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Numero d'incarto:
80.2002.23
Data decisione, Autorità:
13.03.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00023
Lugano
13 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2002
in materia di: IC 2001/02
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-02 i coniugi __________ e __________
__________ chiedevano la deduzione di un importo di fr. 13'000.- per
persone bisognose a carico per l’IC e di fr. 5'100.- per l’IFD, poiché
avrebbero provveduto al mantenimento di __________ __________ (fr. 7'385.-) e
di Serafina Lepori, nata nel 1909 e deceduta nel 2001 (fr. 6'000.-).
Nella
notifica della tassazione del 22 ottobre 2001 l’Ufficio di tassazione di
Lugano-Città negava la chiesta deduzione.
1.2.
I
contribuenti presentavano reclamo in tempo utile rinnovando la richiesta che
venisse concessa loro la deduzione per persone bisognose a carico.
L’Ufficio
di tassazione con decisione del 21 gennaio 2002 respingeva il reclamo in
materia di IC, poiché l’aiuto prestato non avrebbe raggiunto la cifra richiesta
per ciascuna delle due persone assistite. Per l’IFD invece il reclamo veniva
accolto e veniva quindi concessa la deduzione massima prevista dalla legge di
fr. 10'200.-.
- Il
31 gennaio 2002 i coniugi __________ indirizzavano uno scritto alla Consigliera
di Stato onorevole __________, direttrice del Dipartimento economia e finanze,
sollevando nuovamente il problema della deduzione per persone bisognose a carico.
Lo
scritto veniva trasmesso a questa camera perché lo consideri come ricorso presentato
in tempo utile contro la decisione su reclamo.
- L’art.
34 cpv. 1 LT prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 8'000
franchi per l'imposta cantonale, per ogni persona totalmente o parzialmente
incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il
contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione.
Come
risulta dal testo della legge, la deduzione per persona bisognosa a carico è
ammesso soltanto se l'aiuto è almeno pari o supera l'importo annuo della
deduzione (CDT n. ..__________ del 27 giugno 2001 in
re E. P.; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; Circolare n. 18 del 16 gennaio 1995 della
Divisione delle contribuzioni, cifra 1.3.1., p. 2). Se l'aiuto non raggiunge
almeno l'importo della deduzione concessa dalla legge, non può nemmeno essere
concessa una deduzione ridotta (I. Baumgartner, in Zweifel/Athanas,
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2a, Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, commento all'art. 35 LIFD, p. 434; Richner/Frei/Kaufmann,
Kommentar zum Zürcher harmonisierten Steuergesetz, Zurigo 1999, p. 383). In altre parole, contributi per un importo inferiore a quello della
deduzione sono irrilevanti per la deduzione (E. Bosshard/ H.R. Bosshard/ W.
Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo
2000, p. 196).
- Nel
caso in esame è pacifico che il contributo per il mantenimento di ognuna delle
due persone assistite non raggiunge l’importo della deduzione, vale a dire
8'000.- franchi. È però altrettanto incontestato che la somma dei due importi
(fr. 7'385.- a favore di __________ __________ e fr. 6'000.- a favore di
__________ __________) supera l’importo della deduzione per una singola persona
sola.
4.1.
In una
sola occasione la giurisprudenza ha in passato ammesso un'eccezione. Il Tribunale
d'appello del Canton Sciaffusa ha concesso la deduzione nel caso di una coppia
di coniugi conviventi, che dal profilo economico forma un'unità, quando la prestazione
è stata effettuata a favore di entrambi o non può essere provato che il
beneficato sia soltanto uno dei coniugi. In un simile caso non occorre che
l'ammontare delle prestazioni superi il doppio della deduzione consentita dalla
legge, ma è sufficiente, per poter beneficiare di una (sola) deduzione, che
raggiunga almeno l'importo di una singola deduzione (StE 1991 B 29.3 Nr.
11, citata anche in Locher, Kommentar zum DGB, I, Therwil/Basilea 2001,
p. 884 e da Baumgartner in Zweifel/Athanas, Kommentar zum
schweizerischen Steuerrecht, Bundesegetz über die direkte Bundessteuer, I/2a,
Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, p. 432).
È stato
tuttavia ribadito il principio che il sostegno a due singole persone per un
ammontare pari ad almeno la metà dell'ammontare della deduzione non è idoneo a
giustificare la concessione di una deduzione (StE 1991 B 29.3 Nr. 11).
4.2.
Non si
giustifica quindi di estendere l'eccezione al caso in cui a essere beneficate sono
due persone diverse, quando l'ammontare del sostegno non attinge in nessuno dei
due casi l'importo minimo di una deduzione, non solo perché le eccezioni vanno
interpretate, per costante giurisprudenza, in senso restrittivo, ma anche e
soprattutto perché una simile interpretazione colliderebbe con la lettera della
norma, per la quale l'aiuto prestato deve attingere "per ogni
persona" la soglia minima della singola deduzione.
4.3.
Questa
Camera non può fare a meno di sottolineare l'effetto, per certi versi paradossale,
di quello che prima facie può apparire un atto di generosità fiscale del
Legislatore. L'innalzamento dell'importo della deduzione per persone bisognose
finisce per innalzare automaticamente anche la soglia di deducibilità, dal
momento che la legge esige che " l'aiuto uguagli almeno l'importo della
deduzione", e ridurre quindi il numero dei beneficiari, escludendo dal
beneficio della deduzione soprattutto quei contribuenti che per la loro
situazione economica non sono in grado di erogare un sostegno così elevato alle
persone bisognose che aiutano.
4.4.
Per
quanto precede, questa Camera non può quindi accogliere il ricorso, proprio in
considerazione del tenore della norma applicabile. Spetterà semmai al
legislatore trovare soluzioni più adeguate, nel rispetto comunque del principio
che vieta oggi di introdurre nella legislazione cantonale norme
disarmonizzanti.
Della
particolarità del presente caso questa Camera terrà tuttavia conto limitandosi
a prelevare la tassa di giustizia minima.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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