AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.203
Data decisione, Autorità:
20.03.2003, CDT
Incarto n.
80.2002.203
Lugano
20 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2002
in materia di: revisione IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ __________,
rappr. da: __________, __________ & __________
__________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
tassazione IC/IFD 1993-94 l'Ufficio di tassazione aveva esposto a __________
__________ in media annua per l'IC e l'IFD un reddito d'attività dipendente di
fr. 22'750.-, un reddito d'altra fonte di fr. 2'000.-, come pure un reddito
della sostanza di fr. 82'922.- di media annua per l'IC e di fr. 85'422.- per
l'IFD. L'Ufficio di tassazione ammetteva inoltre le diverse deduzioni chieste
dal contribuente nella dichiarazione d'imposta, eccezion fatta di quella per
interessi passivi, che veniva ridotta da fr. 58'298.- a fr. 14'330.- di media
annua e di quella per alimenti alla moglie, che veniva ridotta da fr. 36'000.-
a fr. 22'752.- di media annua (cfr. notifica della tassazione dell' 8 febbraio
1999).
1.2.
Il
reclamo presentato dal contribuente con l'assistenza dello Studio fiduciario
__________, con cui aveva chiesto che le deduzioni per interessi passivi e per
alimenti venissero elevate a fr. 58'298.- risp. a fr. 14'330.-,
veniva parzialmente accolto con decisione del 17 maggio 1999. L' Ufficio di
tassazione e il patrocinatore del contribuente, nel corso di un'audizione del
31 marzo 1999, avevano infatti convenuto, dopo aver esaminato la documentazione
presentata dal contribuente, di fissare l'ammontare della sostanza all'estero
da conteggiare per l'aliquota in fr. 400'000.- e di elevare la
deduzione degli interessi passivi a fr. 50'298.-, con la precisazione che
sarebbe stata dedotta in Svizzera proporzionalmente agli attivi lordi della
sostanza (cfr. verbale d'audizione del 31 marzo 1999).
1.3.
Contro la
decisione su reclamo, conforme all'accordo raggiunto, che gli era stata notificata
il 17 maggio 1999, il contribuente, sempre assistito dallo Studio fiduciario
__________, aveva presentato ricorso a questa Camera, chiedendo l'aumento della
deduzione per interessi passivi a fr. 34'507.- di media annua.
Questa
Camera, con sentenza del 5 luglio 1999, passata incontestata in giudicato,
aveva respinto il ricorso, ricordando la natura giuridica di un accordo su
questioni di fatto raggiunto tra autorità fiscale a contribuente, segnatamente
che:
·
"alla luce della più recente dottrina in materia,
l'efficacia di un'intesa fra autorità fiscale e contribuente poggia su di un vincolo
contrattuale. In tale contesto, il principio della buona fede assume rilevanza
unicamente in ambito interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero
sufficientemente univoci e necessitassero di essere chiariti. Non può più
esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il contribuente, che si è
impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi
semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo",
·
"il mandatario
del contribuente, ignorando il tenore dell'accordo sottoscritto, rimette in
discussione i termini stessi dell'accordo, facendo valere che il proprio
cliente sarebbe stato impossibilitato a rimborsare il debito verso la
__________, sul quale sono maturati gli interessi, per lungaggini
esclusivamente addebitabili alla giustizia civile.
·
"un simile modo
di agire misconosce completamente la natura contrattuale dell'accordo quale
quello sottoscritto il 31 marzo 1999, che lasciava unicamente aperto il calcolo
proporzionale degli interessi deducibili, in base all'importo concordato della
sostanza all'estero.
Esprimendosi
poi abbondanzialmente nel merito del ricorso, questa Camera rilevava inoltre:
La decisione
su reclamo dell'UT poggia sui dati consolidati al 1° gennaio 1993, primo giorno
del periodo fiscale. Questa Camera non può certo modificarli, instaurando un
processo sulla fondatezza delle richieste di svincolo formulate dai
patrocinatori del ricorrente al giudice civile e sulle presunte cause degli
asseriti ritardi di quest'ultimo nel decretare la liberazione di determinati
fondi a favore del contribuente e modificando così gli elementi imponibile in
base all' asserita intenzione di rimborsare il debito produttivo d'interessi passivi.
Tanto più che occorrerebbe situarsi nel tempo al momento di una liberazione dei
capitali puramente suppositizia e anteriore al 1° gennaio 1993, e non fondarsi
su affermazioni conclamate con il senno di poi. Diversamente ne andrebbe della
sicurezza del diritto.
- Con
la presente istanza __________ __________, assistito dalla fiduciaria
__________, __________ & __________ , chiede la revisione della
tassazione IC/IFD 1993-94, poiché non avrebbe tenuto conto della sentenza del
29 agosto 1984 del Pretore della Giurisdizione di __________ -
relativa alla separazione per tempo indeterminato dei coniugi __________.
Degli
argomenti sviluppati nell'istanza verrà detto in seguito, per quanto
necessario.
All'udienza
del 12 marzo 2003 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
- Diritto
applicabile
3.1.
Con
l'entrata in vigore della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge
tributaria del 28 settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT), anche
se rimane applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti
l'entrata in vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni
transitorie (art. 324 cpv. 2 LT). L'unica disposizione transitoria in materia
di revisione prevede che alla revisione delle decisioni già cresciute in giudicato
al momento dell'entrata in vigore della nuova legge si applichino i termini del
diritto precedente (art. 318 cpv. 1 LT); ne consegue che a tutte le domande di
revisione presentate dopo l'entrata in vigore della nuova legge è applicabile
la procedura prevista da quest'ultima, indipendentemente dal fatto che la
decisione, oggetto della richiesta di revisione, sia o meno cresciuta in
giudicato in regime di vecchio diritto (Rapporto di maggioranza della
Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993
concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1 del 26 aprile
1994, p. 67).
3.2.
La nuova
legge federale sull'imposta federale diretta, da parte sua, si limita a stabilire
che «è abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente
la riscossione di un'imposta federale diretta» (art. 201 LIFD), senza che una
norma transitoria riservi l'applicazione del diritto previgente alle tassazioni
cresciute in giudicato prima del 1° gennaio 1995, data scelta dal Consiglio
federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in
vigore della nuova legge. Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il
principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni
pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a
prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo
l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor,
Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412;
inoltre CDT n. ..__________ del 28 agosto 1995 in re
N. e L. R.; CDT n. ..__________ del 13 febbraio 1996
in re G. Z.; v. anche StE 1995 B 110 n. 5).
3.3.
Ne
consegue che alla fattispecie in esame sono applicabili le norme sulla
revisione contenute, rispettivamente, nella legge tri-butaria del 1994 e nella
legge federale sull'imposta federale di-retta del 1990.
- Nel
merito
4.1.
Sia in
materia di imposta federale diretta sia in materia di impo-sta cantonale, sono
tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o
sentenza cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi essenziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla
sentenza
(art. 232 cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).
4.2.
Entrambe
le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse
usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe
potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di
revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto
della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti
invocare già nella procedura di reclamo o di ri-corso. Decidere altrimenti, ed
ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme
essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazio-ne
ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a
un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi
dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5
b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea
1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechts-kräftiger
Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV.,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/We-ber/
Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso
dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o
del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione
o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso
in cui il contribuen-te avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di
diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61
pp. 450-451).
4.3.
Va infine
rilevato che l'istanza di revisione deve essere proposta entro 90 giorni dalla
conoscenza del motivo di revisione, ma non oltre i cinque anni dalla notifica
della decisione o della sentenza momento in cui la tassazione è divenuta
definitiva (cfr. art. 233; art. 148 LIFD).
- La
domanda di revisione deve essere respinta per diversi motivi.
5.1.
Innanzi tutto
essa è palesemente tardiva, essendo stata proposta ben oltre 90 giorni dalla
conoscenza del supposto motivo di revisione. L’esistenza della sentenza era
infatti nota all’istante sin dal 1984 e la sua eventuale rilevanza, che sarebbe
divenuta evidente soltanto con la tassazione IC/IFD 1993-94 (notificata l'8
febbraio 1999) non poteva sfuggirgli, quanto meno a partire dalla fine del
1999, dopo la degenza che aveva fatto seguito al delicato intervento
chirurgico, cui aveva dovuto sottoporsi nel __________ del 1999.
5.2.
In
secondo luogo la domanda dovrebbe essere respinta anche per il fatto che la revisione
è esclusa se l'istante o il suo rappresentante contrattuale, le cui omissioni
sono, per costante giurisprudenza, sopportate dal contribuente, non
interessando al fisco i rapporti di mandato tra contribuente e suo
patrocinatore (cfr. per es. CDT n. ..__________ del
14 aprile 1998 in re P. M.; CDT n. ..__________ del
10 febbraio 1998 in re A.), ove avessero usato la diligenza che da loro poteva
essere ragionevolmente pretesa, avrebbero potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.
147 cpv. 2 LIFD).
L'istante
medesimo asserisce infatti che la sentenza, che costituirebbe il novum,
non sarebbe mai stata presa in considerazione non soltanto dal fisco, che non
ne era a conoscenza, ma prima ancora da lui medesimo e dai suoi precedenti consulenti
fiscali. Questi ultimi avrebbero quindi dovuto invocarla al più tardi alla fine
di marzo del 1999, quando intervenne l’accordo tra fisco e rappresentante del
contribuente sulla deduzione degli interessi passivi e la sostanza all’estero.
A quell’epoca, sia rilevato di transenna, il contribuente non risultava (ancora)
impedito ad agire per la malattia che avrebbe poi reso necessario l’intervento
chirurgico, cui si sarebbe sottoposto nel giugno successivo.
5.3.
In terzo
luogo, il motivo di revisione invocato non costituisce minimamente un novum
in senso tecnico-giuridico. L’esistenza della sentenza, segnatamente della
clausola 7 lett. a a p. 8, era infatti nota sin dalla data della sua
intimazione, il 29 agosto 1984. Niente impediva quindi di produrla, se
rilevante, già nell’ambito della procedura di tassazione litigiosa, in cui, a
dire dell'istante, si sarebbero manifestati - per la prima volta in tutta la
loro intensità - gli effetti della vendita della villa di Porza
sull’imposizione del reddito derivante dalla sostanza mobiliare “sostitutiva”,
cioè del ricavo dell'alienazione e alla deduzione degli interessi passivi. Ciò
non può che condurre alla conclusione che l’asserito novum tale non era.
5.4.
Ad un
ulteriore esame, poi, non si può fare a meno di rilevare che l’asserito novum
nemmeno appare decisivo, come esige la legge.
In
effetti, il tema sollevato non dipende direttamente dalla citata clausola 7
lett. a della sentenza, ma è semmai la conseguenza degli accordi che gli
ex-coniugi, segnatamente i loro patrocinatori, hanno preso a seguito dell’alienazione
della villa.
Il fisco
non aveva comunque motivo di decidere diversamente, dal momento che il reddito
prodotto dal ricavo della vendita era di pertinenza dell' ex-marito quale contropartita
dell'assunzione degli interessi passivi e delle altre spese inerenti.
Che altre
soluzioni siano state possibili, nulla muta alla realtà dei fatti. L’istante
non può certo pretendere, come ha fatto in sede di udienza, che il fisco
sostituisca alla realtà dei fatti una realtà suppositizia fiscalmente più favorevole,
come se il contribuente avesse immediatamente utilizzato il ricavo della
vendita per pagare le fatture arretrate e il debito ipotecario e si fosse
quindi limitato a beneficiare di un reddito netto inferiore, vale a dire del
reddito del capitale che sarebbe residuato.
Anche
sotto questo riguardo, quindi, la domanda appare chiaramente infondata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
La domanda
di revisione è irricevibile e comunque respinta nel merito.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico dell'istante.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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