AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.56
Data decisione, Autorità:
06.08.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00056
Lugano
6 agosto 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 aprile 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-2002 i coniugi __________ e __________
__________ chiedevano la deduzione per spese di manutenzione di un importo di
fr. 11'213.- di media annua, che l'Ufficio di tassazione concedeva soltanto
nella misura di fr. 2'203.-, argomentando che per la deduzione fanno stato le
spese effettivamente sostenute, vale a dire pagate durante il periodo di
computo (cfr. decisione su reclamo dell' 8 aprile 2002).
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede la deduzione
integrale delle spese di manutenzione, sostenendo che ci si deve riferire
all'anno di esecuzione dei lavori e non al momento del loro pagamento. Rileva
inoltre che i pagamenti effettuati a partire dal 2001 cadrebbero con il
passaggio alla tassazione annuale in un vuoto contributivo e non sarebbero
quindi più deducibili.
-
All'udienza
del 12 giugno 2002 il giudice ha deciso di tenere in sospeso l'emanazione della
sentenza fino a scadenza del termine di referendum (26 luglio 2002) contro la
modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, decisa dal Gran Consiglio
il 4 giugno 2002.
-
4.1.
Secondo
l'art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT di identico tenore,
il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione,
i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi.
Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile,
ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività
(cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer,
Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte
Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; per es. CDT n. 52 del 22
febbraio 1983 in re A.D.R.).
4.2.
Quanto al
momento determinante per la deduzione delle spese di manutenzione dottrina e
giurisprudenza non sono unitarie.
Di regola
sono deducibili solo le spese affrontate nel periodo di computo, secondo il
principio della periodicità. Se la durata del lavoro si estende invece su
diversi periodi, è determinante la data di allestimento della fattura o la data
di pagamento (Epiney-Colombo, Deduzioni fiscali per spese di
amministrazione e manutenzione di immobili, in RDAT II-1991, p.
306).
Di regola
nell'amministrazione della sostanza privata viene ammessa la data di pagamento
della fattura, mentre invece il contribuente obbligato a tenere la contabilità
deve registrare contabilmente la spesa al più tardi a ricezione della fattura (Epiney-Colombo,
loc. cit.).
Diversamente,
la dottrina argoviese considera sempre determinante il momento in cui sono
terminati i lavori e non il momento del pagamento della fattura o quello della
fatturazione (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum
Aargauer Steuergesetz, Muri-Bern 1991, p. 373).
Anche
Locher, nel suo recente commentario, evoca le diverse soluzioni possibili,
attirando tra l’altro l’attenzione su quella zurighese, estremamente articolata
per la quale entrano in considerazione la data del ricevimento della fattura,
risp. la decorrenza del termine di pagamento o ancora la data d’emissione della
fattura (Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, p. 800 s.;
inoltre StE 1996 B 25.6 n. 29).
- Nel
caso in esame non mette conto dirimere la questione, per le ragioni che seguono.
5.1.
La
recente modifica della Legge tributaria adottata dal Gran Consiglio il 4 giugno
2002, con cui si passa dal sistema d’imposizione biennale basato sul passato (praenumerando)
alla tassazione annuale basata sul presente, ha previsto alcune norme
transitorie intese, tra l’altro, a tener conto sia dei proventi straordinari
sia delle spese straordinarie che altrimenti cadrebbero nel vuoto.
L’art.
321f cpv. 1LT, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2003, prevede che dal reddito imponibile tassato nel periodo fiscale
2001/2002 di contribuenti assoggettati nel Cantone il 1° gennaio 2003 possono
essere dedotte le spese straordinarie sostenute mediamente negli anni 2001 e
2002. Secondo il cpv. 2 lett. a della medesima norma sono considerate spese
straordinarie le spese di manutenzione per immobili (art. 31 cpv. 2 e 3), nella
misura in cui superano annualmente la deduzione complessiva prevista
dall’articolo 31 capoverso 4. Il terzo capoverso della citata norma dispone poi
che le tassazioni già cresciute in giudicato sono modificate a favore del
contribuente.
5.2.
Analoga normativa è
prevista dalla LIFD, segnatamente dall’art. 218 cpv. 4 e 5 LIFD. Il capoverso 5
prevede testualmente che sono considerate spese straordinarie le spese di
manutenzione per immobili, sempre che queste superino annualmente la deduzione
forfetaria. Il capoverso precedente lascia libertà al Cantone di stabilire se
la deduzione vada considerata rivedendo l’ultima tassazione biennale praenumerando
o nelle prime due tassazioni annuali basate sul presente. Il Ticino, come si è
appena visto, ha scelto la prima delle due varianti.
5.3.
Ne viene
che, quand’anche non si volesse ammettere la deduzione delle spese di
manutenzione fatte valere dal ricorrente, perché non pagate negli anni di
computo 1999-2000, le stesse dovrebbero comunque venire considerate, nei
termini della normativa specifica prevista dalla norma transitoria, nella
tassazione IC/IFD 2001-2002, dando luogo a una procedura di revisione.
Considerate
la ridotta rilevanza dell'importo in gioco, la dottrina non univoca in relazione
al momento in cui una determinata spesa di manutenzione è ritenuta effettiva e
il risultato non sostanzialmente dissimile da quello che si otterrebbe
applicando rigorosamente la normativa transitoria, ragioni di buon senso e di
economia di giudizio suggeriscono pertanto di ammettere integralmente la
deduzione per spese di manutenzione, che il ricorrente ha fatto valere,
attribuendole quindi in toto al periodo di computo 1999-2000, in cui i lavori
sono stati effettuati, malgrado che in parte siano stati pagati nel successivo
periodo.
5.4.
Dall'incarto
risulta che le spese di manutenzioni deducibili, tenuto conto delle fatture
prodotte, ad eccezione dei preventivi non seguiti da fattura, e degli sconti
ottenuti dal ricorrente da alcune delle ditte, ammontano complessivamente a fr.
18'781.90 pari a fr. 9'391.- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione dell' 8 aprile
2002 è riformata nel senso che la deduzione per spese di manutenzione è elevata
a fr. 9'391.- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster