AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2002.3
Data decisione, Autorità:
01.02.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00003
Lugano
1 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2002
in materia di: Imposta
annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza IC 01 e
IFD 01
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nel corso
del 1995 i coniugi G__________sin, su proposta della loro banca, decidevano di
trasformare l’ammortamento di fr. 20'000.- del debito ipotecario gravante la
loro casa di __________ in un versamento nella previdenza professionale vincolata
(III Pilastro A).
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997/98 chiedevano infatti la deduzione dei
versamenti effettuati (fr. 15'000.- di media annua), ammessa in ragione di fr.
12'800.- di media annua, nel periodo successivo di fr. 20'000.-, integralmente
concessi in deduzione e infine di fr. 20'000.- nel periodo in corso
(2001-2002), non ancora tassato.
Per
ragioni che non sta a questa Camera indagare, i coniugi __________ decidevano
di liquidare il loro III Pilastro A, ricevendo il 31 agosto 2001
dall’Istituzione previdenziale un versamento, comprensivo degli interessi, di
complessivi fr. 127'798,40.
1.2.
L’Ufficio
di tassazione notificava pertanto ai coniugi __________ il 23 ottobre 2001 sia
per l’IC sia per l’IFD l’imposta annua intera sulle prestazioni in capitale
provenienti dalla previdenza (art. 38 LT; art. 38 LIFD).
Il
reclamo, con cui i contribuenti facevano presente che non sempre la deduzione
era stata loro concessa nella misura del versamento al III Pilastro A, poiché
il reddito del marito non sempre raggiungeva fr. 100'000.- all’anno, veniva
respinto con due distinte decisioni del 10 dicembre 2001, in cui si fa loro notare
che avevano la possibilità di chiedere la restituzione delle quote versate in eccesso,
vale a dire oltre i limiti di deducibilità.
- Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono che l’imposta
annua sia calcolata sulla base dei versamenti effettivamente dedotti con
relativi interessi e, meglio, su fr. 102'156.-.
Degli
argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
- 3.1.
Secondo
l’art. 38 cpv. 1 LIFD e l’art. 38 cpv. 1 LT, le prestazioni in capitale secondo
l'articolo 22 LIFD risp. 21 e 16 cpv. 2 LT, come anche le somme versate in
seguito a decesso, lesione corporale permanente o pregiudizio durevole della
salute sono imposte separatamente. Esse soggiacciono in tutti i casi ad
un'imposta annua intera.
3.2.
Diversamente
dal II Pilastro (previdenza professionale), la deducibilità dei contributi al
III Pilastro A è quantitativamente limitata. Per i salariati e gli indipendenti
che sono affiliati ad un'istituzione di previdenza secondo l'art. 80 LPP, il
contributo annuo massimo corrisponde all'8% del limite superiore stabilito
dall'art. 8 cpv. 1 LPP (salario coordinato) e per coloro che non sono affiliati
ad alcuna istituzione di previdenza il limite corrisponde al 20% del loro
reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo al 40% del limite
superiore (art. 7 cpv. 1 OPP 3). L'ammontare delle deduzioni corrisponde agli
importi massimi dei contributi che si possono versare a forme riconosciute di
previdenza, sicché non è possibile versare contributi i cui importi eccedono
quelli massimi deducibili fiscalmente (Circolare dell'Amministrazione
federale delle contribuzioni del 31 gennaio 1986, par. 5). Addirittura, se un
contributo annuo oltrepassa il limite massimo stabilito dall'art. 7 cpv. 1 OPP
3, le autorità fiscali devono certificare, secondo appositi formulari, in quale
misura il limite massimo è stato superato e la forma di previdenza riconosciuta
deve procedere a un rimborso (Maute/Steiner, op. cit., p. 130; Conférence
des fonctionnaires fiscaux d'Etat/ Commission LPP, Prévoyance
professionnelle et impôts – Cas d'application, Muri/Berna 1992, pp. 187-192; Richner/Frei/Kaufmann,
Kurzkommentar zum harmonisierten Steuergesetz, Zurigo, 1999, n. 74 ad § 31; CDT
n. 80.95.00242 del 10 maggio 1996 in re N.B.). L'importo eccedente, per il
quale non viene ammessa la deduzione, aumenterà per effetto stesso della
mancata deduzione il reddito imponibile. Esso dovrà inoltre essere aggiunto
alla sostanza imponibile (Conférence des fonctionnaires fiscaux
d'Etat/Commission LPP, op. cit., p. 187 s.).
Pur non
disponendo di mezzi coercitivi, l'autorità fiscale verificherà se la
restituzione ha luogo. L'eventuale contenzioso tra contribuente e istituzione
di previdenza in caso di rifiuto di restituire, poiché il versamento coprirebbe
anche il puro rischio, è infatti questione che riguarda esclusivamente il
rapporto contrattuale tra le parti. In simili casi il fisco imporrà comunque
l'intero importo versato all'istituzione di previdenza (Conférence des fonctionnaires
fiscaux d'Etat/ Commission LPP, op. cit., p. 187e p. 250).
È quindi
opportuno che il contribuente, prima di effettuare il versamento, sia particolarmente
vigile ed eviti di versare un importo che eccede il limite della deducibilità.
Se corre il rischio, consapevolmente o per negligenza, di versare un importo
eccedente quello deducibile, egli sarà imposto, al momento della liquidazione,
sull'intero importo. Ciò non significa che egli alla fin fine sia svantaggiato
(Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat/ Commission LPP, op. cit.,
p. 252): lo sarà verosimilmente quando vi siano degli importi non dedotti
risalenti a poco tempo prima; non lo sarà invece se questi importi risalgono a
molti anni prima e sono rilevanti: ciò potrebbe indurre a ravvisare, in casi
limite, un'elusione d'imposta.
3.3.
Di
diverso avviso appare invece Locher, per il quale, se il rimborso non ha luogo,
i contributi versati in eccedenza costituiscono un libero risparmio, i cui
redditi soggiacciono alla tassazione ordinaria (Locher, Kommentar zum
DGB, Therwil/Basel 2001, p. 835).
Certo, la
soluzione preconizzata da Locher appare concettualmente ineccepibile. Essa si
scontra tuttavia a non facili aspetti legati alla praticabilità della stessa, e
non soltanto quando il contributo versato non costituisce mero risparmio ma
copre anche il puro rischio. Il fisco dovrebbe infatti rettificare d'ufficio
non solo la tassazione corrente, quanto meno per quanto riguarda l'aggiunta
dell'importo non deducibile alla sostanza, ma anche tutte le successive,
computando per l'imposta ordinaria sul reddito il presunto reddito della
sostanza da "eccedenza di deduzione" e per l'imposta sulla sostanza
pari a quello non dedotto e agli interessi presunti e `via di seguito.
Ragioni
di economia processuale suggeriscono quindi di preferire, quando non vi sia
sospetto di elusione, la soluzione pratica, suggerita dalla Conferenza dei
funzionari fiscali cantonali, di imporre l'intera liquidazione, ritenuto che,
con l'approssimazione di cui si è già detto, l'imposizione del capitale da
"eccedenza di deduzione" compensa in qualche modo il vantaggio
derivante dall'imposizione con aliquota agevolata del relativo reddito.
- 4.1.
Nel caso
in esame, i contributi versati da __________ __________ nel III Pilastro A sono
stati integralmente dedotti (fr. 40'000.-) nel periodo fiscale 1999-2000 (anni
di computo 1997-98).
Nel
periodo precedente la deduzione è invece stata ammessa solo parzialmente e,
meglio, per complessivi fr. 25'600.- al posto dell’importo effettivamente
versato di fr. 30'000.-, senza che l’Ufficio di tassazione gli rilasciasse una
dichiarazione che certificasse l’importo del versamento eccedente e senza che
l’ istituzione di previdenza glielo rimborsasse. In linea di principio questo
importo di complessivi fr. 4'400.- costituisce dunque, per quanto precede, una
forma di libero risparmio.
Il
periodo fiscale 2001-02 non ha ancora formato oggetto di tassazione. Dalla dichiarazione
fiscale risulta però che il reddito da attività lucrativa dipendente non è tale
da consentire la deduzione dell’importo di fr. 40'000.- versato nel III
Pilastro A, ma soltanto per fr. 26'556.-. Vi sarà quindi verosimilmente
un’eccedenza di ca. fr. 13'400.-, che aggiunta a quella del periodo fiscale
1997-98 dà un’eccedenza complessiva di ca. fr. 17'800.-, che, nella misura in
cui non è servita anche a coprire il puro rischio, costituirebbe libero
risparmio.
4.2.
Secondo
questa Camera occorre distinguere tra l’importo di complessivi fr. 4'400.- non
riconosciuto dal fisco quale deduzione nel periodo fiscale 1997-98 e
l’ulteriore eccedenza di ca. fr. 13'400.-, che il ricorrente non ha neppure
chiesto di poter dedurre in quanto eccedente il limite del 20% del reddito e
che d’altronde non ha ancora formato oggetto di decisione da parte dell’Ufficio
di tassazione.
4.2.1. Nel
primo caso, l’Ufficio di tassazione si è limitato a rettificare l’importo della
deduzione, riducendola di fr. 2'200.- all’anno, senza darne espressa comunicazione
all’interessato, forse anche perché il reddito imponibile non attingeva la
soglia minima d’imponibilità. Il ricorrente non è così stato messo in
condizione, come prevede la prassi instaurata dalla Conferenza dei funzionari
fiscali cantonali, di chiedere la restituzione dell’eccedenza all’istituzione
previdenziale. Ragioni di buona fede inducono quindi questa Camera a
rettificare d’ufficio l’importo della liquidazione imponibile, deducendo
l’eccedenza di fr. 4'400.-. Ragioni di economia processuale inducono altresì questa
Camera, in ragione dell’esiguità dell’importo in gioco e più ancora
dell’imposta dovuta, a rinunciare ad accertare se tale importo comprendesse
anche una parte di premi puro rischio con conseguente riduzione dell’ eccedenza
non dedotta.
Certo, su
tale somma sono anche maturati interessi composti, che andrebbero pure espunti
ed imposti invece nella tassazione ordinaria con un’aliquota d’imposta decisamente
ben più onerosa di quella prevista dall’art. 38 LIFD e dall’art. 38 LT. Questi
interessi appaiono tuttavia di entità del tutto trascurabile non appena si
consideri l’esiguità dell’eccedenza non dedotta nel periodo fiscale 1997-98.
Ragioni di economia di giudizio suggeriscono pertanto di soprassedere alla
rettifica delle successive tassazioni ordinarie.
4.4.2. Diversamente
ne va dell’ulteriore eccedenza di ca. fr. 13'400.- in relazione al periodo
fiscale 2001-02, poiché, indipendentemente dal fatto che la relativa tassazione
ordinaria non sia ancora stata notificata, il ricorrente era perfettamente consapevole
che quanto da lui deliberatamente versato all’istituzione di previdenza eccedeva,
e di gran lunga, l’importo deducibile.
4.4.3. Ne
viene, in conclusione, che l’importo della liquidazione imponibile deve essere
ridotto di fr. 4'400.- e, meglio, da fr. 127'798.- a fr. 123'398.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 10 dicembre 2001 sono riformate nel
senso che l’importo della liquidazione imponibile viene stabilito in fr.
123'398.-. (fr. fr. 123'300.-., arrotondati per difetto).
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per
l’emissione di nuovi conteggi.
- Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 330.–
sono a
carico dei ricorrenti in ragione di due terzi (fr.
220.-).
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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