-
che
__________ __________ è domiciliato a __________ e svolge l'attività di pilota
alle dipendenze della __________;
-
che,
nella dichiarazione fiscale 2001/2002, il contribuente e la moglie __________
chiedevano la deduzione dell'importo di fr. 9'000 a titolo di spese di trasporto;
-
che,
notificando loro la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione del 17 dicembre
2001, l'Ufficio di tassazione di Locarno ammetteva la deduzione per spese di
trasporto solo nella misura di fr. 3'600 (fr. 3'000 per il treno e fr. 600 per
il bus usato dalla moglie);
-
che, con
reclamo del 14 gennaio 2001, il contribuente contestava la mancata deduzione
dei costi fatti valere, argomentando di doversi servire del mezzo di trasporto
privato per il fatto che gli orari di lavoro irregolari ed i servizi di
picchetto non gli consentono di fare uso dei mezzi pubblici;
-
che, con
decisione dell'11 febbraio 2002, l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame
su questo punto, con la motivazione che, "senza che metta conto verificare
partitamente i tempi di percorrenza, l'uso del mezzo pubblico non appare, nel
caso concreto, del tutto irragionevole, soprattutto se si considera che si
tratta del solo rientro settimanale e che la trasferta con il mezzo pubblico è
sostanzialmente al riparo da insidie ed imprevisti";
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
contesta la decisione dell'autorità fiscale, ribadendo la necessità di fruire
dell'automobile per rientrare al domicilio due volte alla settimana, a causa
degli orari di lavoro irregolari che non gli consentono di servirsi dei mezzi
pubblici;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali
deducibili sono:
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale;
-
che, per
le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT
sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di
Stato;
-
che sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora;
-
che, per
l'uso di mezzi pubblici, la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3
cpv. 1 lett. a DE del 19 dicembre 2000);
-
che per
l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una mo-toleggera la spese deducibile
è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE del 19
dicembre 2000);
-
che,
infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa
deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1
lett. c DE del 27 ottobre 1998);
-
che,
eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente
non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina
fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km
per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili
(art. 3 cpv. DE del 19 dicembre 2000);
-
che la
deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso
superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 13.--
al giorno o di fr. 2’800 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE del 19 dicembre 2000);
-
che anche
per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto
dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993) e lo stesso vale in caso di uso di
un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che
non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole
pretendere che il contribuente ne faccia uso, nel qual caso possono essere
dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene
periodicamente aggiornata (per il periodo 2001/2002: fr. 600.-- all’anno per la
bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km
per l’automobile);
-
che la
questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o
quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità:
l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare
la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso;
-
che,
così, se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici
anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586)
non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA
33 p. 276; cfr. Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I,
Basilea 1982, pp. 682-683; Locher, Kommentar zum DBG - Bundesgesetz über
die direkte Bundessteuer, I parte, Therwil/Basilea 2001, art. 26 LIFD, n. 13,
p. 649);
-
che il
limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei
mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove
tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p.
109);
-
che, fra
i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che
considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato
quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo
spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio
alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p.
315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton
Soletta]);
-
che un
altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se
lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile
basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale
amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und
Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p.
109);
-
che più
rigida è la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che
non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il
tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per
l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten
nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a
ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84, nota 17);
-
che,
aldilà delle differenze rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei
diversi Cantoni, il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo
privato rappresenta dunque l'eccezione;
-
che,
sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato direttive in materia, varrà
comunque il principio che si ammette la deduzione delle spese per il mezzo pubblico,
a meno che non vi siano particolari impedimenti o difficoltà tali da indurre a
concludere che non si possa pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi
pubblici (cfr. p. es. CDT n. ..__________ dell'11
luglio 1996 in re D.B.);
-
che,
venendo all'esame della fattispecie, come detto, __________ __________ è
domiciliato a __________ ma lavorava, nel periodo di computo, quale pilota per
la __________;
-
che, nel
ricorso, spiega di lavorare a "rotazione", cioè a periodi di 2/6
giorni consecutivi, seguiti da diversi giorni liberi, e di essere tenuto a
frequenti turni di picchetto, con la conseguenza che gli orari non gli
permettono di fruire dei mezzi pubblici, sicché deve usare l'automobile;
-
che, a
tal fine, chiede la deduzione di un importo corrispondente a 36 trasferte annuali
con l'automobile;
-
che la
motivazione usata dall'autorità fiscale per negare la deduzione richiesta
(l'uso del mezzo pubblico non apparirebbe, "nel caso concreto, del tutto
irragionevole, soprattutto se si considera che si tratta del solo rientro
settimanale") non è condivisibile, dovendosi piuttosto verificare
l'idoneità del mezzo e non trattandosi, come detto, di un rientro settimanale
ma di un rientro irregolare;
-
che, alla
luce di tali presupposti, non vi è ragione di negare la deduzione richiesta,
anche in considerazione del fatto che il rientro regolare a __________ permette
al ricorrente di evitare di assumersi spese per il pernottamento a __________;
-
che la
considerazione dell'insieme della situazione non fa apparire, in altri termini,
ingiustificata la deduzione delle spese per l'uso del mezzo privato;
-
che può
pertanto essere ammessa la deduzione di fr. 9'936 (km 230 x 2 volte x 24
trasferte annue x 60 centesimi) per gli spostamenti con l'automobile;
-
che la
deduzione ammonta dunque a fr. 10'536 (compresi fr. 600 per il bus, conformemente
alla decisione dell'Ufficio di tassazione).
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell'11 febbraio 2002 è riformata nel
senso che la deduzione per spese di trasporto è elevata da fr. 3'600 a fr.
10'536 in media annua.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).