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che il 18
febbraio 2002 l’Ufficio di tassazione di Mendrisio notificava a __________ e __________
__________ la tassazione IC/IFD
2001-2002, in cui esponeva loro un reddito aziendale di fr. 31’00.- di media
annua;
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che __________ presentava reclamo in tempo utile,
chiedendo la riduzione del reddito aziendale a fr. 19'000.- di media annua e
postulando l’aumento delle deduzioni dal reddito della sostanza;
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che il 23
luglio 2002, in occasione di un’audizione davanti all’Ufficio di tassazione, __________ __________
concordava con l’autorità fiscale una riduzione del reddito aziendale a fr.
30'000.- di media annua e di lasciare invariati tutti gli altri elementi della
tassazione;
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che
pertanto l’Ufficio di tassazione il 19 agosto 2002 evadeva il reclamo sulla
base dell’accordo del 23 luglio;
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che con
il presente, tempestivo ricorso __________
e __________ __________ contestano la decisione su reclamo dell’Ufficio di
tassazione;
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che dei
motivi del ricorso verrà detto in seguito, per quanto necessario;
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che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
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che nel
caso in esame la decisione su reclamo poggia su di un accordo raggiunto dal
contribuente con l’Ufficio di tassazione in relazione ad elementi della
tassazione che formano oggetto di non sempre agevole accertamento, segnatamente
al reddito aziendale;
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che si pone
pertanto il problema della rilevanza dell'accordo transattivo sottoscritto dal
contribuente;
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che, a
tale proposito, esiste una copiosa giurisprudenza di questa Camera, che,
fondandosi sulla natura della transazione che interviene fra fisco e contribuente,
ha escluso che il contribuente possa recedere dall'accordo, quando lo stesso
sia validamente costituito (cfr. p. es. CDT n. 296-297 del 18 settembre
1989 in re Ba.; CDT n. 259 del 4 settembre 1989 in re Ka.);
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che
pertanto il contenuto di un accordo non può essere rimesso in discussione a
piacimento delle parti: diversamente lo si priverebbe di ogni rilevanza
giuridica;
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che di
tale avviso è pure la dottrina più recente (CDT n. 98 del 3 maggio 1993
in re T.; CDT n. 79-81 del 3 maggio 1993 in re K.);
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che essa
considera l’accordo non soltanto o non tanto dal punto di vista del principio
della buona fede processuale, ma una vera e propria manifestazione di volontà
riferita ad un caso concreto: “Der Abschluss der Einigung trägt
offensichtlich vertragliche Züge. Behörde und
Steuerpflichtiger erklären aus freiem Entschluss, sich an diese oder jene
Regelung halten zu wollen oder von einem bestimmten Sachverhalt ausgehen zu
wollen. Diese Erklärungen, bei denen es sich um Willenserklärungen handelt,
bilden durch ihre Uebereinstimmung bzw. durch ihre sich je entsprechende
Gegenseitigkeit einen Rechtsakt, der nunmehr für beide Seiten grundsätzlich
verbindlich ist“ (Rickli, Die Einigung
zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; cfr. Duss,
Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69);
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che l’accordo costituisce quindi un vero e proprio contratto di
diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la dottrina (Känzig/Behnisch,
Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108 s.)
assimila alla figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due
parti eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione
giuridica;
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che, come
si vede, alla luce della più recente dottrina in materia, l'efficacia di
un'intesa fra autorità fiscale e contribuente poggia su di un vincolo
contrattuale;
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che resta
fermo, peraltro, il principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente,
secondo cui può ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di
essere incorsa in un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato
senza poter tenere conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT
n. __________ del 18 settembre 1989 in
re Ba., p. 3);
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che il
testo della transazione sottoscritta il 23 luglio 2002 con l'Ufficio di
tassazione di Mendrisio è estremamente chiaro e non lascia spazio a
fraintendimenti di sorta;
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che deve
quindi essere esclusa l’esistenza, per altro nemmeno invocata nel ricorso, di
un errore essenziale al momento della sua conclusione;
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che in
simili condizioni il ricorso deve essere respinto, senza che metta conto
addentrarsi negli argomenti, invero alquanto confusi, sviluppati nel ricorso.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 230.–
sono a
carico dei ricorrenti.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).