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Numero d'incarto:
80.2002.74
Data decisione, Autorità:
28.05.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00074
Lugano
28 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2002
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 del 13 agosto 2001, l'Ufficio di tassazione
esponeva in via valutativa a __________ __________ un reddito del lavoro netto di fr.
100'000.- e inoltre un reddito della sostanza di fr. 11'400.-, con la motivazione
"tassazione d'ufficio per mancata o insufficiente documentazione".
1.2.
Il
contribuente presentava reclamo il 5 settembre 2001, facendo presente d'aver subito
un tracollo finanziario a partire dal 1997 e di essere stato dichiarato fallito
nel corso del 2000.
Il 5
febbraio 2002, nel corso di un'audizione, l'Ufficio di tassazione invitava il
contribuente a produrre tra l'altro i certificati di salario degli anni 1997 e
1998, la documentazione a comprova dell'esistenza di un diritto d'usufrutto e
la copia dell'atto di compravendita della propria abitazione alla figlia __________, con l'avvertenza che, trascorso
infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato forzatamente respinto in
quanto non documentato.
In
assenza di una reazione in tempo utile da parte del contribuente, l'Ufficio di
tassazione con decisione del 25 maggio 2002 respingeva su questi punti il
reclamo, accogliendolo limitatamente ai debiti deducibili dalla sostanza che
venivano fissati, tenuto conto di quanto risulta dalla graduatoria nel
fallimento, in oltre otto milioni di franchi.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta sia il reddito del
lavoro sia il reddito della sostanza espostogli dall'Ufficio di tassazione,
producendo copia degli atti pubblici di compravendita e costituzione d'usufrutto
relativi all'abitazione ceduta alla figlia e facendo inoltre presente di non
aver lavorato nel 1998 e di non poter produrre per il 1997 alcun certificato di
salario a seguito del fallimento del datore di lavoro.
-
Reddito
della sostanza
3.1.
Per gli
artt. 20 cpv. 1 lett. a LT e 21 cpv. 1 lett. a LIFD sono imponibili quale
reddito da sostanza immobiliare i proventi dalla locazione, dall’affitto,
dall’usufrutto o da altro godimento.
Il
valore locativo deve quindi essere imposto, per costante giurisprudenza, al
contribuente che beneficia del godimento dell'immobile (CDT n. __________ del 31 dicembre 1992 in re Z.; CDT
n. ..__________ del
3 dicembre 1998 in re M. O).
3.2.
Nel caso
di specie, è vero che il ricorrente ha venduto il proprio appartamento alla
figlia __________ già nel corso del 1998
e, meglio, il 7 maggio 1998 e che il diritto d'usufrutto a suo favore è stato
costituito solo in un secondo tempo, il 18 maggio 2001, quando era già stato
dichiarato fallito. È però altrettanto vero che egli ha continuato ad abitare
gratuitamente nell'appartamento venduto alla figlia e quindi a godere dello
stesso alla stregua di un usufruttuario di fatto. Ciò emerge dalla dichiarazione
rilasciata dalla figlia del contribuente all'Ufficio di tassazione il 3 ottobre
2000 nell'ambito dell'esame della sua tassazione personale.
A giusta
ragione dunque l'Ufficio di tassazione ha esposto il valore locativo e la sostanza
da cui scaturisce, al contribuente.
- Reddito
del lavoro
4.1.
L’art.
130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione
d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tenere
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve
effettuare una «valutazione coscienziosa».
La
tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un
esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità
fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile
vicine alla verità (Zweifel, Die
Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989,
p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
4.2.
Anche
l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione
d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente,
nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti
attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali,
dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
4.3.
Il
ricorrente non ha saputo documentare in alcun modo né il reddito del lavoro né
l'esistenza di altre fonti reddito nel periodo di computo. Egli si è infatti
limitato ad affermare di non poter produrre il certificato di salario del 1997,
di aver comunque guadagnato in quell'anno non più di fr. 50'000.- e di non aver
conseguito alcun reddito da attività dipendente o indipendente nel 1998.
L'Ufficio
di tassazione non poteva fare altro, in queste condizione, che definire il
reddito del lavoro in via valutativa e non poteva farlo se non facendo
riferimento ai redditi tassati nei precedenti periodi. In sostanza l'Ufficio di
tassazione si è attenuto al reddito del lavoro conseguito nel periodo
precedente, per altro di gran lunga inferiore a quello del periodo di
tassazione IC/IFD 1995-96. Così facendo, pur nell'opinabilità di ogni decisione
fondata su una totale assenza di dati, l'Ufficio di tassazione non pare aver
oltrepassato i limiti del proprio potere d'apprezzamento.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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