Revision request inadmissible; file may be transferred to municipality

80.2002.188Altro tribunale10 gen 2003Dismissed

Sintesi

The Tax Chamber of the Ticino Court of Appeal held that a request for revision of its earlier tax judgment was inadmissible because revision must be addressed to the authority that last decided the merits, here the Municipality of __________, not to the appellate court that had dismissed the prior appeal as untimely. Because the applicant's filing also contained merits-based arguments that could potentially support a public-law appeal to the Federal Supreme Court, the court granted a ten-day period to clarify the intended procedural route. If no such clarification is given, the file must be returned to the municipality for a revision decision. No costs were charged.

Regest

Art. 232 LT; art. 147 LIFD; competent authority for revision of a final tax decision; revision must be filed with the judex a quo, namely the authority that last ruled on the merits. A higher court that merely declared a previous appeal inadmissible for formal reasons is not the proper authority for deciding revision. If a submission is ambiguous and contains arguments potentially amounting to a federal public-law appeal, the court may first set a short period for clarification before forwarding the file accordingly. The procedural costs may be waived pursuant to the applicable tax-cost provisions.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.2002.188

Data decisione, Autorità: 10.01.2003, CDT

Incarto n. 80.2002.188

Lugano 1o gennaio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 22 novembre 2002

in materia di: Revisione sentenza ..__________

presentato da:

__________ __________,


ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che con istanza del 22 novembre 2002 __________ __________ chiede la revisione della sentenza del 12 novembre 2002 (inc. N. ..__________);

  • che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

  • che sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi essenziali della procedura;

c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD);

  • che entrambe le legislazioni escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD);

  • che nondimeno che gli articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono la competenza decisionale all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda;

  • che pertanto la domanda di revisione deve essere inoltrata all'autorità che ha adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità superiori che non sono entrate in materia per motivi formali, per esempio perché il ricorso è stato dichiarato irricevibile in quanto tardivo (cfr. ASA 35 p. 148 ss., in particolare cons. 3, p. 151: STF del 26 aprile 1988 in re E. D; Soldini, L'autorità competente in materia di revisione, in RTT 1988, p. 39);

  • che è infatti principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta al judex a quo, ossia a quella autorità che ha emanato la decisione della quale si postula la revisione;

  • che ne consegue, nella fattispecie, che la competenza a pronunciarsi nel merito dell'istanza di revisione è del Municipio di , che ha deciso per ultimo nel merito, e non della Camera di diritto tributario, che, pur esprimendo abbondanzialmente talune considerazioni di merito, ha dichiarato irricevibile il ricorso contro la decisione su reclamo del Municipio di __________ in materia di imposta comunale, constatandone la tardività (cfr. CDT n. ..);

  • che pertanto lo scritto del 14 dicembre, in quanto interpretabile quale domanda di revisione, va trasmesso alla precedente Autorità, vale a dire al Municipio di __________, perché si pronunci sulla stessa;

  • che comunque il citato scritto contiene anche considerazioni di merito relative sia alla constatazione da parte di questa Camera della tardività del ricorso, sia di merito, idonee quindi in linea di principio, a configurare un ricorso al Tribunale federale;

  • che pertanto al contribuente viene assegnato un termine di dieci giorni per comunicare alla Camera se il suddetto scritto sia da interpretare quale ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro la citata sentenza del 12 novembre 2002 in materia di imposta comunale (CDT n. ..__________);

  • che in caso di risposta affermativa gli atti saranno trasmessi all'Alta Corte federale per competenza;

  • che diversamente essi saranno retrocessi al Municipio di __________ per decisione sulla domanda di revisione.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. L'istanza di revisione è irricevibile.

§ All'istante è preliminarmente assegnato un termine di dieci giorni per comunicare alla Camera se il suddetto scritto sia da interpretare quale ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro la citata sentenza del 12 novembre 2002 (..__________) in materia di moltiplicatore d'imposta comunale.

§ In caso di risposta negativa o di mancata risposta, gli atti saranno retrocessi al Municipio di __________ perché decida sulla domanda di revisione.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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