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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.91
Data decisione, Autorità:
02.07.2002, CDT
140
Incarto n.
80.2002.00091
Lugano
2 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 29 maggio 2002
in materia di: tassa di diffida
presentato da:
..
__________ __________ a __________
__________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, con
decisione del 16 maggio 2002, l'Ufficio di tassazione di Lugano Città
notificava a __________ __________, rappresentante della Comunione
ereditaria __________ __________, una diffida a inoltrare il
questionario per le indivisioni ai fini delle imposte cantonale e federale
diretta 2001/2002, ponendo a suo carico la tassa di diffida di fr. 30.–;
-
che __________ __________
impugnava la suddetta decisione con reclamo del 17 maggio 2002, argomentando
che i formulari sarebbero già stati inoltrati;
-
che
l'autorità fiscale respingeva il reclamo con decisione del 23 maggio 2002,
negando di avere ricevuto il questionario, nonostante l'invio di un richiamo
già l'11 aprile 2002;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
"ribadisce pienamente quanto scritto il 17 maggio 2002 all'Ufficio di
tassazione" e dichiara di non voler "spendere energie per gli errori
altrui";
-
che, con
decreto del 4 giugno 2002, il presidente della Camera ha attributo alla
ricorrente un termine di grazia di dieci giorni per produrre la decisione
impugnata, motivare il ricorso e indicare i mezzi di prova, con l'avvertenza
che, in caso di inadempimento, il ricorso sarebbe stato dichiarato
irricevibile;
-
che, in
data 13 giugno 2002, __________ __________ ha scritto quanto segue:
Ribadisco
quanto scritto il 17.5.02 all'Uff. di tassazione.
Oggi ho
spedito il questionario che avevo allestito il 27.9.2001 all'Uff. circ. di tass.
Lugano-città.
Con stima;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che,
secondo l'art. 227 cpv. 1 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti
dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le
conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i
documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, al
ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria
dell'irricevibilità;
-
che lo
stesso principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù
dell'art. 140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale
(cfr. sent. CDT n. ..__________
del 14 aprile 1998 in re F.; CDT n. ..__________
del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.; CDT n. ..__________ dell'11 ottobre 1996 in re G.P. e
dottrina citata);
-
che lo
scritto della ricorrente del 29 maggio 2002 disattende manifestamente le
condizioni di ricevibilità di un ricorso, poste sia dal diritto cantonale, sia
dal diritto federale, non contenendo né conclusioni né motivazioni di sorta e
non indicando neppure quale sia la decisione impugnata;
-
che
questa Camera ha pertanto impartito alla ricorrente un termine di grazia per
emendare le lacune dell’atto ricorsuale, con l’avvertimento che, se ciò non fosse
avvenuto, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
-
che la
risposta della ricorrente è stata, come detto, un chiaro rifiuto di conformarsi
alle esigenze formali, con la conseguenza che il ricorso deve essere respinto
in quanto irricevibile;
-
che,
comunque, il ricorso avrebbe dovuto essere respinto anche nel merito;
-
che,
secondo gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di
inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è
diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;
-
che la
legge tributaria precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita
una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data
facoltà di reclamo all'autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto
tributario entro 30 giorni (art. 198 cpvv. 4 e 5 LT 1994);
-
che, per
quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria
che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per
coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha
costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a
richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito
tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti
di diritto tributario ticinese, p. 126);
-
che, nel
caso in esame, se anche la ricorrente avesse inoltrato il questionario
richiesto nel termine attribuitole, avrebbe dovuto reagire al richiamo dell'11
aprile 2002, senza lasciarsi diffidare;
-
che
appare peraltro poco credibile la tesi dell'adempimento tempestivo dell'obbligo
di collaborazione, alla luce dell'affermazione contenuta nel reclamo del 17
maggio 2002 all'Ufficio di tassazione, ove sostiene di avere compitato il
formulario "il 3.4/27.9 (22.3 verbale di intervento ai fini
dell'apposizione dei sigilli)";
-
che,
infatti, quest'ultima affermazione fa pensare piuttosto all'inoltro
dell'inventario della successione, che è tutt'altro modulo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa
di giustizia e le spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– sono a carico
della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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