-
che __________ __________,
celibe, è domiciliato a __________, dove
vive con la madre __________, nata nel
1918;
-
che,
nella dichiarazione fiscale 2001/2002 indicava solo un reddito di fr. 5'468 in
media annua, proveniente da una comunione ereditaria;
-
che,
notificandogli la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione del 10 giugno
2002, l'Ufficio di tassazione di Locarno aggiungeva al reddito della sostanza
(fr. 5'644 in media annua) un reddito d'altra fonte di fr. 10'800, sicché il
reddito imponibile ammontava a fr. 12'107, mentre la sostanza imponibile veniva
commisurata in fr. 178'854;
-
che il
contribuente impugnava la decisione citata, con reclamo all'autorità fiscale,
chiedendo l'esenzione dall'imposta sul reddito, come nel periodo precedente, in
considerazione della convivenza con la madre malata;
-
che l'Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 19 agosto 2002, nella
quale argomentava che l'assistenza materiale prestata dalla madre si traduceva
in un reddito imponibile secondo l'art. 15 LT;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
chiede nuovamente lo stralcio del reddito d'altra fonte, rilevando che lui e la
madre vivono del solo reddito costituito dalla rendita di vecchiaia versata
dalla __________;
-
che,
nelle sue osservazioni del 18 settembre 2002, l'Ufficio di tassazione propone
di ridurre il reddito a fr. 8'000;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che,
conformemente agli articoli 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all'imposta
sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici;
-
che,
secondo il cpv. 2 delle succitate norme, sono pure considerati i proventi in
natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l'alloggio;
-
che sono
quindi imponibili anche anche introiti derivanti dall'assistenza privata (Reich,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Basilea/Gineva/Monaco, 2000, vol. I, tomo 2a, n. 8 all'art. 16 LIFD, p. 131);
-
che,
secondo l'art. 23 lett. e LT e l'art. 24 lett. e LIFD, fanno eccezione
le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di
famiglia, eccettuati gli alimenti di cui all'art. 22 lett. f LT e
all'art. 23 lett. f LIFD (cfr. art. 328 CC);
-
che
secondo la giurisprudenza del TF (DTF 106 II 292, cons. 3a) e la dottrina
(cfr. Egger, Commento, n. 27 all'art. 328) ascendenti e discendenti,
così come fratelli e sorelle si devono assistenza quando, senza questo aiuto,
la persona assistita cadrebbe nel bisogno, vale a dire quando non è più in
grado di mantenersi con i propri mezzi (Zigerlig/Jud, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Gineva/Monaco,
2000, vol. I, tomo 2a, n. 21 all'art. 24 LIFD, p. 278);
-
che per
stabilire se uno si trovi in tale stato occorre, da una parte riferirsi alla
tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuzione e fallimenti
del Tribunale (cfr. CDT n. 363 dell'8 ottobre 1986 in re P.S.);
dall'altra occorre considerare che uno si trova in un stato di bisogno quando
non è più in grado di provvedere con le sue forze al proprio sostentamento
(cfr. DTF surriferita e cit. ivi);
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che dal
profilo fiscale tali introiti sono fiscalmente irrilevanti se non vi è
controprestazione da parte del beneficiario, mentre sono tassabili quelli che
sono in qualche modo connessi con il lavoro o con il patrimonio del
beneficiario (cfr. Känzig, Wehrsteuer, ad art. 21 n. 242 il quale
afferma che tale criterio è determinante per la qualifica del sostentamento non
soggetto a imposta sul reddito);
-
che, in
linea con tale principio, questa Camera ha giudicato che non è tassabile il
contributo finanziario rappresentato dal valore venale dei pasti consumati
presso una sorella per una persona esercitante attività lucrativa con stipendio
insufficiente per far fronte ai bisogni dell'esistenza (CDT n. 363 del 6
ottobre 1986 in re S.V.);
-
che sono
invece stati considerati reddito d'altra fonte i vantaggi goduti in seno alla
comunione familiare da una persona in grado di esercitare attività lucrativa,
che accudisce quale casalinga il fratello e la madre, che formano con lei
un'economia domestica (CDT n. 367 del 7 novembre 1985 in re C.C.) o da
una figlia che abbandona l'attività lucrativa per accudire i genitori non più
autosufficienti e che forma con loro una unica economia domestica (CDT
n. 361 del 7 novembre 1985 in re B.G.) o ancora da quei figli maggiorenni che
non intendono esplicare attività lucrativa e che rimangono - con attività
casalinghe o meno - nell'economia domestica con i genitori (CDT n. 637
del 12 gennaio 1976; CDT n. 576 del 30 novembre 1979 in re M.H.);
-
che, per
costante giurisprudenza s'è ritenuto che le prestazioni date in contropartita
dei lavori di casalinga o di carattere domestico svolti in una economia di
persone non unite o obbligate in virtù del vincolo della famiglia hanno
carattere economico e sono valutabili in denaro: così vitto, alloggio,
vestiario, disponibilità in moneta erogati dalla persona apportatrice di
reddito all'altra che si occupa della casa e con la quale convive formando una
economia domestica non unita dal vincolo matrimoniale e al cui sostentamento
non è obbligata a sopperire in virtù dell'obbligo di assistenza fra parenti,
sono considerati reddito imponibile presso la beneficiaria; così analogamente
al lavoro svolto nell'ambito dell'economia domestica della figlia viene attribuito
un controvalore quantificabile in moneta fiscalmente imponibile (CDT n.
261 del 4 giugno 1984 in re M.; CDT n. 171 del 4 aprile 1984 in re S.; CDT
n. 140 del 21 maggio 1990 in re A. F.-R.; CDT n. 71 del 3 maggio 1993 in re I.
M.);
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che è
invece stata ammessa l'esistenza di un obbligo d'assistenza tra parenti nel
caso di un figlio poco più che ventenne senza lavoro (CDT n. 3 dell'11
febbraio 1992 in re R. L.);
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che la
giurisprudenza di questa Camera ammette quindi un'eccezione nel caso del figlio
maggiorenne che non eserciti attività lucrativa "per motivi indipendenti
dalla sua volontà": ciò si verifica non solo in caso di malattia del
figlio, ma, ad esempio, anche di autentiche difficoltà nel collocamento
lavorativo di una figlia in giovane età;
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che,
anche secondo la dottrina, ha diritto alla deduzione per persone bisognose il
contribuente che partecipi al sostentamento di "persone capaci di
esercitare un'attività lucrativa ma che per una ragione qualsiasi non possono
esercitarla, cadendo così nel bisogno, come, per esempio, i disoccupati
..." (Jung/Agner/Tatti, Complemento 1990 al Commentario
Masshardt/Tatti sull'IFD, p. 71).
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che non è
quindi indifferente, per stabilire a quale titolo un contribuente benefici del
sostegno finanziario dei genitori, la considerazione della situazione economica
di questi ultimi: il discrimine fra le prestazioni dei genitori, che sono
considerate reddito d'altra fonte, e quelle che non lo sono, è infatti dato
dalla natura "necessaria" o "volontaria" delle stesse;
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che sono
volontari quei contributi che i genitori versano ai figli, sebbene questi
ultimi non abbiano studi da concludere e siano chiaramente in grado di svolgere
un'attività lucrativa;
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che la
natura volontaria di aiuti offerti dai genitori ai figli può essere
riconosciuta anche da circostanze di fatto particolarmente evidenti: la stessa
CDT ha preso in considerazione a tal fine il fatto che i genitori siano
particolarmente benestanti (v. anche CDT n. 3 dell'11 febbraio 1992 in
re R. L.);
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che dagli
atti tramessi alla Camera dall'Ufficio di tassazione non emerge alcuna
spiegazione in merito alle ragioni per cui il ricorrente non svolge alcuna
attività lucrativa (disoccupazione, malattia o invalidità ecc.);
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che, in
tal modo, non è possibile valutare in che misura sia giustificata l'imposizione
di un reddito d'altra fonte;
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che lo
stesso ricorrente, da parte sua, si limita a documentare una malattia degli occhi
della madre;
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che, tuttavia,
la stessa autorità di tassazione si dice propensa a ridurre il reddito d'altra
fonte a fr. 8'000, con la conseguenza che l'imposta a carico del ricorrente si
ridurrebbe a zero;
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che, per
economia di giudizio, si giustifica di accogliere il ricorso nel senso proposto
dall'Ufficio di tassazione, ritenuto che la riduzione in questione basta a
condurre il reddito imponibile al di sotto del limite di esenzione.
visto per le spese l'art. 231 LT
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 19 agosto 2002 è riformata nel senso
che il reddito d'altra fonte è ridotto da fr. 10'800 a fr. 8'000 in media
annua.