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Numero d'incarto:
80.2002.35
Data decisione, Autorità:
28.05.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00035
Lugano
28 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
I coniugi
__________ e __________ __________, domiciliati a __________, svolgevano, nel
periodo di computo, le attività, rispettivamente, di progettista e di impiegata,
presso la __________ __________ __________ di __________. Attualmente
continuano a lavorare per la stessa ditta, che nel frattempo si è trasferita a
__________. Nella dichiarazione fiscale 2001/2002, i contribuenti chiedevano la
deduzione di un importo di fr.19'320.- (due trasferte in automobile da
__________ a __________), a titolo di spese di trasporto.
Notificando
loro la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione dell'8 ottobre 2001,
l'Ufficio di tassazione di Locarno ammetteva in deduzione solo un importo di
fr. 10'000.-, per un'unica trasferta.
1.2.
I
contribuenti impugnavano la decisione, con reclamo del 9 ottobre 2001, chiedendo
di essere convocati.
Il
reclamo veniva respinto dall'autorità di tassazione, con decisione del 25
febbraio 2002, con la seguente motivazione:
Nel caso in
rassegna entrambi i coniugi esplicano la propria attività lucrativa presso la
__________ __________ __________ di __________ e sono a beneficio di un orario
di lavoro flessibile. Non si giustifica pertanto l'utilizzo di due automobili
per la trasferta giornaliera dal domicilio al luogo di lavoro e ritorno. Ne
consegue che la deduzione per spese di trasporto viene confermata in fr.
10'000.– di media annua;
- 2.1.
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ ripropongono
la richiesta di deduzione dei costi di due trasferte separate, sottolineando di
lavorare in due distinti settori della stessa impresa, con esigenze di orario
ben diverse ed attirano pure l'attenzione sul fatto che la moglie lavora solo
al 90% e non al 100%.
2.2.
All'udienza
dell'11 aprile 2002, le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni,
illustrandole ulteriormente. In particolare il ricorrente ha ribadito
l’impossibilità di far uso, nel periodo di computo in discussione, a differenza
dei precedenti, di un unico mezzo di trasporto privato, in considerazione delle
specifiche mansioni all’interno della ditta.
- 3.1.
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali
deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di
lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in
caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della
professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione
connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Gli altri
costi e spese non possono essere dedotti, tra le altre le spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
Per le
spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
3.2.
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Per l'uso di mezzi pubblici la
deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 19
dicembre 2000). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una
motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.- l'anno (art. 3 cpv.
1 lett. b DE). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata,
la spese deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3
cpv. 1 lett. c DE). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione
o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza
notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la
deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai
50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE). La deduzione per il
tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella
massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 13.- al giorno o di fr.
2’800.- all’anno (art. 3 cpv. 3 DE).
Anche per
l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal
luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione
delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa
dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo
privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza), a meno che non sia disponibile un mezzo di
trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne
faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo
l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo
2001-2002: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35
al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione
chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla
deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase
Ordinanza).
- 4.1.
Entrambi
i ricorrenti lavorano alle dipendenze della __________ __________ di
__________, ora trasferitasi a __________. Durante il periodo di computo, che entra
in considerazione per la presente tassazione, la moglie lavorava al 90% con
mansioni di responsabilità nel reparto spedizioni, il marito invece nel settore
della progettazione. Quest’attività comporta un ampio margine d’ incertezza
sulla durata del lavoro, nel senso che non gli è possibile terminare il lavoro
ad un orario prestabilito, ma deve essere sempre a disposizione per le esigenze
della clientela, per i rapporti con i fornitori e in caso di necessità o di
urgenza per rispondere alle richieste dei tecnici della ditta che operano sul
campo.
Questa
situazione impedirebbe ai coniugi __________, anche se l’orario di lavoro della
ditta è flessibile con obbligo di presenza dalle 09.00 alle 11.45 e dalle 14.00
alle 16.30, di poter coordinare i loro spostamenti e di utilizzare un solo
mezzo di trasporto.
4.2.
L’esame
degli orari dei mezzi pubblici di trasporto, consente, in caso di orario di lavoro
flessibile, come nel caso della moglie, la trasferta da __________ -__________
a __________ in meno di un’ ora, per l’esattezza in 59 minuti, partendo da
__________ -__________ alle 06.20, ma non in orari successivi e il ritorno
sempre in 59 minuti partendo alle 17’20, ma non prima, poiché la partenza avverrebbe
al di fuori del blocco fisso di presenza in ditta e nemmeno dopo. A ciò deve
aggiungersi che il domicilio dei ricorrenti, che è in via __________
__________, dista, come si è potuto accertare interpellando la Segreteria
comunale di , quasi una decina di minuti dalla fermata della corriera
a __________ -. Una tratta pedonale almeno di ugual lunghezza, se non
addirittura superiore, separa poi la sede della ditta dalla stazione ferroviaria
di __________.
Appare
quindi di fatto insostenibile in queste condizioni pretendere che un lavoratore
o una lavoratrice compiano la trasferta quotidiana con il mezzo pubblico.
4.3.
Assodata
la necessità di far capo al mezzo di trasporto privato, occorre chiedersi se
davvero, almeno in determinati giorni, ai coniugi __________ non sia possibile
coordinare la trasferta, in modo tale che la moglie si rechi al lavoro con il
marito e effettui invece il rientro con il mezzo pubblico o addirittura che i
coniugi __________ possano usare la medesima automobile.
Stando
alla dichiarazione del 15 febbraio 2002 del responsabile delle risorse umane
della __________ __________ ciò non sarebbe di fatto possibile.
La
particolarità della fattispecie ha però indotto questa Camera a chiedere al
ricorrente di produrre la fotocopia dell’attestazione del controllo dei gas di
scarico delle due automobili utilizzate. Si evince che con un’automobile (la
__________) sono stati percorsi da metà marzo 1999 a metà marzo 2001 in media
km 12'966 all’anno e con l’altra (la __________) da fine marzo del 1998 a metà
marzo 2000 mediamente km 9'815 all’anno. Certo tali cifre vanno relativizzate,
poiché durante il 1998 ai coniugi __________ sarebbe stato possibile compiere
la trasferta assieme in considerazione degli orari di lavoro di allora e
dall’inizio del 2000 la __________ __________ si sarebbe trasferita a
. Ma anche usando con molta cautela questi dati, non appena vengano
raffrontati con l’effettiva percorrenza chilometrica di un’automobile, è lecito
nutrire più di un dubbio sul fatto che i coniugi __________ compiano sempre
separatamente la trasferta, l’uno indipendentemente dall’altro. Infatti, dai
dati del ricorrente medesimo la percorrenza giornaliera sarebbe di km 70, per
una percorrenza annua media di km 15'400 per 220 giornate lavorative annue,
conformemente alla giurisprudenza di questa Camera (cfr. per es. CDT n.
.. dell' 8 ottobre 1999 in re R. e E. O.).
Di fatto,
i chilometri percorsi mediamente all’anno dalla __________ sono inferiori di
ben 2'500 a quelli necessari, secondo il ricorrente, per recarsi al lavoro e
rincasare; quelli percorsi dalla __________ sono invece inferiori di quasi
6'000. Certo, quest’ultimo dato va in particolare relativizzato, poiché da
aprile a dicembre del 1998 non sarebbero state effettuate trasferte di lavoro.
È
comunque chiaro che se si ammettesse che le trasferte negli anni di computo sono
sempre state effettuate separatamente, ben poco spazio per non dire praticamente
nessuno rimarrebbe per l’uso privato delle due automobili. Il che appare ben poco
verosimile.
Vero è
che il ricorrente possiede anche una motocicletta. Egli non ha però mai preteso
si usarla per recarsi al lavoro, tant’è che il calcolo della deduzione è stato
effettuato unicamente sul costo della trasferta in automobile. Il possesso e
l’uso della motocicletta possono semmai spiegare, ma solo parzialmente, un uso
ridotto delle due automobili per scopi puramente privati.
4.4.
Queste
considerazioni inducono chiaramente a ritenere che la regola sia quella
dell’uso di una sola automobile per recarsi al lavoro e che solo
eccezionalmente o in occasioni limitate sia necessario l’uso dei due veicoli.
Deve comunque essere escluso che la regola sia quella sostenuta dal ricorrente
e, meglio, l’uso costante di due automobili per recarsi al lavoro.
La
deduzione deve quindi essere fissata mediante prudente valutazione. Tenuto
conto dei fattori che parrebbero indurre a una certa prudenza (cfr. consid.
4.3. in fine), questa Camera ritiene di poter fissare la deduzione
complessivamente in fr. 12'320.- di media annua e, meglio, fr. 9'240.- per le
trasferte compiute assieme dai coniugi, cui si può aggiungere come massimo un importo
pari a un terzo e, meglio, pari a fr. 3'080.- per le trasferte compiute
separatamente.
4.5.
Spese e
tassa di giustizia verranno ripartite proporzionalmente, conformemente a quanto
stabilito dall’art. 231 cpv. 1 LT, tenuto conto che la deduzione chiesta dal ricorrente
ammontava a fr. 19'320.- a fronte di una ammessa dall’Ufficio di tassazione
di fr. 10'000.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 25 febbraio 2002 è riformata nel senso
che la deduzione per spese di trasporto viene elevata a fr. 12'320.- di media
annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per
l’emissione di nuovi conteggi.
- Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente in ragione di due terzi (fr.
320.-).
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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