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Numero d'incarto:
80.2002.18
Data decisione, Autorità:
02.07.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00018
Lugano
2 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2001
in materia di: tassa di bollo
presentato da:
- __________ __________, avv. __________ __________,
- __________ __________, __________ - __________,
- __________ __________, __________ - __________,
- __________ __________, __________ - __________,
1.,2.,3.,4. avv. __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Con atto
notarile del 25 settembre 2001 __________ __________ acquistava l’intero
pacchetto azionario delle __________ __________ __________
.. al prezzo di $ 1'450'000 da __________ __________ e
__________ __________, che, contestualmente al perfezionamento dell’acquisto
delle azioni, cedevano i loro rispettivi crediti verso __________ &
__________ per un importo complessivo di $ 100'000 rimunerato con un interesse
annuo dell’ 8%.
Il notaio
depositò copia del rogito all’ Archivio notarile e trasmise copia dello stesso
anche all’Ufficio cantonale del bollo, per quanto di sua eventuale competenza.
1.2.
Il 21
novembre 2001 l’Archivista notarile del distretto di __________ determinava il
valore dell’atto notarile in fr. 2'445'125,- e stabiliva l’imposta di bollo in
fr. 7'335.-.
A sua
volta l’Ufficio del bollo imponeva il riconoscimento mediante scrittura privata
del debito di $ 100'000, allegato come annesso VI all'atto notarile, con
un’imposta di fr. 150.-. Il relativo reclamo veniva respinto dalla Divisione
delle contribuzioni con decisione del 7 dicembre 2001.
1.3.
Il 21 dicembre
2001 __________ __________, agendo per sé come pure per __________, __________
e __________ __________, introduceva un’azione di diritto amministrativo al
Tribunale federale secondo i combinati disposti degli articoli 116 lett. a OG e
3 LF sulle tasse di bollo contro la decisione del 21 novembre 2001
dell’Archivista notarile e in subordine anche contro quella del 7 dicembre 2001
della Divisione delle contribuzioni, sostenendo in particolare che l’ assoggettamento
all’imposta di bollo cantonale collide incompatibilmente con la legge federale
e, per quanto concerne il bollo sulla scrittura privata, che manca una
condizione di legge cantonale.
1.4.
Il
Tribunale federale, esaminata d’ufficio la propria competenza, con decisione
del 9 gennaio 2002 ha dichiarato inammissibile l’azione di diritto
amministrativo, retrocedendo gli atti all’Archivista notarile nella misura in
cui l’azione era rivolta contro la sua bolletta del 21 novembre 2001 e alla
Camera di diritto tributario nella misura in cui l’azione era rivolta contro la
decisione su reclamo del 7 dicembre 2001 della Divisione delle contribuzioni.
1.5.
All’udienza
del 12 giugno 2001 i risorrenti si sono confermati nel ricorso.
-
Il
presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge
organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14
maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella
composizione di un Giudice unico cause come la presente causa, che non pongono
questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
-
Dall'esame
degli atti risulta che oggetto del bollo non è, come parrebbero ritenere i
ricorrenti, la cessione del credito di $ 100'000 stipulata
contestualmente nell'atto notarile sub cifra 6, ma il riconoscimento di debito,
mediante scrittura privata, da parte di __________ & __________., che
figura quale annesso VI del rogito. Il tenore della decisione impugnata è su
questo punto chiaro.
Non è
quindi questione di doppia imposizione del medesimo atto, ma occorre piuttosto
esaminare se la scrittura privata in questione rientri tra i contratti per
scrittura privati assoggettati alla legge sul bollo del 1986.
3.1.
Il Cantone preleva un’
imposta di bollo e un’ imposta sugli spettacoli cinematografici (art. 1 cpv. 1 LB). All’
imposta di bollo sono sottoposti: i contratti per scrittura privata enumerati
dalla legge, gli atti notarili, le cartelle ipotecarie e i documenti bancari enumerati
dalla legge (art. 1 cpv. 2 lett a-d LB).
Soggiacciono
all’ imposta di bollo i seguenti contratti stipulati nel Cantone Ticino in
forma scritta o parificata a quella scritta:
a) contratti
che hanno come oggetto il trasferimento della proprietà di cose mobili secondo
l’ art. 713 CCS, compresa l’ energia: in particolare la compravendita, i contratti
di forniture successive, la cessione, la permuta di ogni cosa materiale o immateriale;
b) mutui
di denaro o di altre cose fungibili;
c) appalti
(art. 363 CO) di qualsiasi natura per cui il committente paga una mercede a chi
compie prestazioni d’ opera, al di fuori di un rapporto costante di servizio ad
eccezione di quelli stipulati da architetti, ingegneri o nell’ ambito di
professioni analoghe;1)
d) mediazione
immobiliare art. 2 cpv. 1 LB).
Soggiacciono pure all’ imposta i contratti misti
che partecipano alle caratteristiche dei tipi indicati nel precedente capoverso
(art. 2 cpv. 2 LB).
3.2.
Non
rientrano tra i contratti stipulati in forma scritta o parificata a quella
scritta i riconoscimenti di debito. La loro imposizione, prevista dalla Legge
sul bollo del 1966, è infatti volutamente stata soppressa dalla Legge sul bollo
del 1986 (A. Pedroli, L'imposta cantponale di bollo e sugli spettacoli
cinematografici, in Aa. Vv., Lezioni di diritto fiscale svizzero, ed.
RDAT, Agno 1999, p. 555; Messaggio del Consiglio di Stato concernente la
revisione totale della legge sul bollo del 16 giugno 1966, del 15 gernnaio
1986, n. 3009, cifre 21-22, pp. 28-29).
3.3.
L'annesso
VI del rogito non configura un contratto di mutuo per scrittura privata, ma è,
al di là ogni ragionevole dubbio, un semplice riconoscimento di debito, come si
evince dal testo in lingua spagnola dello stesso. Tale interpretazione, sia
detto di transenna, collima per altro con quella data, quanto meno implicitamente,
dal Tribunale federale nella sentenza del 9 gennaio 2002 (cfr. consid. 1a).
È appena
il caso di notare che la scrittura privata è firmata unicamente dal gerente
economico della società. Non debbono trarre in inganno le ulteriori firme, che
sono quelle delle parti all'atto notarile e che, come previsto dalla Legge sul
notariato, hanno sottoscritto gli allegati del rogito.
3.4.
Nonostante
l'esito del ricorso non si concedono ripetibili in considerazione dei motivi
d'accoglimento del ricorso rilevati d'ufficio dal giudice e sostanzialmente
diversi da quelli invocati nel ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
consguenza la decisione del 7 dicembre 2001 e la bolletta di fr. 150.- da essa
protetta sono annullate.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 42 LB; art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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