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Numero d'incarto:
80.2002.51
Data decisione, Autorità:
19.12.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00051
Lugano
19 dicembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2002
in materia di: IC/IFD 98
presentato da:
__________ e __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il
5 luglio 2001 l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG)
notificava alla __________ e __________ __________ la tassazione IC e IFD 1998,
in cui determinava l'utile imponibile in fr. 30'700.-.
Il
reclamo presentato dalla contribuente contro la notifica di tassazione veniva respinto
con decisione del 6 dicembre 2001. Secondo l'Ufficio di tassazione si era potuto
tener conto unicamente della perdita dell'esercizio 1997, poiché dalle
tassazioni degli esercizi precedenti non risultavano perdite.
- 2.1.
Il 3 gennaio
2002 la contribuente si rivolgeva all' UTPG contestando la decisione su reclamo
in materia di IC e di IFD 1998 e chiedendo altresì la revisione delle precedenti
tassazioni dal 1995 al 1997. Il 2 aprile 2002 l'UTPG respingeva la domanda di
revisione e il 10 maggio 2002 il relativo reclamo. Il 3 aprile inoltre l' UTPG
trasmetteva per competenza a questa Camera il ricorso del 3 gennaio 2002.
Immediatamente, questa Camera impartiva alla ricorrente un termine per motivare
il ricorso, che in un secondo momento, su richiesta della contribuente, veniva
prorogato fino alla fine di aprile.
Con
memoria del 30 aprile 2002 la contribuente esponeva nel dettaglio i motivi del
ricorso contro le tassazioni IC e IFD 1998, rilevando in particolare che non le
sarebbero state riconosciute le perdite degli esercizi 1995 e 1996.
2.2.
In
occasione dell'udienza del 4 settembre 2002 le parti si sono confermate nelle rispettive
posizioni.
L'Amministrazione
federale delle contribuzioni con memoria del 28 novembre 2002 ha proposto di
respingere il ricorso. Degli argomenti sviluppati nella memoria si dirà in
seguito, per quanto necessario.
Con
scritto del 10 dicembre 2002 ia ricorrente si è confermata nel proprio ricorso.
- 3.1.
Il
problema che nel presente caso questa Camera deve affrontare è quello di sapere
se in caso di tassazione a reddito zero (Nulltaxation) le perdite
denunciate dal contribuente (nella notifica di tassazione) possano ancora
essere fatte valere in periodi fiscali successivi, anche se le relative
tassazioni a reddito zero sono passate in giudicato.
3.2.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una tassazione in materia di imposta
diretta acquista forza di cosa giudicata solo per il periodo fiscale in
questione. Le circostanze di fatto e diritto possono invece essere valutate
diversamente durante un successivo periodo di tassazione. Le considerazioni
alla base degli accertamenti hanno unicamente valore di motivi (Sentenza del
Tribunale federale [STF] del 9 maggio 2001 in re X. SA, con ampi
riferimenti, in RDAF 2001 pp. 261 ss. = StE
2001 B 96.11 n. 6).
In altre parole, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce
soltanto al dispositivo della decisione e non si estende invece ai motivi. Al
contribuente manca infatti un interesse attuale degno di protezione a poter
contestare il calcolo del riporto delle perdite contenuto nei motivi di una
decisione (STF del 9 maggio 2001 in re X. SA. cit.; in RDAF 2002
p. 263; StE 2002 B 96.11 n. 6).
3.3.
La
giurisprudenza del Tribunale federale è sostanzialmente condivisa dalla
dottrina, che non considera vincolante per la deduzione delle perdite dell’anno
precedente il saldo delle perdite dell’ anno precedente, poiché a passare in
giudicato è soltanto il dispositivo della decisione (Reimann/Zuppinger/
Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Bd. II, Bern 1963, p. 377),
non le cifre in base alle quali si è giunti a determinare reddito e sostanza
imponibili (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meir/
Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Muri-Bern 1991, p. 605). Il
fatto che, in caso di tassazione a reddito zero, l'autorità di tassazione non
emani alcuna decisione formale che constati l’ammontare della perdita
riportabile, consente all’autorità di tassazione di riesaminare in occasione di
una successiva tassazione l’ammontare della stessa (Baur/Klöti-Weber/
Koch/Meir/Ursprung, loc. cit.; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum
harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, p. 635 s.; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zürich 1995, p. 279 s.).
3.4.
La
dottrina s’interroga nondimeno se nei casi in cui viene dichiarata una perdita
non possa esservi un interesse attuale ad accertare anche l’ammontare della
stessa in caso di tassazione a reddito zero. Occorrerebbe comunque quanto meno
in una simile evenienza che la notifica di tassazione contenga un dispositivo
che accerti (decisione di accertamento, Fesstellungsverfügung) anche l’
ammontare della perdita riportabile (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/ Ursprung,
loc. cit.; Richner/Frei/Kauf-
mann, op. cit., p. 636).
Malgrado
che né la LIFD né la LT prevedano, eccezion fatta del caso dell'imposta alla
fonte, la possibilità di emanare una decisione di accertamento, che permetta al
contribuente di conoscere anticipatamente in quale modo l'autorità fiscale
valuterà una certa condotta, la giurisprudenza del Tribunale federale ammette
alcune limitate eccezioni, per es. nel caso in cui deve essere stabilito
l'assoggettamento soggettivo (DTF 121 II 473 = StE 1996 B 93.1 N.
2 = RF 51/1996 p. 542 = ASA 65 p. 477; CDT n.
..__________-118-119-129 del 1° marzo 2002 in re D.-L.; Pedroli,
Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo del diritto
tributario, in RDAT 2001 -II- p. 627; Hildebrandt/ Stoyanov,
La décision de constatation en droit fiscal, in ST 1998 p. 81) o
il riconoscimento fiscale di una polizza di capitali quale contratto di
previdenza vincolata (RF 1998 p. 447 = DTF 124 II 383).
Vero è
altresì che il Tribunale federale è entrato nel merito di una decisione di accertamento
proprio in un caso simile a quello in esame, relativo al computo delle perdite
riportabili, poiché sia l'autorità fiscale sia l'autorità di ricorso si erano
pronunciate nel merito (RDAF 2002 p. 263; StE 2002 B 96.11 n. 6).
Per
quanto si dirà, la questione se l'autorità fiscale debba pronunciarsi, nel caso
in cui nella dichiarazione d'imposta vengono fatte valere delle perdite, con
una decisione d'accertamento sul loro ammontare è questione che, per la soluzione
del presente caso, può essere lasciata insoluto e che in futuro potrà semmai
essere affrontata e risolta dall'autorità fiscale cantonale (si veda, in senso
affermativo, Brülishauser/Kuhn, in Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, vol. I/2.a, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 2000, p.
870; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, vol. III, Basel 1992, p 115).
3.6.
Nel caso
di specie determinante è infatti la constatazione che le tassazioni IC e IFD
1995, 1996 e 1997 hanno stabilito l'inesistenza di un utile imponibile e che
quindi solo questa constatazione può essere dedotta in giudizio e può passare
in giudicato (STF del 9 maggio 2001 in re X. SA. cit., in RDAF
2002 p. 263; StE 2002 B 96.11 n. 6).
Le
notifiche di tassazione in questione non contengono per altro alcun dispositivo
specifico che si pronunci sull'entità delle perdite riportabili. Esse si
limitano infatti a proporre unicamente un calcolo nel quale le perdite appaiono
essere state azzerate (1995 e 1996) o ridotte (1997) per effetto di altrettante
riprese. Ciò non costituisce tuttavia, per quanto precede, una formale
decisione di accertamento, ma soltanto la motivazione della tassazione a
reddito zero.
Per
questo motivo gli atti del procedimento devono essere retrocessi all'Ufficio di
tassazione perché entri nel merito del ricorso, segnatamente esamini e si
pronunci sull'ammontare delle perdite computabili degli anni precedenti.
3.7.
Diviene
pertanto superfluo esaminare, in una simile ipotesi, se le precedenti tassazioni
formalmente passate in giudicato possano formare oggetto di revisione, per cui
non è di nessun rilievo per il presente giudizio sapere se la decisione su
reclamo in materia di revisione emanata dall' UTPG il 10 maggio 2002 sia
passata in giudicato in assenza di uno specifico ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 6 dicembre 2001, gli atti
del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione
(consid. 3.6.).
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Non si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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