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Numero d'incarto:
80.2002.172
Data decisione, Autorità:
19.12.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.172
Lugano
19 dicembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2002
in materia di: imposta sugli utili
immobiliari
presentato da:
__________ e __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
e __________ __________, __________ a __________, vendevano il 4 giugno 2002 il
mapp. n. __________ DIV RF di __________ ai coniugi __________ e __________
__________, domiciliati a __________, al prezzo di fr. 240'000.-. Il 26
settembre 2002 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava loro la
tassazione sugli utili immobiliari, in cui ammetteva la deduzione di costi di
costruzione per fr. 125'640.- a fronte di una deduzione chiesta
dall’interessato di fr. 183'288.-.
1.2.
A seguito
del reclamo presentato dagli alienanti l’Ufficio di tassazione con decisione
del 24 ottobre 2002 elevava la deduzione per spese di costruzione e di miglioria
a fr. 127'564.-.
- 2.1.
Il 2
novembre 2002 __________ e __________ __________ inoltravano alla Camera di
diritto tributario del Tribunale d’appello un ricorso redatto in lingua
tedesca.
2.2.
Con
ordinanza del 6 novembre 2002 questa Camera impartiva loro un termine di
quindici giorni per presentare la traduzione in italiano del ricorso, con
l’avvertenza che in caso di inadempienza il ricorso sarebbe stato dichiarato
irricevibile.
Il 13
novembre 2002 a questa Camera perveniva una lettera in lingua tedesca, con cui
i coniugi __________ facevano presente di essere assenti all'estero dal 10
novembre al 3 dicembre.
Pertanto
il 14 novembre 2002 questa Camera assegnava loro un nuovo termine fino al 15
dicembre per produrre la fotocopia del biglietto d'aereo comprovante l'assenza
all'estero fino al 2 dicembre e per produrre la traduzione del ricorso,
avvertendoli che altrimenti il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Con
scritto del 7 dicembre 2002 in lingua tedesca i coniugi __________
trasmettevano copia del biglietto d'aereo intestato al marito, manifestando nel
contempo il loro rifiuto a tradurre il ricorso in italiano.
-
La presente causa viene decisa dalla Camera di diritto tributario
che decide nella composizione di un Giudice unico, conformemente all’art. 26c
cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910,
modificata il 14 maggio 1998, poiché non pone questioni di principio che non
siano già state risolte e non è di rilevante importanza.
-
4.1
Secondo
dottrina e giurisprudenza la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare
la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione
federale. Nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue
nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 4 CF, che riconosce quattro
lingue nazionali.
L'art.
70 cpv. 2 CF pone tuttavia dei limiti alla libertà linguistica, consentendo ai
cantoni di designare la o le loro lingue ufficiali. È così stato
cosituzionalizzato il principio di territorialità, sancito dalla
dottrina (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.
II, Berna 2000, § 922, p. 455). Sulla base di tale norma, i cantoni hanno il
potere di prendere misure per mantenere, nel rispetto delle minoranze
autoctone, i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche
se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare
la propria lingua. Simili misure devono però rispettare la proporzionalità.
Pertanto,
l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è
considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile. Per costante giurisprudenza,
in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in
lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83
III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re
V.M.).
4.2.
La
mancata traduzione in italiano del ricorso con conseguente irricevibilità dello
stesso non è in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo
(CEDU).
Secondo
il Tribunale federale, infatti, il principio della territorialità, secondo cui
i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter
essere modificati, è compatibile con l'art. 8 (che tutela la vita privata e
familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata
sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und die
Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993
p. 215 s.).
4.3.
Si
rileva inoltre che quanto ai rapporti fra l' amministrato e l'amministrazione
federale, dall'art. 70 cpv. 1 CF discende che gli amministrati possono
rivolgersi ai servizi amministrativi della Confederazione in una delle tre
lingue ufficiali ed hanno il diritto di ricevere una risposta nella stessa
lingua, fatto salvo il diritto delle persone di lingua romancia di rivolgersi
all'amministrazione in romancio e di ottenere risposta nella loro lingua
materna.
La
regola del trilinguismo si applica a tutti i servizi dell' amministrazione e
vale altresì per gli organismi di diritto pubblico o privato che agiscono in
nome proprio ma per conto della Confederazione, nell' adempimento di un compito
di quest' ultima (p. es. per la Cassa nazionale svizzera di assicurazione per
il caso di infortunio). Le amministrazioni cantonali sottostanno invece al
principio della territorialità delle lingue (DTF 108 V 208).
Peraltro,
la regola del trilinguismo si applica in verità solo nei rapporti con l'
amministrazione centrale, mentre è notevolmente temperato dal principio di
territorialità nei rapporti con l' amministrazione decentrata (Malinverni,
Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 9 ad
art. 116; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 935, p. 459).
4.4.
Si
sottolinea, infine, che una decisione di irricevibilità sarebbe senz'altro
censurabile, se l'autorità fiscale o giudiziaria si limitasse a pronunciare
l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del
Cantone, senza invece segnalare prima tale vizio al contribuente o al suo
rappresentante ed attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione;
in tal caso, infatti, la decisione sarebbe stata viziata da eccesso di
formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection
de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence,
in Rep. 1991 p. 234).
- 5.1.
Nel caso
in esame questo giudice non può far altro che dichiarare irricevibile il
ricorso interposto dai ricorrenti, poiché non hanno deliberatamente rispettato
il termine concesso loro per tradurre il gravame presentato in lingua tedesca e
gli argomenti addotti al riguardo sono del tutto inconferenti alla luce della
dottrina e della giurisprudenza esposte al consid. 4.
5.2.
Non mette
pertanto più conto esaminare se i ricorrenti abbiano soddisfatto la prova
dell'assenza all'estero, dal momento che, producendo un solo biglietto aereo,
hanno giustificato unicamente l'assenza di un coniuge, segnatamente quella del
marito e non quella della moglie.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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