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Numero d'incarto:
80.2002.189
Data decisione, Autorità:
20.03.2003, CDT
Incarto n.
80.2002.189
Lugano
20 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2002
in materia di: imposta sugli utili
immobiliari
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 4
febbraio 2000 __________ __________, __________ e __________ __________,
__________ acquistavano in comproprietà per metà ciascuno la particella n.
__________ RFD di __________, prato di mq 518, al prezzo di fr. 189'060.-. La
particella veniva successivamente rivenduta a __________ __________ al prezzo
di fr. 350'000.-.
Nella
dichiarazione per l'imposta sugli utili immobiliari gli alienanti facevano
valere costi d'acquisto per fr. 4'023.-, integralmente ammessi dall'Ufficio di
tassazione e costi di costruzione per fr. 170'000.-, ammessi invece
limitatamente a fr. 63'172.- (cfr. notifica della tassazione del 26 giugno
2002).
1.2.
Il 1°
luglio 2002 __________ __________ presentava reclamo, ribadendo che i costi di
costruzione e miglioria in base alla documentazione ammontavano a fr.
170'000.-.
Il
contribuente, benché invitato a comparire, dopo un rinvio, davanti all'Ufficio
di tassazione il 10 settembre, non si presentava, invocando soltanto a
posteriori una dimenticanza. Veniva pertanto nuovamente invitato a comparire il
25 settembre, anche questa volta senza esito.
L'Ufficio
di tassazione, vistasi preclusa la possibilità di chiedere spiegazioni su alcune
delle fatture prodotte, con decisione del 24 ottobre 2002, respingeva il reclamo.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta le suddetta
decisione su reclamo, chiedendo nuovamente la deduzione per costi di
costruzione e miglioria per fr. 170'000.-.
L'Ufficio
di tassazione con osservazione del 28 novembre 2002 precisa che le fatture
prodotte dal ricorrente già davanti all'Ufficio di tassazione necessitano di
spiegazioni in relazione a diversi aspetti, segnatamente all'immobile cui si
riferiscono e alle modalità di pagamento delle stesse, ma che è stato
impossibile ottenerle per la mancata comparsa dell'interessato, malgrado ripetute
convocazioni.
2.2.
In
occasione dell'udienza del 30 gennaio 2003 si era convenuto di stabilire i
costi di costruzione in fr. 63'712.- e che a tale importo sarebbe stata
aggiunta la fattura dell'impresa __________ per i costi di costruzione fino al
momento della vendita.
Esaminata
la documentazione prodotta dal ricorrente (distinta dei versamenti del 30
gennaio 2003 e successiva spiegazione del 5 marzo 2003, rilasciate dalla ditta
__________), l'Ufficio di tassazione con lettera del 10 marzo 2003 ha
comunicato di accattare la deduzione di un ulteriore importo di fr. 38'000.-,
pari ai versamenti comprovati, effettuati dal ricorrente all'impresa
__________.
2.3.
Il
presente ricorso può quindi essere evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2
della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910,
modificata il 14 maggio 1998,che consente alla Camera di diritto tributario di
decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non
pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 24 ottobre 2002 è riformata conformemente
a quanto stabilito al consid. 2.2
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per
l'emissione di un nuovo conteggio.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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