Tax assessment: business income reduced after expenditure review

80.2002.155Altro tribunale12 nov 2002Partially Granted

Sintesi

The Tax Chamber of the Ticino Court of Appeal partly upheld the spouses’ appeal against a tax assessment. The tax office had raised the wife’s self-employed taxi business income, first to CHF 30,000 and then to CHF 27,000 on objection. On appeal, the court accepted that the car was leased rather than purchased, which lowered the expenditure calculation. It also held that the private use of the business vehicle had to be treated as taxable non-cash income. The business income was therefore reduced to CHF 22,952 per year, and no court costs were imposed.

Regest

Art. 130 cpv. 2 LIFD; art. 204 cpv. 2 LT; indirect assessment by expenditure comparison and treatment of non-cash benefits. In a tax assessment based on conscientious estimation, the authority may rely on the taxpayer’s expenditure, asset development and standard of living when exact ascertainment is impossible. If the taxpayer proves that an item included as expenditure is factually incorrect, the estimation must be corrected accordingly. Conversely, private use of business assets constitutes taxable income in kind and is not to be duplicated as a separate expenditure item; it must be valued at market value under art. 16 cpv. 2 LIFD and art. 15 cpv. 2 LT. Cost relief may follow where the appeal is only partially successful (consid. 4 ff.).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.2002.155

Data decisione, Autorità: 12.11.2002, CDT

Incarto n. 80.2002.00155

Lugano 12 novembre 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2002

in materia di: IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ e __________ -__________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che, nella tassazione IC/IFD 2001/2002, notificata ai coniugi __________ e __________ -__________ __________, con decisione del 22 ottobre 2001, l’Ufficio di tassazione di Locarno elevava il reddito aziendale della moglie, taxista in proprio, dai circa 20'000 franchi in media annua dichiarati a fr. 30'000;

  • che i contribuenti impugnavano la suddetta tassazione, con reclamo all'Ufficio di tassazione, precisando che nel periodo fiscale precedente il reddito aziendale di fr. 35'000 in media annua era stato conseguito da entrambi i coniugi, mentre nel periodo in corso era stata attiva solo la moglie;

  • che tale reclamo veniva parzialmente accolto con decisione del 19 agosto 2002, nella quale l'autorità fiscale spiegava di avere definito il reddito aziendale per apprezzamento, in virtù del calcolo del dispendio, da cui risultava una sproporzione fra le entrate e le uscite ed una conseguente mancanza di liquidità nel periodo di computo;

  • che tuttavia, considerate le argomentazioni contenute nel reclamo, l'autorità di tassazione riduceva il reddito aziendale a fr. 27'000 in media annua;

  • che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ chiedono la riduzione del reddito aziendale, in base alla dichiarazione presentata, sottolineando di vivere in modo molto semplice, senza hobby costosi e senza avere fatto vacanze negli ultimi anni;

  • che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

  • che l’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

  • che, in tale sede può tenere conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;

  • che la tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti, a differenza della valutazione cui procede l’autorità fiscale, che si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163);

  • che anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

  • che, dal raffronto delle entrate e delle uscite, allestito dall’Ufficio di tassazione in base ai dati dichiarati dai contribuenti, emerge che nel periodo di computo (anni 1999 e 2000) essi hanno avuto entrate per complessivi fr. 97'088.-:

rendita AVS marito fr. 56'184

reddito aziendale moglie fr. 40'904

  • che, a fronte di queste entrate vi sono le seguenti uscite, per complessivi fr. 78'339:

affitto fr. 34’320

oneri assicurativi (cassa malattia) fr. 15’371

imposte IC/IFD pagate fr. 1’995

imposte comunali pagate fr. 1’653

acquisto automobile nuova fr. 20'000

uso privato automobile fr. 5’000

  • che rimangono, per far fronte al costo della vita di due coniugi fr. 18'749.-, pari a fr. 781.- al mese;

  • che questo importo si situa chiaramente al di sotto della soglia del minimo vitale previsto in materia esecutiva, che, per una famiglia di coniugi o due altre persone adulte che formano una durevole comunione domestica, ammonta, secondo le tabelle in vigore dal 1.1.2001, a fr. 1'550.- e, secondo le precedenti tabelle risalenti al 1994, a fr. 1'370.-;

  • che, tuttavia, non essendo tale calcolo stato sottoposto ai ricorrenti nel corso della procedura di tassazione né in seguito al reclamo, questa Camera lo ha trasmesso loro nell'ambito dell'istruzione del ricorso, invitandoli a prender posizione;

  • che essi hanno allora contestato l'inserimento, fra le uscite, delle spese per l'acquisto e per l'uso privato dell'automobile, producendo copia di un contratto di leasing, sottoscritto nel dicembre del 1999, dal quale risulta che l'automezzo per il quale l'Ufficio di tassazione ha aggiunto al calcolo del dispendio un importo di fr. 20'000 è in realtà usato in virtù di un contratto di leasing, per il quale è stato convenuto il pagamento di una somma iniziale di fr. 2'044, cui si è aggiunta una cauzione di fr. 1'200, mentre le rate mensili ammontano a fr. 537.65 ciascuna;

  • che tale circostanza si riflette sul calcolo del dispendio, nella misura in cui, al posto dell'importo di fr. 20'000, alle spese del periodo di computo si giustifica l'aggiunta di soli fr. 9'695.80 (cioè fr. 6'451.80 per 12 rate mensili del leasing più i versamenti iniziali di fr. 1'200 e di fr. 2'044);

  • che ne consegue che le uscite del biennio si riducono a complessivi fr. 68'034 e la disponibilità annua si eleva per contro a fr. 29'054, pari a fr. 1'210 al mese, considerando peraltro anche l'uscita di fr. 5'000 corrispondente all'uso privato dell'automobile;

  • che tuttavia, a quest'ultimo proposito, è opportuno distinguere fra reddito aziendale e reddito d'altra fonte;

  • che, infatti, gli articoli 16 cpv. 2 LIFD e 15 cpv. 2 LT considerano reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale e stabiliscono che essi siano valutati al valore di mercato;

  • che si giustifica dunque l'aggiunta al reddito aziendale dell'importo di fr. 2'500 all'anno, corrispondente alla valutazione dell'uso privato dell'automobile aziendale, cosicché l'utile aziendale sale a fr. 22'952;

  • che, in tal modo, il calcolo del dispendio non lascia più alcuno spazio all'aggiunta di un reddito d'altra fonte;

  • che il ricorso viene dunque solo parzialmente accolto, per la riduzione del reddito aziendale da fr. 27'000 a fr. 22'952 in media annua.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione su reclamo è tuttavia riformata nel senso che l'utile aziendale è ridotto a fr. 22'952.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

tax assessmentestimated taxationbusiness incomenon-cash benefitvehicle leasingprivate useexpenditure calculationcourt costs