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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.36
Data decisione, Autorità:
16.04.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00036
Lugano
16 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 marzo 2002
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ Soc. fiduciaria e
amministrazioni, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 13
marzo 2000 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la
tassazione d'ufficio IC/IFD 1999-2000 esponendogli un reddito del lavoro di fr.
60'000.-, poiché, nonostante un richiamo, una diffida per lettera raccomandata
e una multa disciplinare, non aveva presentato la dichiarazione d'imposta.
1.2.
Assistito
da __________ __________, il contribuente presentava reclamo il 7 aprile
successivo, rilevando che negli anni di computo aveva ritratto redditi esigui
e, meglio, nel 1998 di soli fr. 4'000.-. Avvertiva inoltre che i certificati di
salario 1997 e 1998 sarebbero stati prodotti all'udienza.
All'udienza
del 6 dicembre 2000 l'Ufficio di tassazione sollecitava nuovamente la produzione
dei certificati di salario. Il 30 marzo successivo l'Ufficio di tassazione invitava
nuovamente il rappresentante del contribuente a completare il reclamo entro il
20 aprile, con l'avvertenza che, scaduto infruttuoso il termine impartitogli
per provvedervi, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Il 19
giugno 2001 __________ __________ si rivolgeva all'Ufficio di tassazione affermando
che entro il 20 luglio avrebbe prodotto i certificati di salario. Il 3 dicembre
2001 l'Ufficio di tassazione assegnava un ultimo termine per produrre la
dichiarazione d'imposta debitamente compilata e i relativi giustificativi, ribadendo
la comminatoria d'irricevibilità in caso di inadempienza.
Infine,
con decisione dell'11 febbraio 2002 respingeva il reclamo in applicazione degli
art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistito da
__________ __________, chiede in via principale l'annullamento della decisione
su reclamo e il rinvio degli atti all'Ufficio di tassazione per nuova decisione
di merito e in via subordinata la riduzione del reddito imponibile a un importo
corrispondente al minimo vitale per una persona sola. Lamenta che l'Ufficio di
tassazione non avrebbe dato seguito alla sua richiesta di convocazione.
2.2.
All'udienza
dell' 11 aprile 2002, il patrocinatore del ricorrente, sentite le spiegazioni
del giudice relative alla ricevibilità del reclamo risp. del ricorso contro la
tassazione d'ufficio, ha dichiarato di ritirare il gravame.
La causa
può pertanto essere stralciata dai ruoli.
2.3.
Il
giudice vuole comunque attirare l'attenzione del ricorrente sull'art. 246 cpv.
LT, che consente infatti al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il
pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni
tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli
importi dovuti, rivolgendosi, secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, con domanda
motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari alla Divisione
delle contribuzioni, Ufficio esazione e condoni.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli per desistenza.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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