-
che, con
decisione del 17 settembre 2001, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna
notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 2001/2002, commisurando
il reddito aziendale in fr. 50'000 in media annua ed il reddito imponibile in
fr. 44'343 per l'IC e fr. 45'827 per l'IFD;
-
che la
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo pervenuto all'Ufficio
di tassazione il 24 ottobre 2001, chiedendo di essere convocata per discutere
la tassazione e giustificando la tardività del reclamo con l'assenza per
vacanze all'estero, protrattasi per oltre un mese;
-
che,
convocata dall'Ufficio di tassazione all'udienza del 13 novembre 2001, la contribuente
ribadiva di essere stata assente per vacanze e l'autorità fiscale le comunicava
che tale giustificazione non costituiva un presupposto per la restituzione dei
termini;
-
che, con
decisione del 10 dicembre 2001, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile
il reclamo, in quanto inoltrato dopo la scadenza del termine di trenta giorni;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
ripropone le contestazioni contro il calcolo del reddito aziendale e, in
relazione alla tardività del gravame, argomenta di non avere potuto fare capo
all'assistenza di nessun famigliare durante l'assenza all'estero, per
verificare la tassazione;
-
che, la
Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un
ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei
termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una
eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
-
che,
infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che
l’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito
interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine
di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale
termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo
quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
-
che
il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato
se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un
ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);
-
che per
intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del
documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT
n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in
re K.B.);
-
che la
tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata,
e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la
tassazione entri nella sfera di potere ("Herrschaftsbereich")
del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol.
III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);
-
che, in
caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno
della notifica - determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF
115 Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si
è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità
l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione,
non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste
contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di
eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi,
Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in
RTT 1974, p. 65 ss.);
-
che
all'autorità di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre
prove dell'intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda
delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica: tale verosimiglianza in
particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che
confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e
segnatamente alla data indicata dall'autorità (cfr. STF del 18 febbraio
1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n.
331 del 27 agosto 1984 in re P.);
-
che
costituiscono ad esempio una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della
tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire
immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è
indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di
pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il
contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una
bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526
del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re
M.);
-
che,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione
di una decisione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del
rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107
cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3);
-
che la
facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite
nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT
1989 n. 28 p. 87 consid. 5): il destinatario di un'omessa o irregolare
notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la
scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a
piacimento; al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena
a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl
95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72
consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M.,
inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz.,
vol. II, Basilea 1993, n. 1920);
-
che,
nella fattispecie, alla contribuente la decisione è stata intimata in data 17
settembre 2001, mentre il reclamo è pervenuto all'autorità di tassazione solo
il 24 ottobre 2001;
-
che
l'autorità fiscale non è in grado di comprovare la data in cui la decisione è
stata notificata alla ricorrente, non essendo l'intimazione avvenuta mediante
lettera raccomandata;
-
che è
comunque altamente probabile che la decisione sia stata recapitata al domicilio
della ricorrente nei tre giorni successivi, dal momento che quella indicata è
la "data della spedizione" e che, al momento in cui la Posta ha
introdotto la distinzione tra Posta A e Posta B, lo Stato ha adottato il
secondo metodo di invio (cfr. Circolare interna del 26 febbraio 1991 dell'ACC
ai capi degli Uffici), che comporta la distribuzione "due o tre giorni
feriali dopo quello dell'impostazione" (cfr. art. 24 cpv. 1 dell'abrogata
Ordinanza della legge sul servizio delle poste, RU 783.01);
-
che non è
peraltro ben chiaro neppure quando il reclamo sia stato inoltrato dalla ricorrente,
non essendo reperibile, fra gli atti trasmessi alla Camera dall'Ufficio di tassazione,
la busta che lo conteneva;
-
che
l'unica indicazione che si può ricavare dal reclamo stesso è quella risultante
dal timbro apposto al momento in cui è stato registrato dall'Ufficio di
tassazione (24 ottobre 2001), sicché si dovrebbe ragionevolmente concludere che
la consegna alla Posta sia avvenuta almeno un giorno prima, se spedito con
posta A e due o tre de spedito con posta B;
-
che, in
simili circostanze, appare tuttavia ben difficile provare la tesi sostenuta dall'autorità
di tassazione, non essendo dimostrata né la data della notifica della decisione
né quella dell'inoltro del reclamo ed essendo intercorsi, del resto, poco più
di trenta giorni fra i soli due termini conosciuti, ovvero la data di
spedizione della decisione (17 settembre) e la data di ricevimento del reclamo
(24 ottobre);
-
che la
decisione dell'Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il
reclamo, non può pertanto essere tutelata, proprio in considerazione dell'onere
della prova a suo carico;
-
che il
ricorso deve conseguentemente essere accolto, nel senso che la decisione su
reclamo viene annullata e gli atti rinviati all'Ufficio di tassazione, perché
entri nel merito del reclamo.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 10 dicembre 2001 è annullata e gli
atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del
reclamo del 24 ottobre 2001.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).