__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________, __________
__________ __________ __________,
-
che
il 30 marzo 1999 __________ __________, nata nel 1959, presentava in bianco la
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000, allegando una lettera accompagnatoria
in cui spiegava di non aver lavorato dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 e
di vivere in famiglia con i genitori;
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che
nella notifica di tassazione dell’ 11 dicembre 2000 l'Ufficio di tassazione
esponeva alla contribuente un reddito d'altra fonte di fr. 18’300.- di media
annua al netto di ogni e qualsiasi deduzione;
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che
con tempestivo reclamo del 1° gennaio 2001 la contribuente negava l'esistenza
di un reddito d'altra fonte;
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che
con decisione del 21 gennaio 2002 l'Ufficio di tassazione accoglieva
parzialmente il reclamo, riducendo il reddito d'altra fonte a fr. 14'700.-,
pari al minimo vitale (fr. 11'100.-) più una parte dell’affitto (fr. 3'600.-);
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che
con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente lo
stralcio del reddito d'altra fonte, ribadendo sostanzialmente che non esiste
nessun reddito d’altra fonte;
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che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
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che
questa Camera in una precedente sentenza del 30 agosto 2000 aveva già avuto modo
di esporre compiutamente alla ricorrente norme e principi che presiedono
all’imposizione di un reddito d’altra fonte;
-
che
questa Camera, anche in questo caso, non può far altro che ribadire quanto già
noto alla ricorrente;
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che,
conformemente agli articoli 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all'imposta
sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici;
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che,
secondo il cpv. 2 delle succitate norme, sono pure considerati i proventi in
natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l'alloggio;
-
che
sono quindi imponibili anche introiti derivanti dall'assistenza privata (Reich,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, vol. I, tomo 2a, n. 8 all’art. 16
LIFD, p. 131);
-
che,
secondo l'art. 23 lett. e LT e l'art. 24 lett. e LIFD, fanno eccezione le
prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di
famiglia, eccettuati gli alimenti di cui all'art. 22 lett. f LT e all'art. 23 lett. f LIFD (cfr. art. 328 CC);
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che secondo la giurisprudenza del TF (DTF
106 II 292, cons. 3a) e la dottrina (cfr. Egger, Commento, n. 27 all'art.
-
che
per stabilire se uno si trovi in tale stato occorre, da una parte riferirsi
alla tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuzione e
fallimenti del Tribunale (cfr. CDT n. 363 dell'8 ottobre 1986 in re
P.S.); dall'altra occorre considerare che uno si trova in uno stato di bisogno
quando non è più in grado di provvedere con le sue forze al proprio sostentamento
(cfr. DTF surriferita e cit. ivi);
-
che
dal profilo fiscale tali introiti sono fiscalmente irrilevanti se non vi è
controprestazione da parte del beneficiario, mentre sono tassabili quelli che
sono in qualche modo connessi con il lavoro o con il patrimonio del
beneficiario (cfr. Känzig, Wehrsteuer, ad art. 21 n. 242 il quale
afferma che tale criterio è determinante per la qualifica del sostentamento non
soggetto a imposta sul reddito);
-
che,
in linea con tale principio, questa Camera ha giudicato che non è tassabile il
contributo finanziario rappresentato dal valore venale dei pasti consumati
presso una sorella per una persona esercitante attività lucrativa con stipendio
insufficiente per far fronte ai bisogni dell'esistenza (CDT n. 363 del 6
ottobre 1986 in re S.V.);
-
che
sono invece stati considerati reddito d'altra fonte i vantaggi goduti in seno
alla comunione familiare da una persona in grado di esercitare attività
lucrativa, che accudisce quale casalinga il fratello e la madre, che formano
con lei un’economia domestica (CDT n. 367 del 7 novembre 1985 in re
C.C.) o da una figlia che abbandona l'attività lucrativa per accudire i
genitori non più autosufficienti e che forma con loro una unica economia domestica
(CDT n. 361 del 7 novembre 1985 in re B.G.) o ancora da quei figli
maggiorenni che non intendono esplicare attività lucrativa e che rimangono -con
attività casalinghe o meno- nell'economia domestica con i genitori (CDT
n. 637 del 12 gennaio 1976; CDT n. 576 del 30 novembre 1979 in re M.H.);
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che
è per contro stata ammessa l'esistenza di un obbligo d'assistenza tra parenti
nel caso di un figlio poco più che ventenne senza lavoro (CDT n. 3
dell'11 febbraio 1992 in re R. L.);
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che
la giurisprudenza di questa Camera ammette quindi un'eccezione nel caso del
figlio maggiorenne che non eserciti attività lucrativa "per motivi
indipendenti dalla sua volontà": ciò si verifica non solo in caso di
malattia del figlio, ma, ad esempio, anche di autentiche difficoltà nel
collocamento lavorativo di una figlia in giovane età;
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che,
anche secondo la dottrina, ha diritto alla deduzione per persone bisognose il
contribuente che partecipi al sostentamento di "persone capaci di
esercitare un'attività lucrativa ma che per una ragione qualsiasi non possono
esercitarla, cadendo così nel bisogno, come, per esempio, i disoccupati
..." (Jung/Agner/Tatti, Complemento 1990 al Commentario
Masshardt/Tatti sull'IFD, p. 71).
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che
non è quindi indifferente, per stabilire a quale titolo un contribuente
benefici del sostegno finanziario dei genitori, la considerazione della
situazione economica di questi ultimi: il discrimine fra le prestazioni dei
genitori, che sono considerate reddito d'altra fonte, e quelle che non lo sono,
è infatti dato dalla natura "necessaria" o "volontaria"
delle stesse;
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che
sono volontari quei contributi che i genitori versano ai figli, sebbene questi
ultimi non abbiano studi da concludere e siano chiaramente in grado di svolgere
un'attività lucrativa;
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che
la natura volontaria di aiuti offerti dai genitori ai figli può essere
riconosciuta anche da circostanze di fatto particolarmente evidenti: la stessa
CDT ha preso in considerazione a tal fine il fatto che i genitori siano
particolarmente benestanti (v. anche CDT n. 3 dell'11 febbraio 1992 in
re R. L.);
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che
nel caso in esame questa Camera non può giungere a conclusione diversa da
quella cui è giunto l'Ufficio di tassazione;
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che,
come già nel precedente periodo, la ricorrente non ha fornito la benché minima
spiegazione sulle ragioni per le quali non esercitava alcuna attività
lucrativa, non beneficiava di prestazioni di assicurazioni sociali (AD, AI) o
dell'assistenza, come pure sulle sue fonti di sostentamento;
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che
in simili condizioni non vi sono motivi per ammettere che ci si trovi di fronte
a un caso di assistenza tra parenti con conseguente non imponibilità degli
aiuti che la ricorrente avrebbe ricevuto dai genitori;
-
che
il calcolo del dispendio allestito dall'Ufficio di tassazione appare
ineccepibile e persino prudenziale, non appena si consideri che si fonda sul
minimo vitale valido in materia esecutiva e che il contributo per l'alloggio è
stato fissato in soli fr. 3'600.-, pari a fr. 300.- mensili;
-
che,
tutto ben considerato, potrebbe porsi addirittura il quesito di una riforma del
ricorso a svantaggio della ricorrente;
-
che
per economia di giudizio questa Camera ritiene di potersi limitare a confermare
la valutazione dell'Ufficio di tassazione effettuata in sede di reclamo, che,
alla luce di quanto precede, appare tutt'altro che ingenerosa.
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT
a.
nella tassa di giustizia di fr. 150.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 230.–
sono
a carico della ricorrente.