Ø il marito
a __________ fino al 10 novembre 1999 e
poi a __________, presso la __________ __________;
dal
1.1 al 10.11.1999 (scooter) 10,5/12 di fr. 600.- fr. 525.–
dall'11.11
al 31.12.1999 (mezzo pubbl.) 1,5/12 di fr. 3'500.- fr. 438.–
dal
1.1 al 31.12.2000 (mezzo pubbl.) fr. 3'500.–
1999
(automobile) fr. 2'000.–
2000
(automobile) fr. 2'000.–
Ø totale fr. 8'463.–
media
annua fr. 4'231.–
arrotondato
a fr. 4'240.–
-
che, in
seguito a reclamo dei contribuenti, con decisione del 9 settembre 2002, l'Ufficio
di tassazione elevava le spese di doppia economia domestica a fr. 2'800.–,
confermando per contro il mancato riconoscimento del mezzo privato per il
marito, in considerazione del fatto che "il fatto di utilizzare l'auto per
gli spostamenti di lavoro è ininfluente ai fini della deduzione per spese di
viaggio";
-
che con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________
chiedono che quale deduzione per spese di trasporto vengano riconosciuti i
costi per l'uso dell'automobile privata per il marito, obbligato a servirsi del
proprio mezzo privato per spostarsi fra le varie sedi dell'azienda (__________, __________,
__________) e iscritto ad un master
serale a __________;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. a LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. a
LIFD sono tra l’altro deducibili a titolo di spese professionali le spese di
trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
-
che per
l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3
cpv. 1 lett. a DE del 19 dicembre 2000); per l'uso della bicicletta, di un
ciclomotore o di una motoleggera la spese deducibile è al massimo di fr. 600.--
l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE cit.), infine, per l'uso di una motocicletta o
di un'auto-mobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo
pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE cit.);
-
che
eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente
non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina
fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km
per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili
(art. 3 cpv. DE cit.);
-
che la
deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso
superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 13.-- al
giorno o fr. 2800.-- l’ anno) (art. 3 cpv. 3 DE cit.);
-
che anche
per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto
dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993);
-
che lo
stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza
cit.), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia
ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso, nel qual caso possono
essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene
periodicamente aggiornata (per il periodo in discussione: fr. 600.-- all’anno
per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60
al km per l’automobile);
-
che la
deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata
alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a
frase Ordinanza cit.);
-
che, come
ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Camera (CDT n. __________ del 7 novembre 2000 in re T. M.),
la questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o
quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio
dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di
comodo;
-
che,
così, se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici
anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586)
non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA
33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, pp. 682-683; Locher, Kommentar zum DBG -
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I parte, Therwil/Basilea 2001, art.
26 LIFD, n. 13, p. 649; inoltre CDT n. __________
del 1° marzo 2002 in re D. L.);
-
che il
riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta
dunque l'eccezione (cfr. p. es. CDT n. __________
dell'11 luglio 1996 in re D.B.);
-
che nel
caso di specie __________ è collegata a __________ (luogo di lavoro di __________ __________,
secondo il certificato di salario), grazie alla combinazione della ferrovia e
del bus, con numerose corse, la cui durata varia da 32 a 48 minuti, a partire
dalle sette del mattino;
-
che
altrettanto vale per la sera a partire dalle cinque, con viaggi della durata da
48 a 51 minuti;
-
che,
considerato il fatto che l'uso del mezzo privato, agli orari in cui si sposta
la maggior parte dei lavoratori, non richiederebbe meno di mezz'ora, appare
senz'altro idoneo l'impiego del mezzo pubblico;
-
che,
quanto alle considerazioni relative alla necessità dell'automobile per gli spostamenti
fra i cantieri del datore di lavoro, va ricordato ai ricorrenti che il codice
delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba
rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del
lavoro (art. 327a CO): tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché
non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì
un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore
di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar,
Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a
ediz., Berna 1995, p. 100 s.);
-
che lo
stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della
norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed
immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche,
colazioni d'affari);
-
che,
quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti
a destinazione di luoghi di lavoro esterni: essi sono luoghi di lavoro distinti
dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro,
senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, Der
Arbeitsvertrag, cit., p. 397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re
P.J., consid. 3.4);
-
che il
codice delle obbligazioni stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore,
d'intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a
motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di
manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art.
327b cpv. 1 CO);
-
che, se è
lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono
essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi
dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura
del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art.
327b cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., pp. 401-405).
-
che ne
consegue che le argomentazioni ricorsuali in merito alla necessità di frequenti
spostamenti sono irrilevanti, per il fatto che le relative spese sarebbero
infatti a carico del datore di lavoro per espressa volontà del legislatore e
che il lavoratore cui tali costi non fossero rimborsati potrebbe persino
promuovere un'azione giudiziaria per ottenere quanto gli spetta;
-
che,
quanto alle spese per lo spostamento a __________
per frequentare il __________ in
ingegneria gestionale organizzato dalla __________,
i relativi costi, così come la tassa di iscrizione e le altre spese, sono già
stati ammessi a titolo di "altre spese professionali";
-
che
pertanto la decisione contestata deve essere integralmente confermata.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 230.–
sono a
carico dei ricorrenti.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).