AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.82
Data decisione, Autorità:
28.05.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00082
Lugano
28 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2002
in materia di: conguagli per l'imposta
comunale
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, con
sentenza del 14 marzo 2002, il Tribunale amministrativo del Canton Ticino
respingeva un ricorso di __________ __________, nel quale veniva contestata la
decisione del Municipio di Bellinzona di fissare al 100% il moltiplicatore
d'imposta comunale per il 2001;
-
che, in
data 3 dicembre 2001, il contribuente aveva pure interposto reclamo al
Municipio di Bellinzona contro l'emissione dei conguagli 2001 dell'imposta
comunale;
-
che, con
decisione dell'11 aprile 2002, il Municipio di Bellinzona respingeva il reclamo
in questione;
-
che __________ __________
ha impugnato la suddetta decisione del Municipio di Bellinzona, con ricorso
alla Camera di diritto tributario, chiedendo che sia "accertato l'uso
improprio della __________ __________ ai fini del calcolo dell'imposta
comunale 2001, a carico dei contribuenti del ceto medio";
-
che il
ricorrente ha pure chiesto di essere sentito oralmente e di essere assistito da
un "difensore d'ufficio";
-
che la
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
-
che essa
deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata;
-
che
l'art. 276 LT stabilisce i seguenti principi in merito al prelievo dell'imposta
comunale:
1L'imposta
comunale è prelevata in base alle classificazioni per l'imposta cantonale del
medesimo anno.
2Essa
è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base.
3La
definizione di moltiplicatore comunale e le modalità di calcolo del medesimo
sono stabilite dall'articolo 162 della legge organica comunale;
-
che
contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell’imposta comunale è
dato reclamo al Municipio entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 1
LT) e contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera
di diritto tributario, entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 2 LT);
-
che,
nella fattispecie, il ricorrente ha impugnato, con reclamo del 3 dicembre 2001,
i conguagli 2001 dell'imposta comunale, che non gli erano ancora stati
notificati dal Comune di Bellinzona;
-
che il
Municipio ha pertanto correttamente rilevato l'irricevibilità del reclamo,
circostanza che da sola basta ad impedire anche a questa Camera di entrare nel
merito del ricorso;
-
che il
ricorso è pertanto manifestamente destituito di fondamento;
-
che, alla
luce di tali considerazioni, non si giustifica neppure la convocazione del
ricorrente ad un'audizione dinanzi alla Camera, come egli pretenderebbe;
-
che,
infatti, nella legislazione tributaria vigente non è codificato un diritto
analogo a quello previsto, fino alla fine del 1994, nel Decreto concernente la
riscossione dell'imposta federale diretta (DIFD) e nella legge tributaria del
1976;
-
che
l'art. 177 cpv. 3 LT 1976 prevedeva il diritto del reclamante di essere udito
sui motivi enunciati nel reclamo e sulle prove indicate, che intendeva esibire
personalmente, e lo stesso diritto era previsto anche nell'ambito della
procedura di ricorso;
-
che in
senso analogo si esprimeva l'art. 102 cpv. 2 DIFD, secondo il quale il
reclamante che ne avesse fatto richiesta aveva il diritto di motivare a voce le
sue richieste e di presentare le sue prove;
-
che, un
una sentenza del 2000 (CDT n. ..__________
del 13 dicembre 2000 in re L.), questa Camera ha lasciato aperta la questione
dell'interpretazione dell'art. 228 cpv. 3 LT, che prevede semplicemente che il
ricorrente abbia il diritto di essere sentito;
-
che, in
tale occasione, la Camera si era cioè chiesta se si trattasse semplicemente della
riproposizione della norma dell'abrogato art. 177 della vecchia legge
tributaria del 1976 oppure di una disposizione che si limita a garantire il
rispetto del diritto di essere sentito, peraltro già previsto dall'art. 29
Cost. fed.;
-
che la
questione può essere lasciata aperta anche questa volta, dal momento che
l'eventuale diritto del ricorrente di essere convocato personalmente
presupporrebbe comunque l'inoltro di un gravame tempestivo e formalmente
ineccepibile (cfr. Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer [Wehrsteuer], 2a
ediz., Basilea 1992, n. 4 all'art. 102 DIFD, p. 242);
-
che,
infatti, nel caso in esame, vista la manifesta irricevibilità del reclamo, una
simile pretesa apparirebbe chiaramente abusiva;
-
che,
infatti, l'unico effetto di un'eventuale udienza sarebbe la constatazione della
manifesta infondatezza del gravame, accompagnata dall'invito al ritiro dello
stesso;
-
che
dall'omissione della convocazione non deriva comunque alcun pregiudizio al
ricorrente, dal momento che non si preleva alcuna tassa di giustizia;
-
che la
stessa conclusione vale a maggior ragione per la richiesta di gratuito
patrocinio, dal momento che quest'ultimo presuppone che il procedimento non sia
manifestamente infondato nel merito o irricevibile in ordine (DTF 110 Ia
27 consid. 2; 104 Ia 73).
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster