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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.66
Data decisione, Autorità:
06.05.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00066
Lugano
6 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ , __________
__________ (),
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Il
12 novembre 2001 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ ed __________
Ca__________pana la tassazione ordinaria
IC/IFD 2001-02, in cui ai redditi dichiarati veniva aggiunto un reddito d'altra
fonte di fr. 24'000.- di media annua, poiché dal raffronto delle entrate e
delle uscite nel periodo di computo emergeva una mancanza della liquidità
necessaria per far fronte al normale costo della vita.
-
Il reclamo presentato dal contribuente veniva respinto con decisione
dell' 8 aprile 2002. Nella motivazione l'Ufficio di tassazione ribadiva la
mancanza di liquidità, precisando che dall'esame degli incarti dei figli non
emergevano disponibilità tali da consentire di aiutare i genitori .
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________
__________ contesta nuovamente l'esposizione
di un reddito d'altra fonte di fr. 24'000.- e chiede lo stralcio sia di quest'ultimo
sia del reddito aziendale di fr. 2'000.- e inoltre la concessione della deduzione
delle spese effettive di manutenzione degli immobili, come pure degli interessi
passivi.
-
4.1.
L’art.
130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione
d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tenere
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve
effettuare una «valutazione coscienziosa».
La
tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un
esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità
fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile
vicine alla verità (Zweifel, Die
Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989,
p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
4.2.
Anche
l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione
d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente,
nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali,
dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
- Prima
di esaminare se si giustifichi ed eventualmente in quale misura di esporre al ricorrente
un reddito d'altra fonte basato sul calcolo della liquidità, occorre esaminare
le altre questioni sollevate nel ricorso, tutte idonee a ripercuotersi sulla
disponibilità nel biennio di computo. Infatti più aumentano le uscite
(interessi passivi, spese di manutenzione) e più diminuiscono le entrate
(stralcio del reddito aziendale), più aumenta la mancanza di disponibilità e
con ciò il reddito d'altra fonte.
5.1. Deduzione
delle spese di manutenzione
5.1.1.
Secondo
l'art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT di identico tenore,
il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione,
i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi.
Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile,
ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività.
Per
facilitare il lavoro sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti,
invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni
immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,
stabilita dal Consiglio federale per l'IFD e dal Consiglio di Stato per l'IC
(art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT).
La
deduzione complessiva ammonta:
-
al
15% per l'IC ed al 10% per l'IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore
locativo, se, all'inizio del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10
anni prima;
-
al
25% per l'IC ed al 20% per l'IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore
locativo se, all'inizio del periodo fiscale, l'immobile ha più di 10 anni
(cfr.
art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2
Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato
in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
Questa
agevolazione entra di regola in considerazione solo per gli immobili appartenenti
alla sostanza privata, ma non per immobili utilizzati da terzi principalmente a
fini commerciali (v. art. 2 cpv. 3 Regolamento cit.; art. 4 Ordinanza cit.).
5.1.2.
Nel caso
in esame l'Ufficio di tassazione ha concesso al ricorrente la deduzione forfetaria
delle spese di manutenzione nella misura del 25%, vale a dire per fr. 11'250.-
a fronte di redditi immobiliari complessivi di fr. 45'000.-, sia per l'IC sia
per l'IFD.
Certo,
nella dichiarazione d'imposta il ricorrente ha dichiarato di aver sopportato
spese di manutenzione per fr. 25'340.- all'anno sia nel 1999 sia nel 2000, ma
ciò non è mai stato suffragato da prove documentali inoppugnabili. Agli atti si
trova unicamente una dichiarazione firmata dal contribuente medesimo, dalla
quale risulta che avrebbe versato a __________
__________ un importo di fr. 40'000.-
per lavori effettuati dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 "per diversi
lavori di manutenzione e lavori edili in genere". Appare del tutto strano
che, invece di una ricevuta rilasciata dallo __________
o delle fatture emesse da quest'ultimo, il ricorrente autocertifichi d'aver
speso fr. 40'000.- in due anni. L'assenza di fatture dettagliate impedisce
comunque all'autorità fiscale e a questo Tribunale di valutare non soltanto la
veridicità dell'autocertificazione, ma anche e soprattutto di stabilire se i
lavori eseguiti rientrino nella categoria di quelli di manutenzioneeducibili
dal reddito o piuttosto di quelli di miglioria non deducibili dal reddito
ordinario, ma unicamente nell'ambito dell'imposta sugli utili immobiliari in
casi di alienazione dell'immobile.
Su questo
punto il ricorso si appalesa manifestamente infondato, ai limiti della temerarietà.
5.2. Deduzione
degli interessi passivi
5.2.1.
Secondo
l'art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD e l'art. 32 cpv. lett. a 1 LT, sono dedotti dai proventi gli interessi maturati
su debiti, eccettuati gli interessi di mutui accordati, a condizioni
manifestamente diverse da quelle usualmente convenute nelle relazioni d'affari
con terzi, da una società di capitali a una persona fisica che abbia una partecipazione
determinante al capitale della società o che le sia altrimenti vicina.
5.2.2.
La
contestazione appare incomprensibile non appena si consideri che la deduzione
concessa ammonta a fr. 17'335.- di media annua e corrisponde in tutto e per
tutto a quella chiesta nella dichiarazione e documentata nell'elenco debiti.
Anche su
questo punto il ricorso si appalesa manifestamente infondato, ai limiti della
temerarietà.
5.3. Stralcio
del reddito aziendale
5.3.1.
Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LIFD e l'art. 17 cpv. 1 LT, sono imponibili tutti i proventi
dall’esercizio di un’impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o
forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa
indipendente.
5.3.2.
Il
ricorrente chiede lo stralcio del reddito aziendale di fr. 2'000.-,
argomentando che l'attività aziendale svolta dalla moglie a __________ sarebbe cessata da tempo.
Esaminando
gli atti prodotti dal ricorrente emerge invece che la gerenza del grotto "__________ __________
__________ " di __________ è cessata soltanto nell'autunno del
1999 e, meglio, a metà novembre. Il reddito conseguito nell'anno di computo
1999 va quindi esposto in media annua nella tassazione 2001-02.
Anche
sotto questo profilo la decisione appare ineccepibile, tanto più che l'Ufficio
di tassazione ha confermato il reddito aziendale esposto nella precedente
tassazione 1999-2000 (per altro addirittura inferiore a quello della tassazione
1997-98) e accettato dagli interessati.
- 6.1.
Venendo ora al calcolo della disponibilità, non appena si confrontino
le entrate e le uscite del biennio di computo 1999-2000, così come emergono
dagli elementi della tassazione, risulta che le uscite nel biennio eccedono le
entrate di oltre fr. 7'600.-. Senza considerare il fabbisogno per vivere (per
es. vestiti, alimenti, spese di malattia non coperte dalle assicurazioni) vi è
già una mancanza di liquidità che sfiora fr. 4'000.- all'anno.
L'Ufficio
di tassazione non poteva quindi far altro che esporre ai contribuenti un reddito
d'altra fonte (quindi non un reddito aziendale) di fr. 24'000.-: fr. 4'000.-
per coprire la mancanza di liquidità, fr. 20'000.-, vale a dire un importo
praticamente corrispondente al minimo vitale secondo l'art. 93 LEF per una
famiglia di due persone, per far fronte al normale fabbisogno della vita di una
famiglia di due persone.
La
valutazione dell'Ufficio di tassazione sfugge quindi a critiche.
6.2.
Vero è
che il ricorrente sostiene di essere stato aiutato dai figli.
L'esame
delle loro partite fiscali non lascia tuttavia spazio a un simile aiuto, non appena
si consideri che l'imponibile del figlio maschio, che deve mantenere una famiglia
di quattro persone, non raggiunge nemmeno la soglia del minimo imponibile e che
la figlia negli anni di computo è stata a più riprese disoccupata. Ma ciò che è
decisivo è che nessuno dei figli ha fatto valere d'aver dovuto aiutare i
genitori nell'ambito degli obblighi d'assistenza tra parenti, chiedendo la
deduzione per persone bisognose a carico.
Anche
sotto questo profilo il ricorso si rileva chiaramente infondato.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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