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Numero d'incarto:
80.2002.159
Data decisione, Autorità:
12.11.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00159
Lugano
12 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2002
in materia di: IC/IFD 1998 int.
presentato da:
__________ e __________
__________, __________
__________,
rappr. da: avv. Clemente
__________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
L' 8
settembre 1997 l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava ai coniugi __________ e __________
__________ la tassazione IC/IFD 1997-98,
esponendo loro un reddito del lavoro di fr. 102'067.- di media annua (fr.
93'202.- del marito e fr. 8'865.- della moglie). La tassazione passava
incontestata in giudicato.
1.2.
A oltre
quattro anni di distanza, il 14 gennaio 2002 l'Ufficio di tassazione notificava
loro una tassazione intermedia per inizio dell'attività della moglie a valere
dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998, in cui il reddito da attività dipendente
della moglie passava da fr. 8'865.- di media annua a fr. 25'571.-.
1.3.
I coniugi
__________ presentavano reclamo in tempo
utile , contestando sostanzialmente l'allestimento della tassazione intermedia.
L'Ufficio
di tassazione, con decisione del 9 settembre 2002, ammetteva parzialmente il
reclamo, rettificando le deduzioni per contributi versati nella previdenza
professionale vincolata e per spese professionali. Rilevava inoltre che dal 1°
gennaio 1998 __________ __________ era passata da un'attività soltanto
accessoria a una principale.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________,
assistiti __________ __________, chiedono l'annullamento della
tassazione intermedia. Lamentano la violazione del principio dell'affidamento e
le conseguenti ripercussioni sul budget familiare. Contestano inoltre che vi
sia stato un mutamento di professione, rilevando che invece ci si trova in
presenza soltanto di un'oscillazione di salario dovuta al tipo di lavoro a ore
svolto sin dal 1995.
-
3.1.
Di
regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio
civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per il periodo fiscale
in corso:
• per l'imposta
federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per l'imposta
cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e
durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT 1994).
b) per il periodo fiscale
successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante
almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD,
53 cpv. 1 lett. b LT).
La
base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento
vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3
LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT).
3.2.
La
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato,
si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale
corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale
che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge
stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale
presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del
periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die
direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung,
in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten
Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in
den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si
procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti
seguenti:
a) divorzio o separazione
duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e
essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o
cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa
di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT).
Per
la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia
in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali
o internazionali (art. 55 lett. e LT).
- 4.1.
In
generale, una tassazione intermedia è da eseguire una volta sola all'entrata
nella vita lavorativa e al momento della cessazione dell'attività lucrativa a
causa dell'età o di malattia (DTF 109 Ib 10; ASA 53, 188; RTT
1988, 27). "Si può evidentemente immaginare che un contribuente muti
professione diverse volte; è legittima però una tassazione intermedia solo
quando si ha a che fare con un cambiamento radicale dell'attività (come per
esempio il passaggio da un'attività dipendente ad un'attività indipendente e
viceversa; STF 101 Ib 403 consid. 2b; Känzig, Wehrsteuer, 2.
ediz., n. 26 ad art. 42 DIFD con citazioni) oppure quando, nel caso di
mutamento profondo dell'attività, subentra una variazione sostanziale
particolarmente incisiva e durevole del reddito (STF 101 Ib 403 consid.
2b; cfr. anche ASA 53, 190/191 consid. 3b)" (cfr. RTT 1980,
p. 27).
In
breve, il Tribunale federale ha più volte affermato il principio che una
tassazione intermedia per inizio o cessazione dell'attività lucrativa, come
pure per mutamento di professione, presuppone un cambiamento profondo della
situazione professionale complessiva, tale che non si giustificherebbe più il
mantenimento della tassazione ordinaria (CDT n. 205 del 28 settembre
1993).
4.2.
La
giurisprudenza si è già confrontata con la questione se l'inizio o la
cessazione di un'attività accessoria ponga in essere un profondo cambiamento
della situazione professionale complessiva. A partire dalla sentenza 7 dicembre
1984 (cfr. DTF 101 Ib 313; ASA 54, 48; RTT 1988, 25; StE
1985 B 63.13 Nr. 6; StR 40, 399), il Tribunale federale ha risolto chiaramente
la questione, consentendo anche di accantonare dei dubbi che potevano sorgere
dalla lettura di una sentenza del 1975 (cfr. DTF 101 Ib 398).
4.2.1.
Quest'ultima
decisione dell'Alta Corte aveva infatti affermato, in palese contrasto con i
princìpi sempre enunciati (v. supra, consid. 4.1.), che, in presenza di
una variazione quantitativa del reddito, superiore ad una certa proporzione, si
giustificano tassazioni intermedie anche per l'inizio o la cessazione di
attività accessorie.
4.2.2.
La
sentenza del 1984 ha pertanto espressamente dichiarato che la giurisprudenza
stabilita con la decisione precedente doveva essere modificata. Il Tribunale
federale ha allora indicato che, per decidere se l'inizio o la cessazione di
una o più attività accessorie costituisca un motivo di intermedia, non bisogna
prendere in considerazione la singola fonte di reddito, bensì la situazione
professionale del contribuente ed i redditi che ne scaturiscono nella loro
globalità. L'art. 21 DIFD (corrispondente agli attuali artt. 16-23) propone infatti
una nozione di reddito che si fonda sulla teoria dell'incremento globale del
patrimonio netto, con computo sul passato ("Vergangenheitsbemessung");
non si giustifica pertanto di scomporre il reddito del contribuente in base
alle sue diverse fonti e di concludere che l'aggiunta o la scomparsa di una
singola fonte di reddito può giustificare una tassazione intermedia.
4.2.3.
Si
deve dunque negare che l'inizio di un'attività accessoria sia costitutivo di
una profonda modificazione della complessiva situazione professionale del
contribuente, così come richiede la menzionata giurisprudenza. Tale
conclusione, affermata nella citata sentenza del 1984 (in relazione al caso di
un ristoratore che aveva acquistato un secondo ristorante), è stata successivamente
confermata dallo stesso Tribunale federale, in varie altre occasioni (cfr., p.
es., STF del 22 novembre 1985 in StE 1986 B 63.13 Nr. 8; STF del 10
dicembre 1985 in StR 41, 343) e recepita, sul piano cantonale, anche da
questa Camera (cfr. CDT n. 337 del 31 dicembre 1991 in re A.G.; n. 155
del 28 luglio 1993 in re B.P., in RDAT II‑1993 n. 23t; n. __________ del 22 marzo 1995 in re A. e L. S.;
- __________ del 28 agosto 1995 in re
- e L. P.).
4.3.
Il
Tribunale federale ha d'altronde escluso che il passaggio da un'attività
lucrativa a tempo pieno a un'attività a tempo parziale e viceversa costituisca
motivo di intermedia (ASA 53 p. 188).
4.4.
Dai
princìpi giurisprudenziali enunciati, dovrebbe discendere chiaramente la conclusione
che, finché una persona che ha un'attività principale non la abbandona del tutto,
in particolare con il pensionamento, non ha diritto ad una tassazione intermedia
per cessazione dell'attività lucrativa. Basterebbe persino che un contribuente
che passa al beneficio della pensione continui nondimeno ad esercitare una
limitata attività, sia pure per qualche ora al mese, ad escludere per
definizione che vi sia stata cessazione dell'attività lucrativa. Vi sono
tuttavia decisioni di autorità cantonali che, anche in sede di applicazione
della legislazione concernente l'imposta federale diretta, hanno tenuto conto
delle iniquità cui si perviene con una rigorosa osservanza dei suddetti
princìpi, ed hanno introdotto dei temperamenti ispirati al rispetto del
principio di capacità contributiva.
4.4.1.
Merita
di essere menzionata, dapprima, una decisione della commissione di ricorso in
materia di imposta federale diretta di Zurigo (StE 1987 B 63.13 n. 9).
Una giornalista aveva ridotto la propria attività, in seguito alla maternità,
con conseguente riduzione del reddito da fr. 47'237.– a fr. 10'496.– all'anno.
L'autorità fiscale aveva negato la tassazione intermedia, trattandosi a suo
avviso di una mera riduzione dell'attività lucrativa. Secondo l'autorità di
ricorso, tuttavia, il fatto che il Tribunale federale non conceda un'intermedia
per la semplice riduzione dell'attività dal tempo pieno al tempo parziale non
significa che si richieda la cessazione di ogni attività indirizzata al
conseguimento di reddito. Una profonda modifica strutturale dell'intera
situazione professionale, ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale,
può esservi per contro anche se l'attività lucrativa principale viene cessata
ed al suo posto subentra un'attività accessoria subordinata per tempo e intensità
del lavoro. Una simile conclusione si imporrebbe, secondo la commissione di
ricorso __________, anche per il fatto
in sé che la cessazione di un'attività accessoria non giustifica una tassazione
intermedia.
Nel
caso in questione, alla ricorrente era perciò stata concessa l'intermedia, ritenendo
cessata l'attività principale, nonostante l'inizio di un'attività sporadica di
carattere accessorio.
4.4.2.
Considerazioni
simili si ritrovano in una sentenza del 1987 della commissione di ricorso fiscale
del Cantone Basilea Campagna (StE 1987 B 63.13 n. 13). Un anziano
impiegato aveva cessato l'attività prima di raggiungere l'età per beneficiare
della rendita AVS, rimanendo tuttavia consulente della stessa ditta a tempo
parziale (4 giorni al mese). Anche in questo caso l'autorità fiscale aveva
negato l'intermedia, ritenendo trattarsi di una mera riduzione dell'attività.
L'autorità di ricorso ha invece concesso l'intermedia, rilevando che la ratio
legis dell'art. 96 DIFD (corrispondente all'attuale art. 45 LIFD) non
sembra opporvisi. A suo avviso, infatti, se ci si attenesse alla prassi
restrittiva secondo cui solo la completa cessazione dell'attività lucrativa
comporta la tassazione intermedia, ne discenderebbe un ingiustificato svantaggio
fiscale per tutti coloro che nonostante il pensionamento esercitano ancora
un'attività lavorativa di trascurabile importanza. Ad ulteriore supporto della
sua decisione la commissione di ricorso basilese invoca una considerazione
contenuta in una sentenza del Tribunale federale, secondo cui si deve ammettere
in linea di principio che vi sia un motivo di intermedia in tutti i casi in
cui, qualora l'autorità fiscale consentisse di adeguare la tassazione solo nel
periodo di computo successivo, si verificherebbe una situazione particolarmente
dura (DTF 109 Ib 11).
4.4.3.
Alle
stesse preoccupazioni è chiaramente ispirata la prassi vigente nel Canton Vaud.
In una sentenza del tribunale amministrativo del 1992 (RF 49/1994 p.
597) si ricorda infatti la giurisprudenza del Tribunale federale secondo la
quale il passaggio da attività a tempo pieno ad attività a tempo parziale non
costituisce motivo di intermedia. Poi, però, si menzionano le istruzioni sulla
compilazione della dichiarazione fiscale, dalle quali risulta che si considera
attività accessoria l'attività dipendente esercitata in modo regolare a meno
del 30% dell'orario di lavoro normale. Da tale premessa si fa discendere la
conclusione che si deve emettere una tassazione intermedia per cessazione
dell'attività lucrativa allorché un contribuente che esercita attività dipendente
diminuisce definitivamente di oltre il 70% la propria percentuale di attività.
4.5.
Come
si vede, è abbastanza diffusa la preoccupazione di sottrarsi alle rigorose
conseguenze dell'interpretazione dei presupposti della tassazione intermedia,
che derivano dalla giurisprudenza del Tribunale federale. È evidente, infatti,
che se ci si fonda sul presupposto che il passaggio dall'attività a tempo pieno
all'attività a tempo parziale non giustifica una tassazione intermedia, allora
basterà la minima attività residua ad escludere l'intermedia. Per eludere
quest'ultima conseguenza, si deve allora immaginare un'attività a tempo
parziale che non sia nel contempo un'attività principale, ma che rientri invece
nella nozione di attività accessoria. Il problema è che un'attività
accessoria esiste solo a dipendenza di un'altra attività principale, rispetto
alla quale è appunto accessoria. Non esiste cioè per definizione
un'attività accessoria se non ve n'è una principale.
Ora,
se si esaminano però i casi in cui sorge il problema della tassazione intermedia
per cessazione di un'attività principale, accompagnata dall'inizio di
un'attività «accessoria», si nota che si tratta essenzialmente di due ipotesi:
quella della persona, perlopiù donna, che abbandona il lavoro per occuparsi
della famiglia e che si riserva qualche ora per un'attività extradomestica, e
quella dell'anziano che mantiene un'attività minima nonostante il
pensionamento. È difficile immaginare che un'altra persona possa decidere di
rinunciare all'attività lucrativa, a meno che non venga licenziata, nel qual
caso tuttavia subentrerà l'indennità di disoccupazione. Ebbene, nelle due
ipotesi in esame, vi è una vera e propria rinuncia all'attività lucrativa principale
fino ad allora esercitata: nel primo caso, per dedicarsi ad un'altra attività,
non considerata lucrativa ai fini fiscali; nel secondo, per ritirarsi a riposo.
4.6.
Si
può allora affermare che, quando una persona cessa l'attività principale
esercitata (a tempo pieno o parziale) e dedica solo qualche ora ad un'attività
lucrativa, dalla quale trae un reddito trascurabile rispetto al fabbisogno per
il proprio sostentamento, si ha cessazione dell'attività lucrativa accompagnata
da inizio di un'attività “accessoria”.
Non
basta, naturalmente, che un contribuente riduca l'attività dal tempo pieno al
tempo parziale (p. es., un funzionario statale riduce l'attività dal 100% al
50% o anche al 40%), ma si richiede che l'attività lucrativa residua abbia
dimensioni tali da apparire subordinata rispetto all'attività (non lucrativa)
svolta per la famiglia o all'inattività della persona a riposo.
Tale
conclusione discende dalla giurisprudenza del Tribunale federale, esposta in
precedenza, la quale prevede che si emetta una tassazione intermedia quando cessa
l'attività principale (cioè non accessoria) del contribuente.
4.7.
Questa
Camera, nel solco della giurisprudenza appena citata, ha così concesso la
tassazione intermedia a una signora che, dopo il matrimonio, aveva cessato la
propria attività lucrativa principale e ne aveva intrapresa una che comportava
un lavoro di tre ore settimanali, con una retribuzione nettamente inferiore a
quella precedentemente percepita (CDT n. __________
del 26 novembre 1996, in RDAT I-1997 n. 16t).
Sempre in
questo solco, la Camera ha stabilito che l'inizio di una attività lucrativa
irregolare, di portata chiaramente trascurabile, da parte di una donna da poco
divorziata, con figli piccoli a carico, non costituisce presupposto per una
tassazione intermedia per inizio dell'attività lucrativa, poiché la sua
situazione appare sostanzialmente analoga a quella di una persona che cessa l'attività
lucrativa ma mantiene una piccola attività impropriamente definita
"accessoria" (CDT n. __________
del 26 settembre 2001 in re R. F.).
- 5.1.
La
ricorrente ha iniziato a lavorare per la pasticceria __________ di __________
il 1° novembre 1994, conseguendo fino alla fine di dicembre di quell'anno un
reddito di fr. 1'535, nel 1995 di fr. 7'890, nel 1996 di fr. 9'840 e nel 1997
di fr. 7'071.
Dal 1°
novembre 1997 ha cominciato a lavorare come venditrice per __________ __________
__________ con un salario di fr. 4'845
nel 1997 (novembre - dicembre) e di fr. 25'571 nel 1998 (cui si deve aggiungere
un importo di fr. 197.- conseguito presso i magazzini __________). Nel 1999 la ricorrente, sempre presso __________ __________
__________, ha conseguito un reddito di
fr. 34'770 e nel 2000 di fr. 28'512.
Alla luce
di questi semplici dati di fatto, la decisione dell'Ufficio di tassazione, censurata
dai ricorrenti, appare perfettamente conforme alla giurisprudenza sopra citata
(cfr. in particolare consid. 4.7.). A giusta ragione l'Ufficio di tassazione
non ha ravvisato nell'attività svolta già a partire dal novembre del 1994 un
vero e proprio inizio di attività. L'entità della stessa, desumibile dalla
modica retribuzione conseguita, non costituisce ancora un vero e proprio inizio
d'attività, ma rientra ancora nel novero delle attività impropriamente definite
accessorie. Dal 1° novembre 1997, con il passaggio alle dipendenze dalla __________ __________
__________, si è invece verificato un
salto di qualità e il passaggio da un'attività impropriamente definita accessoria
o occasionale a una vera e propria regolare attività lucrativa salariata. Lo si
deduce , al di là di ogni ragionevole dubbio, dall'entità del salario
conseguito, che è passato da poche centinaia di franchi al mese a oltre duemila
franchi. E ciò non può essere confuso con una mera oscillazione di reddito, dal
momento che qualitativamente vi è stato il passaggio da un'attività
trascurabile, che sarebbe stato improprio qualificare come inizio d'attività,
con un'attività vera e propria di un'entità certamente superiore a quella di
una semplice attività occasionale o "accessoria".
Decidendo
di allestire una tassazione intermedia a decorrere dal 1° gennaio 1998
l'Ufficio di tassazione non ha quindi travalicato il proprio potere
d'apprezzamento, ma anzi ha deciso in linea con la giurisprudenza di questa
Camera.
5.2.
Quanto
all'ulteriore requisito della durevolezza, si procede ad una tassazione
intermedia solo quando le modifiche si mantengono per almeno due anni. Ciò
comporta necessariamente una previsione, tanto è vero che la stessa
Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) stabilisce che in casi di
dubbio si deve procedere ad una tassazione provvisoria (cfr. AFC,
Istruzioni sull'applicazione degli articoli 42 e 96 [tassazione intermedia] del
decreto concernente l'imposta federale diretta [DIFD], edizione 1985, p. 7).
Nel
presente caso, l'attività svolta dalla ricorrente è continuata quanto meno fino
alla fine del 2000, con uno stipendio addirittura superiore a quello iniziale.
- I
ricorrenti censurano la decisione dell'Ufficio di tassazione, lamentando una
supposta violazione del principio dell'affidamento.
6.1.
Il
principio della buona fede (Treu und Glauben) vieta alle autorità un
comportamento contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della
giustificata fiducia, é garantito dall'art. 9 Cost. ed ha carattere
costituzionale. Deriva tra l'altro da questo principio che le informazioni ed
assicurazioni inesatte o contrarie al diritto date da un organo
dell'amministrazione, vincolano, sotto determinate condizioni, l'autorità. La
realizzazione di questo effetto dipende specialmente dalla questione di sapere
se il cittadino, osservando la diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe
potuto riconoscere l'inesattezza dell'informazione nonché l'incompetenza dell'autorità
(ASA 60 p. 56, 55 p. 391; DTF 117 Ia pag. 297.).
Secondo
la dottrina e la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea rilasciata
dall'autorità amministrativa è vincolante, se:
a) l'informazione
è stata data senza riserve per un determinato caso unico, in base ad una
completa ed esatta esposizione della fattispecie;
b) l'autorità
in questione era competente a rilasciarla o si poteva comunque ritenere in
buona fede che lo fosse;
c) il
cittadino che vi ha fatto affidamento non poteva riconoscerne immediatamente
l'inesattezza;
d) il
cittadino ha preso, confidando nell'esattezza dell'informazione, delle disposizioni
che non possono più essere revocate senza pregiudizio;
e) l'ordinamento
legale non è mutato nel frattempo
(DTF
113 V 87, 108 Ib 385, 106 V 72, 105 V 157, 160, 164, 99 Ib 101; Baur, Auskünfte
und Zusagen der Steuerbehörden an Private im schweizerischen Steuerrecht, tesi,
Zurigo 1979, p. 216 ss.; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, I,
num. 75 B III 3; Soldini, Il principio della buona fede nel diritto
delle assicurazioni sociali, in: Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali
- Miscellanea per il 75° anniversario del Tribunale federale delle
assicurazioni, Berna 1992, p. 103, nota 4; Blumenstein/ Locher, System
des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 22).
6.2.
Non solo
nel caso in esame non risultano pacificamente date le condizioni per cui
l'allestimento della tassazione intermedia sarebbe inibito da una supposta
violazione del principio della buona fede, che tutela l'affidamento del
cittadino nel comportamento dell'amministrazione, ma addirittura non si vede
come l'autorità fiscale avrebbe potuto agire diversamente.
L'esistenza
di un motivo di tassazione intermedia per inizio dell'attività, che dipende proprio
per sua natura dall'adempimento di una condizione qualitativa e di una temporale
(la durevolezza), non può che emergere quando l'autorità fiscale ha conoscenza
dei relativi dati. Orbene, per sapere se un'attività iniziata verso la fine del
1997 o all'inizio del 1998 è durevole, occorre attendere i dati relativi agli
anni di computo 1999 e 2000, che vengono a conoscenza del fisco solo con la
presentazione della dichiarazione d'imposta 2001-2002.
L'asserito
ritardo lamentato dai ricorrenti come lesivo del principio dell'affidamento è
invero aspetto fisiologico dell'istituto della tassazione intermedia, al quale
verrà ovviato solo con il mutamento della legge che entrerà in vigore dal 1°
gennaio del prossimo anno.
Non si
può quindi rimproverare nel caso concreto all'autorità di tassazione di aver
sorpreso i contribuenti con atteggiamento inaffidabile, diverso da quello
tenuto in casi analoghi.
- A
titolo abbondanziale, si segnala ai ricorrenti, nell'eventualità di una
cessazione dell'attività lucrativa di uno dei coniugi, che dal 1° gennaio 2003
si avrà il passaggio dalla tassazione praenumerando o sul passato alla
tassazione postnumerando o sul presente, con la conseguenza che, nel periodo toccato dal passaggio da un sistema
all'altro di tassazione si verifica un cosiddetto "vuoto di
tassazione": i redditi ordinari realizzati nei due anni che immediatamente
precedono il primo anno di tassazione (2001 e 2002) secondo il metodo annuale
postnumerando non sono considerati e, analogamente, in questi medesimi due
anni, non sono nemmeno fiscalmente riconosciuti le deduzioni e i costi
ordinari.
Per
evitare che, in questa fase di transizione, il contribuente sia avvantaggiato o
penalizzato per il solo fatto che cambiano le basi temporali alle quali si
riferisce l’imposta ordinaria, la legge tributaria (art. 321a - 321i LT 2003)
prevede una disciplina particolare che, in sostanza, stabilisce di
assoggettare, ad un’imposta annua intera, i redditi straordinari degli anni
2001 e/o 2002 e di riconoscere le spese straordinarie sostenute dal
contribuente in questi due medesimi anni.
Il
Legislatore ha in particolare previsto un'eccezione al requisito temporale per
poter beneficiare di una tassazione intermedia: secondo la giurisprudenza, il
presupposto "qualitativo" della tassazione intermedia deve perdurare
per almeno 24 mesi.Con l'art. 321i LT 2003, il Gran Consiglio ha esteso –
limitatamente al periodo transitorio del "vuoto di tassazione" (cioè
gli anni 2001 e 2002) – la possibilità di applicare la tassazione intermedia ai
casi di cessazione dell'attività lavorativa anche quando la durata della
cessazione dell’attività è inferiore ai 24 mesi, ma è di almeno 6 mesi negli
anni 2001 e 2002. Tale eccezione è stata voluta per evitare che chi si trova in
questa situazione sia eccessivamente penalizzato dal cambiamento del sistema di
tassazione, poiché, difettando del requisito temporale (durata di 24 mesi), non
potrebbe normalmente beneficiare della tassazione intermedia (cfr. Messaggio
n. 5138 del 6 luglio 2001, concernente un progetto di
modifica della Legge tributaria e della Legge sull'imposta di bollo e sugli
spettacoli cinematografici per l'introduzione di nuovi sgravi fiscali
finalizzati al sostegno dei redditi e al rilancio competitivo dell'economia e
per il passaggio al sistema di tassazione annuale postnumerando delle persone
fisiche, par. B.VII.9).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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