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Numero d'incarto:
80.2002.175
Data decisione, Autorità:
19.12.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.175
Lugano
19 dicembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2002
in materia di: revisione IC/IFD 98
intermedia, IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________, di professione consulente informatico e aziendale, ha lavorato per
__________ __________ __________ in qualità di dipendente fino alla fine di
settembre del 1998. Dal 1° ottobre ha iniziato un’attività indipendente.
Il 10
luglio 2000 l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione
intermedia IC/IFD per passaggio da un’attività dipendente a una indipendente, a
valere dal 1° ottobre 1998, in cui commisurava il reddito aziendale in fr.
120'000.- di media annua e il 17 luglio la tassazione ordinaria IC/IFD
1999-2000, in cui gli esponeva il medesimo reddito aziendale.
1.2.
A seguito
del reclamo presentato dal contribuente, l’Ufficio di tassazione lo convocava
per un’audizione, nel corso della quale veniva sottoscritto il seguente
verbale:
Viene
esaminata la problematica relativa al costo di Fr. 24'000.- sostenuto dal
contribuente al momento della cessazione della sua attività dipendente presso
la __________ __________ __________.
Dopo
ampia discussione, si decide di comune accordo di considerare tale spesa quale
" costo d' avviamento" ammortizzabile in 5 anni.
Per
rendere inoltre la commisurazione del reddito aziendale più conforme alla
capacità contributiva del comparente, si giustifica di estendere il periodo di
computo fino alla fine del 2000.
Rivisto
quindi il calcolo effettuato dall'Autorità fiscale sulla base anche della
documentazione presentata in questa sede, il reddito aziendale netto, riportato
a 12 mesi, viene determinato in Fr. 105'600.- (valevole per la tassazione
intermedia dal 1.10.1998 e per la tassazione 1999/2000) .
Tenuto
conto di quanto sopra esposto, la sostanza aziendale netta viene rettificata in
Fr. 12'835.-.
Conseguentemente
a quanto concordato, il 10 dicembre 2001 l’Ufficio di tassazione notificava al
contribuente le relative decisioni su reclamo (tassazione intermedia IC/IFD
1997-98 e tassazione ordinaria 1999-2000), nelle quali il reddito aziendale
veniva ridotto a fr. 105'600.-.
Entrambe
le decisioni passavano incontestate in giudicato.
- 2.1.
Il 5
agosto 2002 __________ __________, dopo aver ricevuto la decisione 26 luglio
2002 di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per il periodo dal 1° ottobre 1998
al 31 dicembre 1999, presentava all’Ufficio di tassazione di __________ una domanda
di revisione, rilevando che l’importo ancora dovuto alla Cassa cantonale di
compensazione, che ammonta a fr. 9'047.45, non sarebbe stato considerato nella
determinazione del reddito aziendale e che, se venisse incluso nell’attuale
periodo contabile, cadrebbe nel periodo di vuoto contributivo.
La
domanda veniva respinta con decisione del 28 agosto 2002, poiché il ricorrente
non avrebbe invocato nessuno dei motivi che legittimano la revisione secondo
l’art. 232 cpv. 1 LT.
2.2.
Il
contribuente presentava reclamo contro la suddetta decisione, lamentando nuovamente
la mancata considerazione dei contributi AVS/AI/IPG ancora dovuti e la mancata
applicazione del Decreto legislativo del 13 novembre 1996 concernente la concessione
di ammortamenti accelerati.
Il
reclamo veniva respinto con decisione del 4 ottobre 2002, ribadendo che i fatti
e le prove invocati non configurano motivo di revisione e che comunque questi
aspetti avrebbero potuto essere già fatti valere nella normale procedura di
tassazione.
- 3.1.
Con il
presente ricorso, spedito l’8 novembre 2002 il contribuente ripropone la propria
domanda di revisione, ribadendo di essere venuto a conoscenza solo qualche
tempo dopo la decisione su reclamo in materia di IC/IFD 1997-98 (intermedia) e
1999-2000, che i contributi AVS vengono calcolati in base al reddito aziendale
e che avrebbe inoltre potuto beneficiare del decreto legislativo del 13
novembre 1996 sugli ammortamenti accelerati. Ritiene che la mancata
informazione da parte dell’Autorità fiscale su questi aspetti configuri una
violazione dell’art. 9 Cost. fed. e che comunque l’Autorità di tassazione
avrebbe dovuto impegnarsi a rispettare il principio dell’imposizione secondo la
realtà economica.
3.2.
L’Ufficio
di tassazione si rimette al giudizio di questa Camera sulla tempestività del
ricorso e nel merito propone la conferma della propria decisione.
4.Il presente ricorso è pacificamente
tempestivo.
La
decisione su reclamo è infatti stata ritirata dal contribuente il 9 ottobre
2002. Il termine di ricorso di trenta giorni veniva pertanto a scadere l’8
novembre 2002, giorno in cui è stato effettivamente spedito il ricorso.
- 5.1.
Sia in
materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, tre
sono i motivi di revisione a vantaggio del contribuente di una decisione o
sentenza cresciute in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi essenziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla
sentenza
(art. 232 cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).
Entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se
l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.
147 cpv. 2 LIFD). L’istituto della revisione non è infatti dato per addurre
fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso
(cfr. in particolare Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die
direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
5.2.
Nel caso
in esame il contribuente non fa valere nessuno dei motivi per i quali la legge
cantonale e la legge federale consentono eccezionalmente di rivedere una decisione.
A maggior ragione se si considera che le tassazioni di cui viene chiesta la revisione
poggiano su un accordo transattivo intervenuto dopo prolungata discussione.
Non
costituisce comunque un “novum” la decisione della Cassa di compensazione
AVS/AI relativa ai contributi che il ricorrente avrebbe dovuto versare sul
reddito dell'attività indipendente iniziata alla fine del 1998. Si tratta di
una normale conseguenza, imposta dalla LAVS e quindi del tutto prevedibile, che
avrebbe semmai dovuto indurre l'interessato ad adottare gli opportuni accorgimenti
contabili (accantonamenti).
- 6.1.
In realtà
il ricorrente, piuttosto che invocare un motivo di revisione, lamenta una violazione
del principio della buona fede da parte dell’Autorità fiscale, che, a suo dire,
non lo avrebbe correttamente informato sulle conseguenze cui sarebbe andato incontro
per effetto del passaggio dalla tassazione biennale sul passato a quella annuale
sul presente.
Anche da
questo profilo, la censura, per quanto possa apparire "prima facie"
comprensibile, è destituita di fondamento.
In
effetti, quando è stato sottoscritto l’accordo, vale a dire il 30 ottobre 2001,
il legislatore ticinese non aveva ancora provveduto a modificare la legge
tributaria. Non era quindi ancora completamente certo che l’entrata in vigore
del cambiamento delle basi temporali dell’imposizione sarebbe stata fissata al
1° gennaio 2003, ultimo termine (salvo deroghe dell’ultima ora) concesso dalla
Legge federale sull’armonizzazione fiscale per adeguare il diritto cantonale a
quello federale di rango superiore.
Non era
pertanto ancora conosciuta nel dettaglio la normativa che sarebbe stata
adottata e quindi quali sarebbero state le conseguenze, in casi come quello in
esame, sia sul piano della deduzione degli ammortamenti sia su quello della
deduzione dei contributi AVS.
Non è
quindi ravvisabile, in simili condizioni, un agire scorretto da parte
dell'autorità di tassazione.
6.2.
Nulla
impediva inoltre al contribuente di riservarsi prima di firmare l’accordo un breve
termine di riflessione, così da poterne verificare gli effetti avvalendosi, se
del caso, di un consulente fiscale.
Quand'anche
si volesse ravvisare, per denegata ipotesi, un agire contrario al principio
della buona fede, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto censurarlo, non trattandosi
di un "novum" in senso tecnico-giuridico, ma semmai di una violazione
di un principio procedurale fondamentale, nel termine ordinario di ricorso. Sollevarlo
in questa sede urta irrimediabilmente contro il disposto dell'art. 232 cpv. 2
LT per il diritto cantonale e dell'art. 147 cpv. 2 LIFD per il diritto
federale.
6.3.
Vi
sarebbe da chiedersi, nell'ipotesi di un accoglimento della domanda di
revisione, se l'esito ultimo non possa e debba comportare addirittura una
"reformatio in pejus" delle tassazioni.
Anche di
fronte alla richiesta dell'istante di concentrare la deduzione degli ammortamenti
nei primi tre anni, non si potrebbe fare a meno di chiedersi se davvero il
rimborso forfetario di fr. 24'000.-, versato al precedente datore
di lavoro per lo scioglimento del contratto di lavoro, una sorta di penale
quindi, poteva essere assimilato a un “costo di avviamento”, non denotando alcun
legame con la nuova attività.
Sotto
questo profilo, sia detto abbondanzialmente, la decisione dell’autorità fiscale
appare tutt’altro che ingenerosa.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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