AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.208
Data decisione, Autorità:
18.02.2003, CDT
Incarto n.
80.2002.208
Lugano
18 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 24 dicembre 2002
in materia di: imposta sugli utili
immobiliari
presentato da:
__________ __________,
rappr. da: avv. __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 2
luglio 1990 i coniugi __________ e __________ __________ acquistavano in regime
di comproprietà, in ragione di un mezzo ciascuno, l'abitazione di vacanza di
cui alla part. n. __________ RFD di __________ __________ __________ al prezzo
di CHF 685'000.-.
Nell'ambito
delle pratiche di separazione dal marito, con atto pubblico del 9 aprile 2002
del notaio __________ __________, __________ __________ cedeva al marito la
propria quota di comproprietà di un mezzo al prezzo di CHF 443'250.--, pari al
debito ipotecario effettivo globale.
Il 26
agosto 2002 l’UT di __________ notificava a __________ __________ a mezzo del
marito __________ l’imposta sugli utili immobiliari, in cui determinava l’utile
imponibile in fr. 89'617.- deducendo dal valore d’alienazione la metà del
valore d’acquisto e fr. 11'133.- per costi di acquisto e di vendita.
Il
reclamo presentato da __________ __________ veniva respinto dall’UT con decisione
del 27 novembre 2002.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistita dall’avv.
__________, chiede che nella determinazione dell’utile immobiliare si tenga
conto dei rilevanti costi d'investimento sopportati nel 1990 al momento
dell'acquisto della casa, per un ammontare complessivo di CHF 106'473.15,
producendo i relativi giustificativi.
-
In
occasione dell’udienza del 13 febbraio 2003, dopo esame della documentazione
prodotta con il ricorso, le parti hanno convenuto, consenziente il giudice, di
dedurre dal valore di alienazione un ulteriore importo di fr. 455'000.- di
media annua, pari alla metà delle spese di miglioria affrontate dai coniugi
__________ nel 1990 in poi.
Pertanto
il ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica
giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998,
che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione
di un Giudice unico causa come la presente, che non pongono questioni di principio
e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
parzialmente accolto.
Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 27 novembre 2002 è riformata nel senso
che viene riconosciuto il computo di un ulteriore importo di fr. 45'000.- a
titolo di spese di miglioria.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali e non si riconoscono
ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster