__________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________
__________,
-
che __________
__________ era proprietaria della part. n. __________ RFD di __________ di
originari mq 1147, dalla quale è stata staccata il 26 agosto 1998 la part. n.
__________ RFD di mq 437;
-
che le
particelle sorte dal frazionamento della part. n. __________ RFD di __________
sono poi state vendute separatamente ad acquirenti diversi in date diverse;
-
che la
part. n. __________ di mq 710 veniva venduta il 27 febbraio 2001 a __________
__________ al prezzo di fr. 405'000.-;
-
che
l’Ufficio di tassazione di Locarno il 26 settembre 2001, a seguito della
mancata presentazione della dichiarazione d’imposta, notificava alla venditrice
la tassazione d’ufficio relativa all’ imposta sugli utili immobiliari,
detraendo dal valore dell’alienazione il valore del precedente acquisto di fr.
89'665.- e costi di acquisto e di vendita di fr. 1'793.-;
-
che
l’utile imponibile veniva pertanto stabilito in fr. 313’542.-;
-
che a
seguito del reclamo presentato dalla venditrice il valore di acquisto veniva
aumentato a fr. 292'751.-;
-
che dal
valore d’alienazione venivano inoltre dedotti costi di costruzione e miglioria
per fr. 20'052.-, costi di acquisto e di vendita per fr. 2'530.- e provvigioni
per fr. 14'855.-, con conseguente diminuzione dell’utile imponibile a fr. 74'812.-
(cfr. decisione su reclamo del 26 febbraio 2002);
-
che con
un unico ricorso del 22 marzo 2002, ai limiti della carenza motivazionale,
l’alienante, assistita dall’avv. __________ __________, contesta la suddetta
decisione e quella della medesima data relativa all’alienazione della
particella n. __________, limitandosi ad affermare che non sarebbero stati
considerati costi di vendita per fr. 8'426.- e a produrre la relativa documentazione;
-
che
l’Ufficio di tassazione propone sostanzialmente di aderire al ricorso ad eccezione
di un importo di fr. 410.-;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che lo
Stato preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è
rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di
immobili o di parti di esso (art. 123 LT 1994);
-
che il
tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte
sul reddito; non si tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di
una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona
assoggettata;
-
che per
il fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in considerazione
la complessiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta, il tributo in
esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L'imposizione
degli utili immobiliari - Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con
un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59).
-
che
proprio la natura reale del tributo impone di accertare separatamente l’utile
conseguito con ogni singolo trasferimento (Reimann/Zuppinger/Schärrer,
op. cit., p. 205; Baur/Klöti-Weber/ Koch/Meier/ Ursprung, op. cit., p.
699 e 736; CDT n. 80.96.146 del 4 novembre 1996 in re Ido e M. G.; Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 183 s.);
-
che,
proprio in virtù di questi principi, si impone innanzitutto di scindere il
ricorso presentato dall’alienante contro due diverse tassazione in due ricorsi;
-
che ciò
si giustifica a maggior ragione se si considera che gli acquirenti non sono i
medesimi e che ogni tassazione si ripercuote sul rispettivo acquirente, vuoi
perché stabilisce il valore d’acquisto di una eventuale futura alienazione,
vuoi perché stabilisce l’importo del tributo, che è assistito per legge da
ipoteca legale;
-
che, nel
merito, per l'art. 134 cpv. 1 LT 1994, sono tra l’altro deducibili quali costi
di investimento i costi di acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di
iscrizione, di bollo e le provvigioni usuali debitamente comprovate versate a un
mediatore;
-
che nel
caso di specie l’Ufficio di tassazione, in mancanza di documentazione sui costi
spese di acquisto e di vendita, li ha determinati, come emerge dalla decisione
su reclamo, nel due percento del valore di alienazione;
-
che con
il presente ricorso la ricorrente produce per la prima volta la documentazione
relativa ai costi di vendita;
-
che
questa Camera non può far altro che annullare la decisione su reclamo e retrocedere
gli atti all’Ufficio di tassazione per nuova decisione, previa valutazione
della documentazione prodotta, tenendo altresì conto di quanto già riconosciuto
globalmente in assenza di prove documentali;
-
che
altrimenti questa Camera finirebbe per sostituirsi all’autorità di tassazione e
fungere da istanza di tassazione unica e insindacabile, astrazion fatta dal
solo rimedio giuridico possibile, costituito dal ricorso di diritto pubblico al
Tribunale federale;
-
che, di
regola, la tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla Camera di
diritto tributario sono poste a carico della parte soccombente; se il ricorso è
ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente (cfr. art. 231
cpv. 2 LT);
-
che
tuttavia spese e tassa di giustizia sono poste totalmente o parzialmente a
carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli
incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di
tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’ inchiesta della
Camera di diritto tributario (cfr. art. 231 cpv. 3 LT);
-
che nel
presente caso, non appena la ricorrente fosse stata un po’ più diligente e
avesse prodotto la documentazione o con la dichiarazione d’imposta (per altro
nemmeno presentata) o con il reclamo, la presente procedura sarebbe stata con
ogni verosimiglianza del tutto superflua;
-
che
infatti, giusta l'art. 200 LT, applicabile per analogia alla procedura di
tassazione in materia di imposizione degli utili immobiliari (art. 213 LT), il
contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione
completa ed esatta; deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di
tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili,
giustificativi e altri attestati;
-
che,
inoltre, qualora contestasse una decisione, incombe al contribuente tenere presente
che il reclamo deve essere motivato in fatto e in diritto, come pure indicare
le prove (cfr. art. 176 cpv. 1 LT);
-
che,
secondo una sentenza del Tribunale Federale, il ricorrente che vuole ottenere
una deduzione non può accontentarsi di affermare genericamente che ha avuto
altre spese; egli deve comprovare tale affermazione (CDT n.
..__________ del 4 luglio 2000 in re A. B.F.; DTF
3.12.1990 N. 2A. 344/89, in RDAT II-1991; DTF
107 Ib 218);
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che quindi, malgrado l’esito del ricorso, la ricorrente deve sopportare
le conseguenze delle sue ripetute inadempienze processuali;
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che
pertanto le spese giudiziarie le devono essere integralmente accollate e per la
stessa ragione non si assegnano ripetibili.
visto per le spese l'art. 231 LT
§ Di
conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 26 febbraio 2002, gli atti
del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione per nuova decisione
su reclamo conformemente ai considerandi e, meglio, sull’entità dei costi di
vendita deducibili.
a. nella
tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 330.–
sono a
carico della ricorrente.
Non si
assegnano ripetibili.