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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.202
Data decisione, Autorità:
08.02.2003, CDT
Incarto n.
80.2002.202
Lugano
8 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 dicembre 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-02 il contribuente, dipendente della __________
dichiarava un salario di fr. 160'042.- di media annua, che l’UT elevava a fr.
167'865.-, aggiungendovi integralmente i rimborsi spese ricevuti negli anni di
computo (cfr. notifica della tassazione del 22 luglio 2002).
1.2.
A seguito
del reclamo presentato dal contribuente, l’UT riduceva il salario imponibile in
media annua a fr. 163'665.-, limitando la ripresa sul rimborso spese del 2000 a
soli fr. 5’000.- invece di fr. 13'400.-.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente ribadisce nuovamente la
richiesta di stralciare del tutto i rimborsi spese ricevuti, ad eccezione di un
piccolo importo di fr. 347.- relativo a indennità per orario irregolare, conformemente
agli accordi intervenuti tra la __________ e il fisco.
-
In
occasione dell’udienza del 29 gennaio 2003, dopo riesame del caso, l'Ufficio di
tassazione ha aderito alla richiesta di riprendere per il 1999 unicamente la
quota del 40% sul compenso per orari irregolari e, meglio, fr. 347.- su un
importo complessivo di fr. 869.-, vale a dire la parte che non è già stata
inclusa nel salario certificato dal datore di lavoro. Il reddito da attività
dipendente ammonta pertanto a fr. 160'415.- di media annua.
-
La
presenta causa viene pertanto evasa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della
legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il
14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere
nella composizione di un Giudice unico cause come la presente causa, che non
pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché emetta
una nuova decisione su reclamo conformemente a quanto convenuto e, meglio, al
consid. 3 del presente giudizio.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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