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Numero d'incarto:
80.2002.24
Data decisione, Autorità:
28.05.2003, CDT
Incarto n.
80.2002.00024
Lugano
28 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________. __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-02 __________ __________, maestro
conducente, dichiarava un reddito aziendale di fr. 36'400.- ca. di media annua.
Nella notifica di tassazione del 17 dicembre 2001 l'Ufficio di tassazione
elevava il reddito aziendale a fr. 42'000.- di media annua.
1.2.
A seguito
del reclamo presentato dal contribuente, il reddito veniva poi ridotto a fr.
40'000.- (cfr. decisione su reclamo del 28 gennaio 2002).
-
Con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede nuovamente che il suo
reddito aziendale venga definito come a dichiarazione, avvertendo che l'Ufficio
di tassazione non avrebbe considerato i conguagli AVS di anni precedenti, che
avrebbe ricevuto e pagato in ritardo, comunque negli anni di computo.
-
3.1.
All'udienza
dell' 11 aprile 2002, dopo ampia discussione, è emersa l'esistenza di sostanza
immobiliare e di redditi all'estero. Il giudice ha quindi deciso di trasmettere
l'incarto all' Ispettorato fiscale per ulteriori accertamenti.
3.2.
Dopo aver
accertato l'esistenza di un immobile a __________, che viene locato a terzi e
aver ulteriormente discusso la questione del reddito aziendale, il contribuente
e Ufficio di tassazione, sono pervenuti alla conclusione di
-
conferma
del reddito aziendale esposto nella decisione su reclamo e relativo ritiro
della contestazione su questo punto;
-
aggiunta
nella tassazione IC/IFD 2001-02 di un reddito determinante unicamente per
l'aliquota di fr. 44'000.- per l'IC e di fr. 22'000.- per l'IFD a titolo
compensatorio per l'esiguo reddito immobiliare non dichiarato a partire dal
3.3.
Questo
giudice, per altro preventivamente interpellato dall'Ispettore fiscale in
merito all'accordo suddetto, non ha motivo di distanziarsene.
Il
presente ricorso viene quindi evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della
legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il
14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere
nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono
questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto a' sensi dei considerandi .
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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