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Numero d'incarto:
80.2002.206
Data decisione, Autorità:
20.01.2003, CDT
Incarto n.
80.2002.206
Lugano
20 gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2002
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ __________ __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, non
avendo la Impresa __________ __________ __________ inoltrato all'Ufficio di
tassazione delle persone giuridiche (UTPG) la dichiarazione fiscale 2001 entro
il termine stabilito, l'autorità fiscale le notificava dapprima un richiamo (11
luglio 2002) e quindi una diffida per raccomandata (20 agosto 2002),
attribuendole un termine di 30 giorni ed avvertendola che la sua inosservanza
avrebbe comportato una multa;
-
che, non
essendo stato rispettato il termine in questione, l'UTPG notificava alla società
contribuente, con decisione del 12 settembre 2002, una multa disciplinare di
fr. 1'200;
-
che il 13
settembre 2002, poi, l'autorità di tassazione accoglieva una richiesta di
proroga del termine per l'inoltro della dichiarazione fino al 30 novembre 2002;
-
che la
contribuente impugnava la decisione di multa con reclamo del 18 ottobre 2002,
argomentando di essere stata costretta a licenziare il proprio contabile;
-
che
l'UTPG respingeva il reclamo con decisione del 15 novembre 2002, nella quale
osservava che multe disciplinari erano già state inflitte alla reclamante negli
anni 1999 e 2000 e che nessuna documentazione contabile era stata inoltrata
dopo quella dell'esercizio 1998;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la Impresa __________
__________ __________ postula nuovamente l'annullamento della multa, adducendo
di avere dovuto licenziare il proprio contabile all'inizio del 1999;
-
che,
conformemente all'art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo
che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in
applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione
d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni,
informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o
terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.- al
massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.- al massimo (artt. 257
LT e 174 LIFD);
-
che,
perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere
realizzate due distinte condizioni:
Ø l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
Ø e l'altra
oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente
invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge
svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle
nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);
-
che il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura
da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione
ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito
anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
-
che, nel
caso in esame, non può essere messo in discussione l'adempimento delle
condizioni per la punibilità dell'omissione della ricorrente: nonostante il
richiamo e la diffida, essa non ha inoltrato né la dichiarazione né la
documentazione contabile necessaria e neppure si è curata di chiedere una
proroga se non quando il termine impartitole con la diffida era già ampiamente
scaduto;
-
che le
considerazioni in merito al preteso licenziamento del contabile ed alle conseguenti
difficoltà nella tenuta dei conti non possono giustificare una diversa
soluzione, per il fatto che non avrebbero comunque impedito di chiedere una
proroga del termine per l'inoltro della dichiarazione;
-
che
appare peraltro almeno insolita, anche alla luce degli obblighi previsti dalla
legge, la situazione di una persona giuridica che per quattro anni rinuncia
alla chiusura dei conti per il solo fatto di avere licenziato il contabile;
-
che non
può del resto essere sottovalutata la ripetizione delle inadempienze, che
mostra una ben scarsa propensione a collaborare con l'autorità fiscale;
-
che, per
quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione fa
riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare
n. 12 del 16 maggio 1997 della Divisione delle contribuzioni, in particolare
tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della
dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che
tenga conto della capacità contributiva;
-
che,
pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della
circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle
imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali
passata in giudicato;
-
che sia
la legge cantonale sia quella federale prevedono pene più aspre, fino a raggiungere
l’importo di 10’000 franchi, per i «casi gravi o di recidiva»;
-
che, per
i casi di recidiva, la già citata Circolare della Divisione delle contribuzioni
prevede che l’importo calcolato in base alla tariffa sia raddoppiato, se si
tratta della prima recidiva, triplicato, se si tratta della seconda e così via;
-
che alla
ricorrente, come già rilevato, erano state inflitte multe disciplinari già
negli anni 1999 e 2000, circostanza che spiega l'entità della sanzione
disciplinare;
-
che
appare giustificata, in simili circostanze, una conferma della decisione impugnata,
proprio perché le tariffe allestite dall’autorità fiscale per il calcolo delle
multe disciplinari perseguono lo scopo di rendere il più possibile uniformi i
criteri di commisurazione delle sanzioni.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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