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Numero d'incarto:
80.2002.185
Data decisione, Autorità:
02.12.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.185
Lugano
2 dicembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2002
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che nella
dichia5razione d'imposta IC/IFD 2001-02 i coniugi __________ chiedevano la
deduzione di un importo di fr. 12'000.-per persone bisognose a carico;
-
che la
chiesta deduzione veniva stralciata dall'Ufficio di tassazione (cfr. notifica
di tassazione del 20 novembre 2000;
-
che il
reclamo presentato dai contribuenti veniva respinto con decisione del 21 ottobre
2002;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ ribadiscono la richiesta
di deduzione per persone bisognose a carico;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che il
giudice ha acquisito agli atti l'incarto fiscale della signora C. T., dal quale
risulta che le è stato imposto a titolo di reddito d'altra fonte un importo di
fr. 12'000.- di media annua, versatole dalla figlia __________ e dal genero
__________ __________;
-
che in
simili condizioni, tenuto anche conto dell'esiguità dei redditi della
beneficiaria dell'aiuto, non si giustifica il rifiuto della deduzione;
-
che
secondo gli articoli 35 cpv. 1 LIFD e 34 cpv. 1 LT la deduzione per il periodo
fiscale 2001-2002 ammonta a fr. 5'100.- per l'IFD e a fr. 8'000.- per l'IC;
-
che
pertanto si giustifica l'accoglimento del ricorso nella suddetta misura.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 21 ottobre 2002 è riformata nel senso
che ai ricorrenti viene concessa la deduzione per persona bisognosa a carico
sia per l'IC sia per l'IFD.
§§ Gli
atti sono di conseguenza retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione
di nuovi conteggi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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