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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.192
Data decisione, Autorità:
20.01.2003, CDT
Incarto n.
80.2002.192
Lugano
20 gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 29 novembre 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1
Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-02 __________ __________, 1968, domiciliato
a __________, maestro di scuola __________ a __________, chiedeva la deduzione
di un importo di fr. 14'695.- di media annua a titolo di "altre spese
professionali" e, meglio, di costi di perfezionamento, che non gli veniva
però concessa dall' Ufficio di tassazione di __________ (cfr. notifica di
tassazione del 29 luglio 2002).
1.2.
__________ presentava reclamo in tempo utile, argomentando che il corso di
laurea in filosofia con indirizzo pedagogico e psicologico, al quale si è iscritto
all'Università di __________, costituisce un importante contributo al perfezionamento
della sua professione.
Il
reclamo veniva respinto con decisione dell' 11 novembre 2002.
- 2.1
Con il
presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede nuovamente che gli venga
concessa la deduzione per spese di perfezionamento chiesta nella dichiarazione
d'imposta, ribadendo che questo corso costituisce un importante contributo al
perfezionamento professionale.
2.2.
Con
osservazioni del 14 gennaio 2003 li Servizio giuridico dell’AFC propone la
reiezione del ricorso.
- 3.1.
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali
deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Gli altri
costi e spese non possono essere dedotti, tra le altre le spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
Per le
spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
3.2.
Le spese
per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se
connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in
cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE del 19 dicembre 2000).
Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e
quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8
cpv. 2 DE del 19 dicembre 2000; art. 33 lett. b LT).
Anche per
l’IFD le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono
deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e
nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10
febbraio 1993). La deduzione non è ammessa se le spese riguardano la formazione
vera e propria (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993; art. 34 lett. b LIFD).
3.3.
Non sono
quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese
necessarie per acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una
professione, per es. il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli
studi, ecc. (cfr. Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum BStG, n. 3 ad
Art. 34 LIFD; Circolare Amministrazione federale delle contribuzioni n. 26 del
22 settembre 1995, n. 3.1). Sono invece spese di perfezionamento quelle che
permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa,
risp. di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In questa categoria
rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es.
corsi di ripetizione o perfezionamento propri del settore, seminari, congressi,
ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami che possono far
parte di questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese inerenti al
perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso
dell’impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà
gli esami di maestria (Circolare Amministrazione federale delle
contribuzioni n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2).
Sono
altresì deducibili le spese di riqualificazione sopportate dal contribuente,
poco importano i motivi, in seguito al cambiamento dell’attività finora
esercitata. Non sono tuttavia deducibili le spese sostenute in vista di
esercitare in futuro un’attività professionale principale: esse non sono
considerate spese di riqualificazione (Circolare Amministrazione
federale delle contribuzioni n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2).
3.4.
Esulano
invece dalla nozione di perfezionamento professionale quei corsi che consentono
di acquisire una formazione ulteriore e di ambire a una posizione professionale
più elevata.
È per
esempio stata negata la qualifica di perfezionamento professionale alla frequenza
di un corso di postdiploma in direzione d' azienda presso l' Università di
__________ __________ da parte di un giurista (StE 1999 B 22.3 n. 66).
Lo stesso
vale per le spese connesse al conseguimento di un dottorato, poiché si
considera che la promozione così ottenuta rappresenti semplicemente l'approfondimento
della formazione di base, indipendentemente della peculiarità del tema scelto e
della formazione speciale di cui il contribuente ha beneficiato, anche se potrà
essergli utile nella sua professione futura (Sammlung BEG no. 723 = STF del14
marzo 1991 in re H.).
3.5.
In altre
parole, rientrano fra i costi di perfezionamento anche i costi per progredire
nella professione, se servono a progredire nella stessa professione, mentre
rientrano fra i costi per la formazione se servono a raggiungere una posizione
chiaramente superiore rispetto all' attività attualmente esercitata. Così costi
per un master of Business Administration (MBA) consentono nella fattispecie di
progredire nella professione praticata ed in particolare non consentono una
diretta progressione in una posizione chiaramente superiore. Pertanto si devono
qualificare costi di perfezionamento deducibili (ZStP 2001 p. 276 = StE
2002 B 22.3 n. 72).
- Il
caso in esame non configura un perfezionamento professionale secondo gli artt. 25 cpv. 1 LT e l'art. 26 cpv. 1 LIFD, bensì un caso classico di
formazione professionale vera e propria. Non v'è chi non veda come una laurea in
filosofia (con indirizzo pedagogico e psicologico) apra al ricorrente numerose
altre possibilità professionali al di fuori di quelle che gli sono aperte dalla
patente di docente di scuola elementare.
Il piano
di studi presentato dal contribuente e approvato sia dal professore sia dal
Consiglio didattico competente, prevede infatti nel primo biennio lo studio
della storia della filosofia antica e moderna, della filosofia morale, della
filosofia della scienza, della filosofia teoretica, della psicologia dello
sviluppo e nel secondo lo studio della metodologia di ricerca sociale,
dell’antropologia culturale, dell’epistemologia e della storia della pedagogia.
Ci si
trova quindi di fronte a un caso classico di formazione ulteriore in campo
filosofico, che consente al ricorrente di ambire a una posizione professionale
più elevata e che quindi esula dal novero dei costi di perfezionamento che la
legislazione tributaria cantonale e federale consentono di dedurre dal reddito.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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