AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.164
Data decisione, Autorità:
12.11.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00164
Lugano
12 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1
, domiciliato a __________ (), lavora alle dipendenze del
comune di __________ in qualità di __________.
Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-02 il contribuente chiedeva la deduzione di
un importo di fr. 2'400.- per spese di trasporto e di fr. 780.- per doppia
economia domestica.
Nella
notifica di tassazione del 10 giugno 2002 l'Ufficio di tassazione ammetteva la
deduzione per spese di trasporto in misura soltanto parziale e, meglio, di fr.
1'500.-; negava invece quella per doppia economia domestica.
1.2.
Con
tempestivo reclamo del 14 giugno 2002 il contribuente chiedeva di accogliere
integralmente la sua richiesta di deduzioni per spese di trasporto e di doppia
economia domestica.
L'Ufficio
di tassazione, con decisione del 19 agosto 2002, confermava su questo punto la
notifica di tassazione, ammettendo la deduzione per spese di trasporto limitatamente
a fr. 1'500.- e negando quella per doppia economia domestica, poiché l'assenza
della moglie per tre mesi dal domicilio sarebbe del tutto ininfluente sulla
possibilità di rincasare.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso rinnova la richiesta di deduzioni già formulata
nella dichiarazione d'imposta, argomentando che durante i periodi di assenza
della moglie all'estero gli orari di lavoro e le sue attività non gli avrebbero
permesso di rientrare al domicilio per il pranzo. Avverte inoltre che durante
quel periodo era al beneficio di un'autorizzazione di soggiorno nel Comune di
__________, dove dormiva in settimana per motivi personali e privati.
-
La
presente causa viene decisa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica
giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998,
che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione
di un Giudice unico ricorsi come il presente, che non pongono questioni di
principio e non sono di rilevante importanza.
-
Spese
di trasporto
4.1.
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. a LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. a
LIFD sono tra l’altro deducibili a titolo di spese professionali le spese di
trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.
4.1.1. Per
l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3
cpv. 1 lett. a DE del 19 dicembre 2000); per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore
o di una motoleggera la spese deducibile è al massimo di fr. 600.-- l'anno
(art. 3 cpv. 1 lett. b DE cit.), infine, per l'uso di una motocicletta o di
un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo
pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE cit.). Eccezionalmente, se
nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene
(p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette
di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3
cpv. DE cit.). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno
non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati
fuori casa (fr. 13.-- al giorno o fr. 2800.-- l’ anno) (art. 3 cpv. 3 DE cit.).
4.1.2. Anche
per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto
dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione
delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato
(art. 5 cpv. 2 Ordinanza cit.), a meno che non sia disponibile un mezzo di
trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne
faccia uso, nel qual caso possono essere dedotte le spese effettive secondo
l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo
in discussione: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35
al km per la motocicletta e fr. 0,60 al km per l’automobile). La deduzione
chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla
deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase
Ordinanza cit.).
4.2.
Come
ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Camera (CDT n.
..__________ del 7 novembre 2000 in re T. M.), la questione
di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso
dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo
non deve apparire come una decisione di comodo. Così, se si può pretendere che
il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta
comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276;
cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, pp. 682-683; Locher, Kommentar zum DBG -
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I parte, Therwil/Basilea 2001, art.
26 LIFD, n. 13, p. 649; inoltre CDT n. ..__________
del 1° marzo 2002 in re D. L.). Il riconoscimento della
deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta dunque l'eccezione (cfr.
p. es. CDT n. ..__________ dell'11 luglio 1996 in re
D.B.).
4.3.
L'Ufficio
circondariale di tassazione di __________ ha stabilito le spese di trasporto
necessarie per il recarsi e rientrare dal lavoro due volte al giorno, compreso
quindi il pranzo, in fr. 1'500.- di media annua, come nel periodo precedente,
in cui la situazione era la medesima.
Né
nell'incarto né nel ricorso sono rintracciabili elementi che permettano in
qualche modo di risalire al calcolo effettuato dall'Ufficio di tassazione e a
suo tempo accettato dal contribuente.
Soccorrono
le indicazioni rilevabili da appositi siti Internet. __________ è separato da
__________, secondo i dati rilevabili dal sito __________.ch, da 1.1 km. Senza
che ci si debba chiedere se non sia possibile usufruire del mezzo pubblico di
trasporto, il contribuente percorre quindi mediamente 4.4. km al giorno, per
ca. 225 giorni all'anno; in totale quindi 990 km all'anno, per una spesa di fr.
594.- (fr. 0.60 x 990 km).
La
deduzione concessa dall'Ufficio di tassazione, tenuto conto della distanza
media tra le due località, appare pertanto assai generosa.
4.4.
Vero è
che il ricorrente sembrerebbe giustificare la propria richiesta di elevare la
deduzione a fr. 2'400.- con la circostanza di una sua temporanea residenza a
__________ per motivi strettamente personali e privati.
Per
quanto comprensibili possano essere questi motivi (per altro non meglio specificati
né documentati), essi esulano tuttavia dalla nozione di spesa necessaria. Il fisco
riconosce infatti, come si è visto, soltanto le spese strettamente necessarie
per recarsi al lavoro e per rincasare. Che poi il contribuente, per ragioni
sue, opti per altre soluzioni, è questione meramente privata, di nessun momento
ai fini della determinazione della deduzione fiscale.
Questa
Camera ha per altro già avuto modo di stabilire che è considerata necessaria, e
quindi deducibile a titolo di spesa professionale, solo la spesa per raggiungere
il luogo di lavoro dal proprio domicilio e non da un altro luogo più discosto,
per esempio da una dimora secondaria (CDT n.
..__________ dell' 8 ottobre 1999 in re O.).
- Spese
di doppia economia domestica
5.1
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. b LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. b LIFD
tra le spese professionali deducibili rientrano le spese supplementari
necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni.
5.1.1. Sono
considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al
contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.
La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da
quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività
professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone
fisiche del 19 dicembre 2000).
La
deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr.
2'800.-- l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori
casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE), rispettivamente in fr. 5'600.-- se il
contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la
fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE).
5.1.2. Per
l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione
quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria,
poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza
o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del
10 febbraio 1993). Per il periodo 2001-2002 la deduzione massima è di fr.
2’800.-- all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Se i pasti sono in parte o totalmente consumati
nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ ultimo versa un contributo
per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo
nella misura della metà (fr. 6.50 il giorno o fr. 1400.-- l’ anno, rispettivamente
fr. 19.50 il giorno o fr. 4200.-- l’ anno). Se la riduzione di prezzo è tale
che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è
ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 4 cpv. 3 DE; art. 6 cpv. 3 Ord.).
5.2.
È
pacifico, nel caso in esame, che la distanza che separa il luogo di lavoro da
quello di domicilio è tale da consentire il rientro per il pasto di
mezzogiorno.
Dall'incarto
non emergono per altro circostanze particolari tali (per esempio, l'orario di
lavoro) da impedire di rientrare al domicilio per il pranzo. Né il ricorrente
asserisce o documenta circostanze simili.
Non può
comunque essere preso in considerazione l'argomento che la moglie sarebbe stata
assente per tre mesi all'estero e che per questa ragione abbia dovuto pranzare
fuori casa. Si tratta di argomenti che non intaccano minimamente la nozione di
spesa necessaria. Se per ragioni di comodità o altre ancora il contribuente ha
preferito pranzare fuori casa, è questione privata, inidonea a sostanziare la
richiesta di deduzione per doppia economia domestica.
È
comunque appena il caso di rilevare che al contribuente è stata concessa la deduzione
per la doppia trasferta, quindi anche per il pranzo e che il calcolo effettuato
dall'Ufficio di tassazione appare, per quanto detto al considerando precedente
tutt'altro che ingeneroso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.-
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.-
per un
totale di fr. 280.-
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster