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Numero d'incarto:
80.2002.121
Data decisione, Autorità:
05.09.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00121
Lugano
5 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2002
in materia di: IC/IFD 99/00 - 01/02
presentato da:
__________ __________, ____________________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1
Il 10
giugno 2002 l’Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava a __________ __________
la tassazione IC/IFD 1999-2000 e la successiva tassazione 2001-02, in cui
deduceva dai redditi le spese di gestione e manutenzione della sostanza immobiliare,
gli interessi passivi, i contributi AVS e i premi della cassa malati, come
richiesto dal contribuente.
1.2.
Il 9
luglio 2002 __________ __________ inviava all’Ufficio di tassazione
di Bellinzona uno scritto in cui faceva presente la propria situazione
familiare, segnatamente lo scioglimento del matrimonio per divorzio nel 1984 e
il versamento degli alimenti per il mantenimento della figlia, che nel 1996
ammontavano a fr. 958,70 e che in quell’anno sarebbe stato costretto a
liquidare con un versamento unico di fr. 72'103.65. Nello scritto in questione
chiedeva in sostanza di poter beneficiare della deduzione relativa al
versamento della liquidazione e rivendicava inoltre una quota-parte della
deduzione per persone a carico.
1.3.
L’Ufficio
di tassazione di Bellinzona, su richiesta del contribuente, trasmetteva il
suddetto reclamo alla Camera di diritto tributario perché lo considerasse quale
ricorso ex art. 206 cpv. 2 LT e art. 132 cpv. 2 LIFD.
- 2.1.
Secondo
l'art. 206 cpv. 3 LT e l' art. 132 cpv. 2 LIFD, il reclamo presentato contro
una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso
come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla
Camera di diritto tributario.
Con
questa norma, il legislatore ha inteso razionalizzare la procedura (cfr. Rapporto
della Commissione speciale in materia tributaria del 30 agosto 1976, p. 150;
inoltre Messaggio concernente l'armonizzazione fiscale del 25 maggio
1983, ad art. 137; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art. 133 LIFD, p. 419; Zweifel, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 27 all’art. 132 LIFD, p. 324;
inoltre CDT n. __________ del 5 marzo
1997, in RDAT II-1997 n. 31t).
Tuttavia,
trattandosi di considerare un reclamo come se fosse un ricorso, la motivazione
della decisione di tassazione deve adempiere i requisiti che sono propri della
motivazione di una decisione su reclamo (Zweifel, op. cit., n. 30
all'art. 132 LIFD, p. 325; CDT __________
del 2 luglio 2002 in re F. C.R.; CDT n. __________
del 5 marzo 1997 in re M. R.).
2.2.
- Nella
fattispecie, la motivazione delle decisioni impugnate è la seguente:
Imposta
cantonale e imposta federale diretta 2001-2002
- Oneri
permanenti non ammessi o rettificati (E2)
Imposta
cantonale e imposta federale diretta 1999-2000
È quindi
del tutto evidente che le decisioni di tassazione impugnate dal reclamante non
sono «esaustivamente motivate», come richiesto dalla legge, limitandosi a proporre
due frasi generiche, tratte dalle motivazioni codificate che sono a
disposizione delle autorità di tassazione, ai fini della giustificazione delle
differenze fra la dichiarazione fiscale inoltrata dal contribuente e la
notifica della tassazione.
In simili
condizioni, il reclamo deve essere rinviato all'Ufficio di tassazione, perché
emetta le relative decisioni su reclamo.
2.3.
Questa
soluzione si impone, anche se a questa Camera nel caso in esame i termini del
problema sono sostanzialmente chiari. Occorre nodimeno evitare che attraverso
la procedura prevista dagli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 2 LIFD si arrivi
al paradosso che la prima decisione motivata, contro la quale il contribuente
potrà semmai ricorrere al Tribunale federale mediante ricorso di diritto
pubblico per l'IC e ricorso di diritto amministrativo per l'IFD, sia quella
della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello, che di fatto
finirebbe per decidere come istanza unica.
2.4.
Ciò
esclude di fatto che sia concretamente possibile far capo alla procedura prevista
dagli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 2 LIFD in tutti quei casi in cui la
notifica della tassazione si limita a tradurre in lettere le generiche
motivazioni precodificate, cui l'autorità fiscale suole far capo per evidenti
ragioni di razionalità. La procedura di cui alle succitate norme sarà possibile
unicamente in quei casi in cui l'Ufficio di tassazione suffraga la propria decisione
mediante una motivazione specifica, seppur succinta, che faccia riferimento
alla fattispecie, alle norme applicabili e se del caso alla giurisprudenza
relativa alle stesse.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il reclamo
del 9 luglio 2002 è rinviato all'Ufficio di tassazione, perché emetta una decisione
su reclamo motivata.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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