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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.58
Data decisione, Autorità:
06.05.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00058
Lugano
6 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 aprile 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-2000 __________ __________, nata nel 1970,
nubile, alle dipendenze di __________ a __________ __________ fino al
__________ __________ 2000 e in seguito al beneficio delle indennità di
disoccupazione, chiedeva la deduzione di un importo di fr. 11'748.- per spese
di trasporto e di fr. 14'796.- per spese di doppia economia;
-
che
l’Ufficio di tassazione concedeva unicamente le deduzioni connesse con
l’attività salariata svolta fino alla fine di gennaio del 2000 presso
__________ a __________ __________ e, meglio, fr. 4'050.- per spese di
trasporto e fr. 8’015.- per spese di doppia economia domestica (cfr. notifica
di tassazione dell’ 8 ottobre 2001), stralciando invece le ulteriori spese
durante il periodo di disoccupazione a __________;
-
che il
reclamo presentato dalla contribuente veniva respinto dall’Ufficio di
tassazione con decisione dell’ 11 marzo 2002, argomentando che le spese di
viaggio e di doppia economia domestica durante i periodi di disoccupazione non
sono deducibili;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso la ricorrente rinnova la richiesta di dedurre
integralmente le spese di trasporto e di doppia economia domestica chieste
nella dichiarazione d’imposta, avvertendo di essere stata consigliata
dall’Ufficio disoccupazione di __________ dopo un paio di mesi di iscriversi
all’Ufficio disoccupazione di __________;
-
che sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese
professionali deducibili sono quelle di trasporto necessarie dal domicilio al
luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per
pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b);
-
che per
legge sono quindi deducibili soltanto le spese necessarie per recarsi al lavoro
e quelle di doppia economia domestica sempre connesse con l’esercizio
dell’attività lavorativa;
-
che le
spese di cui la ricorrente chiede la deduzione non sono in relazione diretta e
necessaria con lo svolgimento dell’attività salariata, ma si riferiscono alla
ricerca di un nuovo posto di lavoro lontano dal proprio domicilio;
-
che se lo
stato di disoccupazione della ricorrente perdurasse tuttora, essa potrebbe
chiedere all’Ufficio di tassazione di emettere una tassazione intermedia per
cessazione dell’attività;
-
che
infatti, secondo la giurisprudenza cantonale, si emette una tassazione
intermedia, retroattivamente dal momento in cui è subentrata la disoccupazione,
nei confronti di un lavoratore rimasto senza lavoro, purché la cessazione
dell'attività duri oltre due anni (CDT n.293 del 12 dicembre 1994 in re
G. R., con riferimenti; inoltre StE 1996 B 63.13 n. 51, con riferimento
al Canton Basilea);
-
che per
altro la giurisprudenza di alcuni altri Cantoni è più generosa ed esige una
cessazione dell’attività di durata inferiore, per es. di almeno sei mesi
consecutivi nel canton __________ (RDAF 56 / 2000 p. 269) o di almeno un
anno a Zurigo (StE 1996 B 63.13 n. 49);
-
che
pertanto il ricorso non può essere accolto, riservata la facoltà della
contribuente di chiedere la tassazione intermedia per cessazione dell’attività
dal 1° febbraio 2000, se lo stato di disoccupazione perdura tuttora, come sembrerebbe.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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