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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.197
Data decisione, Autorità:
10.01.2003, CDT
Incarto n.
80.2002.197
Lugano
10 gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2002
in materia di: IC 99/00 intermedia, IC
01/02
presentato da:
__________ e __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 12
agosto 2002 l’Ufficio di tassazione (UT) di __________ -__________ notificava
ai coniugi __________ ed __________ __________, domiciliati a __________, la
tassazione intermedia IC 1999-2000 e la tassazione ordinaria IC 2001-2002,
determinando i debiti privati deducibili in fr. 43'329.- e gli interessi passivi
in fr. 1'925.-;
-
che con
due distinte decisioni del 18 novembre 2002 il reclamo presentato dai contribuenti
veniva dichiarato irricevibile, poiché non avevano dato seguito
all’ingiunzione, munita della comminatoria d’irricevibilità, di tradurre in italiano
il loro gravame;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso, redatto in lingua italiana, i contribuenti chiedono
l’annullamento delle suddette decisioni, lamentando sostanzialmente un errore
nel calcolo della quota di debiti deducibile e di riflesso di quella degli interessi
passivi;
-
che l’UT
con memoria del 30 dicembre 2002 motiva ulteriormente le ragioni per le quali
ha dichiarato irricevibile il reclamo, dando tuttavia atto nel contempo di
essere incappato in un errore nel trascrivere l’ammontare dei debiti totali;
-
che, per
quanto si dirà, non mette conto di entrare nel merito della questione se l’UT
abbia dichiarato a ragione o a torto irricevibile il reclamo dei contribuenti
per mancata traduzione del gravame in italiano;
-
che
secondo l’art. 235 cpv. 1 LT gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in
decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su
richiesta o d’ ufficio, dall’autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni
dalla notifica;
-
che nel
caso in esame è pacifico che l’UT è incorso in un errore di scrittura e, meglio
di trascrizione, avendo inscritto nel modulo per la ripartizione degli elementi
delle persone fisiche al posto dell’ammontare complessivo del passivo (fr.
237'000.-) la quota spettante al Cantone di domicilio (Canton __________);
-
che
questo errore di trascrizione ha comportato la suddivisione di questo importo
(parziale) tra i due cantoni, Ticino e __________, in base alla chiave
proporzionale di ripartizione;
-
che tale
errore deve pertanto essere corretto in applicazione di quanto disposto
dall’art. 235 cpv. 1 LT;
-
che
pertanto il presente gravame può essere evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2
della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata
il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere
nella composizione di un Giudice unico cause come la presente causa, che non
pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1.Il ricorso è evaso nel senso che gli atti sono retrocessi
all’UT perché corregga l’errore di scritturazione contenuto nelle decisioni su
reclamo del 18 novembre 2002.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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