AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2002.126
Data decisione, Autorità:
19.12.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00126
Lugano
19 dicembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 6 agosto 2002
in materia di: IC/IFD 99/00 - 01/02
presentato da:
__________ e __________
__________, __________
__________,
rappr. da: __________
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________ e __________
__________ hanno lavorato fino alla fine
del 1998 per la società in nome collettivo __________
e __________ , che si occupava della diffusione dei prodotti del
marchio “ ”, conseguendo da
ultimo un reddito aziendale di fr. 135'000.- di media annua. A decorrere dal 1°
gennaio 1999 la società veniva trasformata in società a garanzia limitata,
assumendo attivi e passivi della società in nome collettivo e prendendo il nome
di __________ di __________ __________. I
coniugi __________ venivano assunti
dalla neocostituita __________: __________ __________
con un salario di fr. 60'000.- all’anno, cui si aggiungeva nel 2000 un importo
di fr. 25'000.-; __________ __________ con un salario annuo di fr.
48'000.-, cui si aggiungeva nel 2000 un importo di fr. 25'000.-.
1.2.
Il 1°
aprile 1999, __________ __________ assieme ad altre persone fondava
una nuova società, la __________ __________, con lo scopo di acquisire catene
della grande distribuzione e di offrire prestazioni di bookeraggio e logistica
per l’acquisto in esclusiva di prodotti alimentari di origine italiana,
percependo anche da questa società un salario di fr. 3'000.- al mese e, meglio,
di fr. 27'000.- nel 1999 e di fr. 39'000.- nel 2000, con una gratifica nel 2000
di fr. 8'560,70.
1.3.
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 i coniugi __________ dichiaravano unicamente i salari percepiti dalla __________ e, meglio, fr. 48'000.- di media
annua il marito e fr. 60'000.- la moglie. Nella successiva dichiarazione IC/IFD
2001-2002, dichiaravano oltre ai suddetti salari, le rispettive gratifiche di
fr. 25'000.- percepite nel 2000. Il marito dichiarava inoltre il salario
ricevuto dalla __________ __________, pari a fr. 33'000.- di media
annua.
1.4.
Il 29
ottobre 2001, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio notificava ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 1999-2000, esponendo
loro un reddito del lavoro di fr. 141'000.- di media annua, includendo cioè
anche il salario che il marito ha ricevuto dalla __________
__________.
Lo stesso
giorno l’Ufficio di tassazione di Mendrisio notificava ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2001-2002,
esponendo loro un reddito del lavoro di fr. 166'000.-, cui aggiungeva la
gratifica versata dalla __________ __________ del 2000 di fr. 8'560.-.
- 2.1.
I
contribuenti presentavano reclamo in tempo utile, chiedendo in sostanza che
dalla tassazione IC/IFD 1999-2000 venisse stralciato il salario del merito
percepito dalla __________ __________, trattandosi di attività
sostanzialmente diversa da quella svolta dalla __________
e per giunta iniziata soltanto in aprile e quindi da considerare attività
accessoria.
2.2.
Su questo
punto il reclamo veniva respinto con decisioni in materia di IC/IFD 1999-2000 e
2001-2002 dell’ 8 luglio 2002, con la seguente motivazione:
Quindi
per calcolare il reddito annuo occorre ovviamente prendere in considerazione la
nuova situazione professionale e i guadagni che ne scaturiscono nella loro
globalità.
Come indica la semplice lettura
di queste normative e delle disposizioni applicabili, emerge chiaramente che il
calcolo del nuovo reddito del marito appare ineccepibile: esso si fonda sui
guadagni conseguiti dal 1.1.1999 al 31.12.2000 riportati all’ anno.
Si fa osservare che l’attività del marito presso la
Fromita SA, retribuita con 31000.- franchi mensili per 13 mensilità, si è
affiancata all’altro lavoro (del medesimo genere) ed ha assunto sin da subito
una connotazione importante, tale da incidere in modo certamente non trascurabile
nella globalità dei suoi redditi (e questo indipendentemente dall'impegno
personalmente profuso dal contribuente).
- 3.1.
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ chiedono nuovamente lo stralcio
dalla tassazione intermedia IC/IFD a valere dal 1° gennaio 1999 del salario che
il marito ha ricevuto dalla __________ __________ e che detti redditi siano imposti
per la prima volta in media annua nella successiva tassazione IC/IFD 2001-2002.
Dei
motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
3.2.
In
occasione dell’udienza dell’11 settembre 2002 le parti si sono confermate nelle
rispettive posizioni, illustrandole ulteriormente.
Nelle sue
osservazioni del 12 novembre 2002, l'Amministrazione federale delle contribuzioni
ha proposto di respingere il ricorso.
Con
memoria del 11 dicembre 2002 i ricorrenti si sono confermati nel loro ricorso.
- 4.1.
Di regola
il reddito imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile
precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base
di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale
anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3
LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT).
4.2.
La
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato,
si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale
corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale
che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge
stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale
presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del
perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die
direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zei-tliche Bemessung,
in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht über die direkten
Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in
den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si
procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti
seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt.
45 LIFD, 55 LT).
Per la
sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia
in caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti
intercantonali o internazio-nali (art. 55 lett. e LT).
- Nel
presente caso, è fuori discussione che la costituzione della __________ di __________
__________, con il conseguente passaggio
dei coniugi __________ dall'attività
indipendente a quella dipendente, sia costitutiva di un presupposto di
tassazione intermedia, secondo gli articoli 55 lett. b LT e 45 lett. b
LIFD.
L'aspetto
su cui le parti non concordano è rappresentato dall'interpretazione della
nozione di elementi di reddito colpiti dalla modifica, cui fanno riferimento
gli articoli 46 cpv. 2 LIFD e 56 cpv. 2 LT. Secondo l'autorità fiscale, vi
rientrano infatti anche gli stipendi versati a __________
dalla neocostituita __________ __________, mentre per i ricorrenti questa
ulteriore attività intrapresa dopo la trasformazione della società in nome
collettivo in società a garanzia limitata non avrebbe alcun legame con
l'attività dipendente esercitata a titolo principale.
5.1.
Se i
motivi d'intermedia sono tassativamente elencati nella legge e vanno quindi interpretati
restrittivamente, al contrario i fattori di reddito colpiti dalla modifica
vanno interpretati in maniera ampia e comprendono tutte le modificazioni della
situazione del reddito del contribuente che sono direttamente o indirettamente
in relazione col motivo della tassazione intermedia (CDT n. __________ del 14 agosto 2001 in re N., con
riferimenti).
Lo stesso
Tribunale federale ha avuto modo di affermare che «la nozione di "elementi
del reddito colpiti dalla modifica" deve essere interpretata in senso
largo e comprende tutte le modificazioni della situazione del reddito del
contribuente che sono direttamente o indirettamente in relazione col motivo
della tassazione intermedia»; su tale base è stato deciso che la soppressione di
una rendita AVS d'orfano dev'essere presa in considerazione nella tassazione
intermedia per inizio di attività lucrativa, quale fattore che comporta una
diminuzione del reddito (ASA 57 p. 152).
La Camera
di diritto tributario ha poi stabilito che la soppressione della rendita
completiva AVS/AI per figli dev'essere presa in considerazione persino nella
tassazione ordinaria del genitore, nel caso in cui essa fosse precedentemente
imposta nella partita fiscale di quest'ultimo e non in quella del figlio beneficiario
(sentenza CDT n. __________ del
25 marzo 1993 in re R.N.).
Sempre
questa Camera ha stabilito che, nella tassazione intermedia per mutamento della
professione di un contribuente che ha cessato l'attività alle dipendenze di una
società anonima ed ha intrapreso un rapporto di consulenza da indipendente con
la stessa società, devono essere stralciati non solo il reddito del lavoro ma
anche le gratifiche concesse dall'assemblea degli azionisti, che erano sempre
imposte come reddito da attività dipendente (CDT n. __________ del 5 dicembre 1997, in RDAT I-1998
n. 19t).
Ancor più
recentemente, la Camera ha avuto modo di decidere che, nella tassazione
intermedia per cessazione dell'attività lucrativa, deve essere stralciato non
solo il reddito del lavoro ma anche il bonus versato dal datore di
lavoro ad integrazione dello stipendio dell'ultimo anno (CDT n. __________ del 30 gennaio 2001 in re G.F.).
Basta in
altre parole, secondo la giurisprudenza di diversi cantoni, un nesso causale
adeguato o un nesso causale economico (Locher, Kommentar zum DBG, I.a
parte, Therwil/Basel 2001, p. 991; ASA 57 p. 152). Anche un legame
indiretto, come nel caso della rendita per orfani che viene a cadere per
effetto dell'inizio dell'attività lucrativa, è sufficiente (Locher, loc.
cit., con riferimenti; inoltre StE 1994 B 63.13 n. 43; inoltre, con
riferimento alla giurisprudenza di questa Camera, CDT n. 30 del 25 marzo
1993 in re R. N.).
5.2.
Nel caso
concreto, si tratta dunque di verificare l'esistenza di un nesso causale, almeno
indiretto, fra le due fonti di reddito che entrano in considerazione.
Da una
parte, vi è il reddito proveniente dall'attività alle dipendenze della società
a garanzia limitata, che è quello direttamente connesso con il motivo di
intermedia; dall'altra, quello che deriva dall'attività alle dipendenze della
società anonima. Se si tiene conto del fatto che la tassazione intermedia si
fonda sul cambiamento di professione legato alla trasformazione della Fromita
snc in Fromita sagl, il problema consiste dunque nel verificare se vi sia
almeno un nesso causale indiretto fra la trasformazione in questione e l'inizio
dell'attività della __________ __________.
L'Ispettorato
fiscale della Divisione delle contribuzioni si è occupato a più riprese, negli
scorsi anni, delle attività dei ricorrenti, sicché vi è copiosa documentazione
in merito alle società in questione (cfr. rapporti del 16 giugno 1999, 31
agosto 2000, 17 maggio 2001).
Dalle
verifiche intraprese dall'autorità fiscale risulta che la __________ __________
era attiva nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e che
essa era in particolare riuscita ad avere la rappresentanza per la Svizzera dei
prodotti __________, che vendeva ai
grandi magazzini __________ e __________.
Uniche persone attive nella ditta erano i coniugi __________,
che lavoravano nell'ufficio creato nella propria abitazione. Mentre in
precedenza la ditta __________ riceveva
ed immagazzinava in proprio la merce, per poi rivenderla ai dettaglianti, in
tempi più recenti aveva rinunciato a propri magazzini, facendo trasportare i
prodotti direttamente dal fornitore al dettagliante.
A partire
dal1999, in considerazione dello sviluppo dell'attività e quindi per cautelarsi
da certi rischi, i ricorrenti avevano deciso la trasformazione della ditta in
snc (cfr. rapporto 16 giugno 1999 dell'Ispettorato fiscale).
5.3.
Ciò che
si ricava dall'evoluzione descritta è un quadro di perfetta continuità fra
l'attività della __________ snc e la __________ __________,
la quale ha ripreso del resto attivi e passivi della prima.
Venendo
ora alla __________ __________ __________ dai rapporti
dell'Ispettorato fiscale risulta che la sua costituzione è nata dalla decisione
dei coniugi __________ e di __________ __________
di intraprendere la vendita di prodotti alimentari alla __________, alla __________
e alla __________. __________ avrebbe
preteso di diventare azionista in virtù del fatto che solo grazie alle sue relazioni
personali sarebbe stato possibile stabilire rapporti commerciali con i distributori
in questione. Quanto ai prodotti commercializzati dalla __________ , si
tratterebbe in particolare di alimentari della " __________
", una sottomarca del Pastificio __________.
Alla luce
di questa situazione, lo stesso ispettore che ha fatto le verifiche citate ha
manifestato i propri dubbi in merito al legame esistente fra le due attività
intraprese nel 1999 dai ricorrenti, tanto è vero che il rapporto più recente
così si esprime:
Se la tassazione intermedia risulta
essere chiara per quanto concerne il mutamento di professione al 1.1.1999 con
lo stipendio della sagl, qualche problema potrebbe sorgere con l'inizio al 1
aprile della seconda attività.
La
rappresentante del contribuente fa notare che questo secondo stipendio dovrebbe
essere imposto in media in quanto si tratta di un'attività che ha nulla a che
fare con la __________ e dovrebbe essere interpretata come un'attività
accessoria. Questo aspetto potrebbe trovarci anche d'accordo, lasciamo comunque
libertà di decisione all'UT, che sulla base anche dei redditi dichiarati nel
2000 potrà valutare nel migliore dei modi questa situazione alquanto anomala.
5.4.
Ciò che
appare determinante, per stabilire se i redditi della __________ __________ debbano
essere inclusi nel calcolo dell'imponibile della tassazione intermedia per
mutamento della professione, è proprio la perfetta continuità fra la __________ snc e la __________ __________.
Ciò permette di ritenere che la società anonima con lo stesso nome sia infatti
nata quasi contemporaneamente alla trasformazione della collettiva in __________ solo per una coincidenza temporale.
In altre parole, è un puro caso che l'accordo con __________
__________, che aveva proposto un
ampliamento delle attività di promozione e vendita di alimentari di produzione
italiana, sfruttando le sue relazioni personali, sia stato concomitante con la
riorganizzazione della ditta dei ricorrenti.
D'altronde,
se la costituzione della __________ __________ avesse preceduto, anche solo di
qualche mese, la trasformazione della __________
__________, ci si domanda come si sarebbero
potuti includere i relativi stipendi nella tassazione intermedia per mutamento
di professione. Certo, non si sarebbe potuta intraprendere una tassazione
intermedia al momento della costituzione della società anonima, poiché la
stessa sarebbe stata considerata come un semplice ampliamento dell'attività dei
contribuenti. Quando poi, qualche mese dopo, vi fosse stata la trasformazione
della collettiva in società di capitali, sarebbe stato ben difficile includere
i redditi dell'attività già iniziata nella tassazione intermedia per mutamento
di professione.
5.5.
Ciò
dovrebbe dimostrare che la tesi dell'autorità fiscale, fondata sulla misura del
reddito proveniente dalla nuova impresa, in proporzione a quello della ditta
trasformata, non può essere condivisa.
La misura
del reddito escluso dalla tassazione intermedia e la conseguente assenza di
conformità del calcolo dell'imposta con la capacità contributiva dei ricorrenti
non bastano ad imporre l'aggiunta dello stipendio pagato dalla __________ __________.
Simili incongruenze sono infatti connaturate al sistema di tassazione praenumerando,
in vigore nel Canton Ticino ancora fino alla fine del 2002. La legge non
consente alle autorità di tassazione di correggere tali difetti, ampliando
surrettiziamente il campo di applicazione delle disposizioni concernenti la
tassazione intermedia, le quali, come visto, limitano gli effetti del calcolo eccezionalmente
fatto sui redditi del presente ai soli "elementi… colpiti dalla
modifica". Occorre cioè, per attualizzare il calcolo degli elementi
imponibili, che vi sia un nesso causale fra il presupposto della tassazione
intermedia ed il reddito di cui si tratta.
Ma, come
detto, per quanto concerne il reddito proveniente dalla __________ __________, un
simile nesso non è dato.
- Per
le ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con la conseguenza
che il reddito proveniente dalla __________
__________ è stralciato dalla tassazione
intermedia 1999/2000 ed è incluso, in media annua, nella tassazione successiva.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell'8 luglio 2002, in materia di IC/IFD
1999/2000 (intermedia), è riformata nel senso che il reddito del lavoro dei
ricorrenti è ridotto da fr. 141'000 a fr. 108'000.
§§ La
decisione su reclamo dell'8 luglio 2002, in materia di IC/IFD 2001/2002, è
riformata nel senso che il reddito del lavoro è ridotto da fr. 174'995 a fr.
170'280 in media annua.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Ai
ricorrenti è assegnata un'indennità di fr. 500.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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