Tax authority must correct clerical error in assessment

80.2002.197Altro tribunale10 gen 2003Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The taxpayers challenged two tax-objection decisions after the tax office had declared their objections inadmissible for failure to translate them into Italian. The appellate tax court did not address that procedural question. It held that the tax office had made a clerical transcription error when entering the amount of total liabilities, which led to an incorrect allocation between cantons. The court therefore sent the matter back to the tax office for correction and ordered no fees or costs.

Massima Omnilex

Art. 235 cpv. 1 LT; correction of clerical errors in final tax decisions. A writing or transcription error contained in a final decision may be corrected ex officio or on request by the authority that issued it within five years of notification. The provision also applies where an incorrect entry in the calculation or allocation of an amount produces a mistaken cantonal apportionment. If the case can be disposed of by ordering such correction, the court need not examine ancillary objections concerning the admissibility of the underlying administrative objection proceedings (consid. 1-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.2002.197

Data decisione, Autorità: 10.01.2003, CDT

Incarto n. 80.2002.197

Lugano 10 gennaio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2002

in materia di: IC 99/00 intermedia, IC 01/02

presentato da:

__________ e __________ __________, __________


ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che il 12 agosto 2002 l’Ufficio di tassazione (UT) di __________ -__________ notificava ai coniugi __________ ed __________ __________, domiciliati a __________, la tassazione intermedia IC 1999-2000 e la tassazione ordinaria IC 2001-2002, determinando i debiti privati deducibili in fr. 43'329.- e gli interessi passivi in fr. 1'925.-;

  • che con due distinte decisioni del 18 novembre 2002 il reclamo presentato dai contribuenti veniva dichiarato irricevibile, poiché non avevano dato seguito all’ingiunzione, munita della comminatoria d’irricevibilità, di tradurre in italiano il loro gravame;

  • che con il presente, tempestivo ricorso, redatto in lingua italiana, i contribuenti chiedono l’annullamento delle suddette decisioni, lamentando sostanzialmente un errore nel calcolo della quota di debiti deducibile e di riflesso di quella degli interessi passivi;

  • che l’UT con memoria del 30 dicembre 2002 motiva ulteriormente le ragioni per le quali ha dichiarato irricevibile il reclamo, dando tuttavia atto nel contempo di essere incappato in un errore nel trascrivere l’ammontare dei debiti totali;

  • che, per quanto si dirà, non mette conto di entrare nel merito della questione se l’UT abbia dichiarato a ragione o a torto irricevibile il reclamo dei contribuenti per mancata traduzione del gravame in italiano;

  • che secondo l’art. 235 cpv. 1 LT gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d’ ufficio, dall’autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notifica;

  • che nel caso in esame è pacifico che l’UT è incorso in un errore di scrittura e, meglio di trascrizione, avendo inscritto nel modulo per la ripartizione degli elementi delle persone fisiche al posto dell’ammontare complessivo del passivo (fr. 237'000.-) la quota spettante al Cantone di domicilio (Canton __________);

  • che questo errore di trascrizione ha comportato la suddivisione di questo importo (parziale) tra i due cantoni, Ticino e __________, in base alla chiave proporzionale di ripartizione;

  • che tale errore deve pertanto essere corretto in applicazione di quanto disposto dall’art. 235 cpv. 1 LT;

  • che pertanto il presente gravame può essere evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente causa, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è evaso nel senso che gli atti sono retrocessi all’UT perché corregga l’errore di scritturazione contenuto nelle decisioni su reclamo del 18 novembre 2002.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

tax assessmentclerical errortranscription errorobjection inadmissibilitytranslation requirementremandcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the tax authority had to correct a clerical transcription error in the assessment records

Decisione estratta

Yes. The authority had made a transcription error by entering the cantonal share instead of the total liabilities, and the error had to be corrected under Art. 235 cpv. 1 LT.

Motivazione estratta

Errors of calculation or writing in final decisions may be corrected by the authority that made them within five years. The misrecording caused an incorrect split of the amount between cantons and therefore fell squarely within the correction rule.

Questione giuridica chiave

Whether the court needed to decide if the objection was rightly declared inadmissible for failure to provide an Italian translation

Decisione estratta

No. The court found it unnecessary to examine whether the objection had been correctly declared inadmissible on linguistic grounds.

Motivazione estratta

Because the case could be resolved by ordering correction of the clerical error, the court did not enter into the translation issue.

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