1.1.1993, 1.1.1995 e 1.1.1997.
L'art. 48
della stessa legge, sempre nella versione in vigore dal 1° gennaio 1999,
prevede poi che:
1Le
stime dei fabbricati nuovi o riattati dopo le revisioni generali ed esistenti
al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono, ai fini di tutte
le loro utilizzazioni, considerate nella misura seguente:
-
in
modo invariato nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il
1.1.1977, il 1.1.1979, il 1.1.1981, il 1.1.1983, il 1.1.1985, il 1.1.1987 e il
1.1.1989,
-
con
una diminuzione del 30% nei comuni la cui revisione generale è entrata in
vigore il 1.1.1991, 1.1.1993, 1.1.1995 e 1.1.1997.
2Nei
Comuni la cui revisione generale è entrata in vigore prima del 1.1.1991, i proprietari
interessati possono chiedere all'Ufficio delle stime, entro 30 giorni dalla
pubblicazione della presente modifica nel Bollettino ufficiale delle leggi e
degli atti esecutivi del Cantone Ticino, una diminuzione del 30% della
variazione della stima dei fabbricati nuovi o riattati la cui stima è entrata
in vigore dal 1.1.1991 in poi.
5.2.
Nel
Comune di __________ la revisione generale delle stime è entrata in vigore
prima del 1991, più esattamente il 1° gennaio 1995. In linea di principio,
quindi, il Comune di __________ non beneficia della riduzione del 30%, come per
altro correttamente indicato nelle Istruzioni per la compilazione della
dichiarazione d'imposta.
L'Ufficio
di tassazione omette nondimeno di rilevare che, nel caso concreto, la stima
ufficiale del mapp. n. __________ RFD di __________ è posteriore al 1° gennaio
1991 e che i proprietari hanno fatto uso della facoltà loro concessagli
dall'art. 48 cpv. LSt. Nell'estratto del Registro fondiario contenuto
nell'incarto fiscale si legge infatti a pagina 2 che il "fondo (è)
interessato dalla riduzione parziale del 30% del valore di stima dal 1° gennaio
1999 (art. 48 cpv. 2 L. stima)".
Il valore
di stima complessivo (parti abitative e non) della quota di PPP, detenuta in
comproprietà dai contribuenti, che ammonta a fr. 290'004.-, va quindi ridotto
del 30%. Lo stesso ha da valere per i fabbricati, il cui valore relativo alla
quota dei contribuenti, indicato nell'apposita scheda in fr. 281'400.-, va
ridotto a fr. 196'980.-. Ne consegue che il valore locativo va stabilito in media
annua in fr. 9'849.-, come correttamente sostenuto dai contribuenti, alla luce
anche di quanto fatto p. es. per la quota di PPP del vicino.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 9 dicembre 2002, gli atti
del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di
nuovi conteggi conformi al consid. 5.2.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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