Tax disciplinary fine appeal declared moot

80.2002.143Altro tribunale24 set 2002Not Examined

Sintesi

The Chamber of Tax Law of the Ticino Court of Appeal dealt with an appeal against a CHF 750 disciplinary fine imposed for failing to submit withholding-tax statements. The taxpayer argued that the objection had been timely because the notice had been delayed in postal forwarding. During the appeal, however, the tax authority did not transmit the file and merely confirmed the annulment of the fines. The court therefore held that the appeal no longer had any object and did not examine the merits. It also ordered that no court fees or procedural costs be charged.

Regest

Art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD; art. 192 cpv. 1 e 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD; mootness of appeal in tax matters: where the challenged administrative measure is no longer in force and the authority confirms its annulment, the appellate court lacks a live dispute and declares the appeal without object. In such a situation, the merits, including timeliness of the underlying objection and questions of restoration of deadlines, need not be adjudicated. Costs may be waived pursuant to the applicable tax procedural provisions (consid. on object of the dispute and costs).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.2002.143

Data decisione, Autorità: 24.09.2002, CDT

Incarto n. 80.2002.00143

Lugano 24 settembre 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 2 settembre 2002

in materia di: multa disciplinare

presentato da:

__________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che, con decisione del 18 giugno 2002, l'Ufficio imposte alla fonte infliggeva alla __________ __________ di __________ una multa disciplinare di fr. 750, per il mancato inoltro dei conteggi dell'imposta trattenuta;

  • che, con reclamo del 31 luglio 2002, la debitrice dell'imposta chiedeva l'annullamento della multa, avvertendo di avere inviato la documentazione richiesta, sebbene in ritardo a causa di mancanza di personale;

  • che l'Ufficio imposte alla fonte dichiarava irricevibile il gravame, con decisione del 5 agosto 2002, rilevando la tardività dello stesso;

  • che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ contesta la tardività del reclamo, rilevando come tutta la corrispondenza ad essa destinata sia deviata su __________ e come, di conseguenza, la decisione relativa alla multa le sia stata intimata solo il 25 giugno, con un termine di ritiro fino al 2 luglio 2002;

  • che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

  • che gli artt. 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa;

  • che gli artt. 192 cpv. 1 e 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;

  • che, come detto, nel caso in esame, la ricorrente argomenta che il reclamo sarebbe stato tempestivo, per il fatto che la posta ad essa destinata sarebbe deviata su __________, dove sarebbe rimasta in giacenza dal 25 giugno al 2 luglio 2002;

  • che, notificatogli il ricorso, l'Ufficio imposte alla fonte non ha trasmesso alla Camera gli atti fiscali ed un'eventuale ricerca postale, per accertare la data dell'intimazione della decisione di multa, ma si è limitata a "confermare" l'annullamento delle multe;

  • che ciò rende il ricorso privo d'oggetto.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è privo d'oggetto.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  3. Intimazione alle parti.

  4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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