__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________
__________ __________ e __________, __________ __________,
-
che
l'Ufficio di tassazione di Lugano Città notificava a __________ __________ la
tassazione IC/IFD 1999/2000, con decisione del 13 novembre 2000, commisurando
il reddito imponibile in fr. 33'584 in media annua;
-
che la
decisione veniva impugnata, con reclamo del 12 dicembre 2000, con cui la
contribuente contestava il reddito d'altra fonte, argomentando di essere
studentessa all'Università della __________;
-
che
l'autorità di tassazione invitava a due riprese la contribuente a presentarsi
ed a produrre i giustificativi a comprova delle uscite e delle entrate dai
conti bancari, in relazione al finanziamento dell'acquisto di un'automobile;
-
che
l'unico esito delle ripetute convocazioni è consistito nell'inoltro di copia di
un accredito bancario a favore della reclamante;
-
che, di
conseguenza, l'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 17
dicembre 2001, argomentando che la contribuente non aveva presentato i documenti
a comprova dei mezzi utilizzati per far fronte al suo sostentamento, negli anni
1997 e 1998, e che inoltre non aveva prestato alcuna collaborazione per
l'evasione del reclamo;
-
che, con
scritto del 16 gennaio 2002, indirizzato all'Ufficio di tassazione e da quest'ultimo
trasmesso alla Camera di diritto tributario per ragioni di competenza,
__________ __________ contesta genericamente la tassazione ed il reddito
d'altra fonte;
-
che, con
decreto del 28 gennaio 2002, il presidente della Camera ha attribuito alla
ricorrente un termine di grazia di dieci giorni per motivare il ricorso e
produrre o indicare i mezzi di prova, avvertendola che, in caso di
inadempienza, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
-
che il
suddetto termine è stato poi prorogato fino al 4 marzo 2002, su richiesta della
ricorrente;
-
che, in
data 6 marzo 2002, la ricorrente ha inviato alla Camera di diritto tributario
due dichiarazioni circa la proprietà e l'utilizzo dell'automobile a lei
intestata e giustifica il ritardo nell'inoltro della documentazione con l'argomento
che la documentazione doveva provenire dagli __________;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
secondo l'art. 227 cpv. 1 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti
dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le
conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i
documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al
ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità;
-
che lo
stesso principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell'art.
140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale;
-
che
dunque, nella fattispecie, la Camera di diritto tributario ha attribuito alla
ricorrente, con decreto del 28 gennaio 2002, un termine di 10 giorni per
motivare il gravame, sia per l'IC sia per l'IFD, avvertendola che la scadenza
infruttuosa di tale termine avrebbe comportato il rifiuto di entrare nel merito
dello stesso;
-
che,
dando prova di una comprensione estrema, questa Camera ha poi prorogato tale
termine di ben tre settimane, venendo incontro ad una richiesta della
ricorrente;
-
che, per
il fatto che, come detto, la motivazione del ricorso è stata inviata solo in data
6 marzo 2002, la Camera deve constatare l'irricevibilità del gravame, tanto più
che un termine di dieci giorni è considerato sufficiente a consentire la
sanatoria di un ricorso, a meno che non si voglia attribuire al ricorrente un
termine di ricorso più lungo di quello che spetta agli altri contribuenti, per
il solo fatto che il suo gravame è difettoso (cfr. anche Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 428);
-
che, nel
presente caso, la ricorrente ha interposto ricorso contro la decisione notificatale
il 17 dicembre 2001, all'ultimo giorno utile, cioè il 16 gennaio 2002, senza peraltro
alcuna motivazione e senza allegare alcun mezzo di prova;
-
che, come
detto, in considerazione del fatto che il termine di grazia, concesso ai
contribuenti per emendare i ricorsi non conformi alle prescrizioni legali, non
deve permettere di avvantaggiare i ricorrenti meno scrupolosi, sarebbe
senz'altro stato legittimo attribuire alla ricorrente un termine improrogabile
di ulteriori dieci giorni, tanto più che la procedura di reclamo si era già
protratta per oltre un anno, anche a causa della mancata collaborazione della
contribuente stessa;
-
che,
tuttavia, questa Camera ha ulteriormente prorogato il suddetto termine di ben
tre settimane, in considerazione del fatto che la ricorrente, che peraltro,
come già nella procedura di reclamo, era assistita da un professionista,
asseriva di trovarsi all'estero per ragioni di studio;
-
che
l'inosservanza dell'ultimo termine prorogato impedisce comunque alla Camera di
diritto tributario di entrare nel merito del ricorso.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico della ricorrente.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).