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Numero d'incarto:
80.2002.12
Data decisione, Autorità:
02.07.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00012
Lugano
2 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2002
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ & __________ __________,
__________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1
Il
3 agosto 1995 __________ __________, immobiliarista, domiciliato a __________,
riceveva in contanti dalla __________ __________, una società immobiliare di
__________ sul , un importo di fr. 150'000.-. Nel corso del mese di ottobre
questo importo veniva versato sul conto corrente bancario del contribuente
presso l'.
Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________ dichiarava il
debito di fr. 150'000.- verso __________ __________. Il 9 ottobre 1997 il
debito veniva rimborsato in contanti.
1.2
L'Ufficio
di tassazione di Lugano-città esponeva ai coniugi __________ nella notifica di
tassazione IC/IFD 1997-98 del 16 luglio 2001 un reddito d'altra fonte di fr.
75'000.- di media annua.
Il
reclamo presentato dai contribuenti veniva respinto con decisione del 17
dicembre 2001, argomentando che il prestito di fr. 150'000.- non sarebbe stato
sufficientemente documentato, nemmeno in sede di verifica.
- 2.1.
Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono lo stralcio del
reddito d'altra fonte. Avvertono sostanzialmente che operazioni simili,
finalizzate all'acquisto di immobili per conto della cliente straniera, erano
già state compiute in passato, senza sollevare obiezioni da parte dell'Autorità
fiscale.
L'Ufficio
di tassazione, dal canto suo, propone la reiezione del ricorso.
2.2.
In
occasione dell'udienza del 18 febbraio 2002 l' Ufficio di tassazione ha
preliminarmente dato atto che, se il prestito non venisse riconosciuto, non vi
sarebbero ulteriori problemi legati alla disponibilità e quindi all'eventuale
esposizione a questo titolo di un reddito d'altra fonte.
Nel
merito, dopo discussione, al ricorrente è stato assegnato un termine per
produrre ulteriore documentazione (per es. documentazione bancaria comprovante
il prelevamento dell'importo, l'eventuale cambio in franchi svizzeri) atta a
comprovare l'origine del versamento dell'importo di fr. 150'000.-.
L'autorità
fiscale si è inoltre impegnata a mettere a disposizione del ricorrente il
rapporto di verifica. Al ricorrente è stata data facoltà di determinarsi su
quanto di rilievo per la presente vertenza.
Con
memoria del 10 aprile 2002 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione,
di cui si dirà in seguito, e ha preso posizione sul rapporto di verifica.
L'Autorità fiscale si è pronunciata a sua volta sulla nuova documentazione
prodotta, ritenendola inconcludente.
- 3.1.
Secondo
l'art. 47 cpv. 1 LT, dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati.
Facendo
astrazione da precise condizioni o da elencazioni esemplificative, il
legislatore ha lasciato alla prassi e alla giurisprudenza il compito di
definire le esigenze probatorie per provare l'esistenza e ammettere quindi la
deduzione di detti debiti, non mancando però di sottolineare che "ciò non
significa che, per i debiti professati verso stabilimenti di diritto estero,
l'autorità fiscale non debba più applicare un particolare rigore quanto alla
prova della loro effettiva esistenza".
3.2.
Va
quindi ricordato, a questo punto, che il contribuente, secondo l'art. 126 cpv.
2 LIFD e l'art. 200 cpv. 2 LT, deve segnatamente fornire, a domanda
dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri
contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti
le relazioni d'affari.
Non
diversamente dall'abrogato art. 89 cpv. 2 DIFD, ma anche dall'art. 168 cpv. 2 e
3 LT-1976, sul piano probatorio l'onere di provare l'esattezza delle proprie
indicazioni incombe al contribuente (ASA 55 p. 140). Spetta quindi in
linea di principio a lui provare ineccepibilmente l'identità del proprio
creditore; non si può infatti esigere che sia l'autorità di tassazione a
documentare i propri dubbi sull'esattezza delle informazioni fornite, poiché
altrimenti si finirebbe per capovolgere il senso della norma (ASA 51 p.
380).
Di
regola, l'identificazione del creditore mediante indicazione del nome e
dell'indirizzo è sufficiente, se il creditore è domiciliato in Svizzera. Tali
indicazioni bastano infatti normalmente a consentire le necessarie verifiche
all'autorità di tassazione (ASA 55 p. 140). Nel caso invece di creditori
domiciliati all'estero, soprattutto quando si tratta di persone o di entità giuridiche
con sede all'estero, come ad esempio società del diritto del __________ del
__________ o di diritto panamense, soprattutto considerando che esse consentono
domiciliazioni fittizie atte a consentire tra l'altro anche l'evasione fiscale,
la giurisprudenza pone esigenze probatorie accresciute (DTF 106 Ib 148;
ASA 55 p. 141 e riferimenti; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in
re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 - in re B.R.; STF del 19
giugno 1992 in re F.G.).
Per
debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, le autorità fiscali
hanno il dovere d'esigere delle informazioni più precise e più complete. Il
contribuente che intende dedurre gli interessi versati a persone domiciliate
all'estero a stabilimenti con sede in stati che favoriscono la presa di
domicili fittizi, non può quindi limitarsi ad indicare l'indirizzo degli stabilimenti
in questione, ma deve fornire informazioni precise e dettagliate sugli aventi
diritto (ASA 55 p. 137, consid. 3c; Sammlung BGE n. 621). Per costante giurisprudenza del Tribunale
federale, non basta, ad esempio, il certificato di una banca o di una società
fiduciaria secondo cui il creditore è uno straniero domiciliato all'estero (ASA
36 p. 386). Simili attestazioni non consentono infatti di verificare se l'istituto
che ha rilasciato la dichiarazione fosse a conoscenza non soltanto
dell'apparenza esterna delle relazioni tra contribuente e asserito creditore,
bensì di tutte le loro effettive relazioni d'affari (ASA 36 p. 391).
Il
Tribunale federale non ha così considerato sufficientemente probante la
dichiarazione di una società fiduciaria riconosciuta dalla Commissione federale
delle banche, secondo cui il creditore del contribuente era persona di
nazionalità estera domiciliato all'estero, poiché, accettando simili
dichiarazioni, l'autorità fiscale finirebbe per perdere il diritto di
verificare che le compete per legge (ASA 36 loc. cit.; si veda anche, a
proposito di dichiarazioni rilasciate da avvocati, STF del 23 dicembre
1982 in re G. L.; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT
65 del 22 aprile 1992 in re B.R.).
3.3.
Stante
questo obbligo di informazione e di documentazione sui fatti addotti ai fini
della tassazione, l'autorità fiscale ignora i fatti addotti ma non provati o
comunque non resi sufficientemente verosimili (DTF 107 Ib 218). Con la
conseguenza - secondo la prassi - che il debito non viene riconosciuto, gli
ammortamenti non dedotti dalla sostanza e gli interessi dal reddito (STF
del 9 giugno 1961 in re F. A.; inoltre DTF 68 I 196, ASA 18 p.
26; ASA 23 p. 175; ASA 29 p. 83).
In
altre parole, con le elevate esigenze probatorie, descritte in precedenza,
l'autorità di tassazione si garantisce l'imposizione presso il debitore, a
condizione che quest'ultimo sia imponibile in Svizzera (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 124; inoltre CDT n.
..__________ del 31 ottobre 1995 in re S.R.).
3.4.
Questa
Camera ha recentemente concluso che si giustifica quindi di non riconoscere il
debito ed i relativi interessi, nel caso di un contribuente che si limita a
produrre un contratto di mutuo redatto su carta libera, sottoscritto da un
cittadino francese domiciliato in , senza che il preteso prestito sia
comprovato per esempio da documentazione bancaria o fiscale (CDT n.
.. del 7 maggio 1998 in re M.F.).
A
sua volta il Tribunale federale ha definito non arbitrario il rifiuto della
Camera di diritto tributario di riconoscere l'esistenza di un prestito nei
confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva
prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito
d'altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e
uscite. (STF n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998 in re
K.H.K.),
Sempre
il Tribunale federale ha recentemente respinto il ricorso di un contribuente
che aveva prodotto documentazione bancaria, con cui pretendeva di dimostrare di
avere beneficiato di un mutuo da parte di un parente residente in Italia:
secondo i giudici federali, infatti, la documentazione in questione non era
tale da permettere di risalire alla provenienza degli importi accreditati. È
pertanto stata confermata l'imposizione del reddito d'altra fonte (STF
del 7 luglio 1999 in re M. e L. Si.).
- Nel
caso in esame, la decisione dell'autorità fiscale non può che essere confermata
anche dopo l’ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente.
4.1.
Presentando
la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 il ricorrente ha menzionato
nell’elenco dei debiti privati un importo di fr. 150'000.-,
menzionando quale creditore non meglio precisati clienti. Ha inoltre presentato
a comprova del prestito la ricevuta rilasciata il 3 agosto 1985 alla __________
__________, in cui dà atto di aver ricevuto l’importo da utilizzare quale
caparra per eventuali acquisti immobiliari per clienti o direttamente per
__________. Agli atti vi è pure la prova di due versamenti rispettivamente di
fr. 100'000.- e di fr. 50'000.- sul conto del contribuente presso
__________ di __________ il 19 ottobre 1995, come pure la prova del
prelevamento dell’intero importo quasi due anni dopo, il 19 agosto 1997 e la
ricevuta del 9 ottobre 1997 di __________ di aver ricevuto la restituzione
dell’anticipo di fr. 150'000.-.
Richiesto
di meglio documentare i flussi di denaro da __________ al contribuente e viceversa,
il ricorrente ha ribadito che versamento e rimborso dell’anticipo sono avvenuti
per contanti, senza lasciare tracce documentali bancarie, ad eccezione del
versamento e del prelevamento per contanti dell’importo sul e dal suo conto.
__________, titolare del diritto di firma di __________ __________, che nel
frattempo è stata liquidata, si è detto impossibilitato di dar seguito alla
richiesta, poiché lesiva dei diritti della personalità, ribadendo nondimeno che
il versamento in discussione proveniva da persone che a quel momento non
avevano domicilio in Svizzera e non erano nemmeno assoggettati fiscalmente nel
nostro Paese.
La
dichiarazione dell’ex titolare del diritto di firma di __________ __________
che, per asseriti motivi inerenti alla tutela della personalità, nulla dice
sull'identità degli effettivi creditori (per es. CDT n. 309 del 10 dicembre
1991 in re A. SA) e l’assenza di documentazione bancaria relativa ai flussi di
denaro impediscono di verificare la provenienza del denaro, nonostante la
dichiarazione dell’ ex titolare del diritto di firma di __________ .
Non diversamente da altri casi, in particolare da quello di un notaio giunto appositamente
dalla penisola iberica a testimoniare o di persone che hanno rilasciato
dichiarazioni simili nella sostanza a quella prodotta dal ricorrente o prodotto
per es. un contratto di mutuo in carta libera (CDT n.
.. del 7 maggio 1998 in re M. F.; CDT n.
..__________ del 12 febbraio 1999 in re M. e K. T.), la tesi
da lui sostenuta non può né essere smentita né essere confermata. Essa rimane
in altre parole plausibile quanto possono essere altre.
Non
appena ci si riferisca alla citata giurisprudenza in materia di prestiti da
parte di persone residenti all'estero e alle elevate esigenze probatorie esatte
dalla giurisprudenza, non si può far altro che confermare la decisione su
reclamo dell'Ufficio di tassazione.
Certo,
a questa Camera non sfugge il fatto che è stato il ricorrente medesimo a menzionare
nell’elenco debiti l’asserito prestito, senza che in apparenza vi fosse la
necessità, come in altri casi, di giustificare uno sbilanciamento tra uscite e
entrate del periodo di computo. Tutto è possibile, ma l'autorità fiscale non
può prestare fede ad ogni versione, anche se apparentemente più plausibile di
altre, se non è suffragata, come si è visto, da prove documentali (CDT
n. ..__________ del 23 giugno 2000 in re N. B.-B.).
In
simili condizioni questa Camera non può che confermare la decisione
dell’Ufficio di tassazione di non ammettere il prestito e di riprendere di
conseguenza l’importo in media annua tra i redditi del contribuente.
4.2.
È
appena il caso di rilevare che l’audizione di __________ __________ e
dell’altro socio di __________ __________ __________ __________ appare
superflua e può essere quindi scartata nell’ambito di un giudizio anticipato
sulla rilevanza delle prove, vista l’indisponibilità manifestata dal primo,
titolare per altro del diritto di firma, di indicare i nominativi dei creditori
per ragioni di asserita tutela della personalità.
La
giurisprudenza concede infatti all'autorità di effettuare un apprezzamento
anticipato delle prove offerte e di rinunciare ad assumere i mezzi il cui
presumibile risultato non apporterebbe nuovi chiarimenti (STF del 26
febbraio 1996 in re Liliana F.-T.; STF del 19 giugno 1992 - in re G.F.,
con riferimenti; inoltre DTF 120 Ib 224 consid. 2b pag. 229 e richiami; DTF
115 Ia 11 consid. 3a e riferimento; StR 49/1994 pag. 426 consid. 5b; Häfliger, Alle Schweizer sind
vor dem Gesetze gleich, Berna 1985, pag. 140).
4.3.
Va
infine rilevato che il ricorrente non può trarre giovamento che in periodi
fiscali precedenti l’Ufficio di tassazione non avrebbe ripreso analoghi
prestiti.
Il
principio della buona fede non vieta infatti alle autorità fiscali di giudicare
diversamente, nell'ambito di un periodo fiscale ulteriore, una questione di
diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore del
contribuente. Il Tribunale federale ha ad es. riconosciuto che le autorità
fiscali non sono vincolate per es. dal fatto che in precedenza non avevano
messo in discussione le voci di spesa litigiose. D'altra parte il contribuente
ha l'obbligo legale di provare, in un modo soddisfacente dal punto vista
giuridico, la fondatezza del carattere commerciale di ognuna delle voci di
spesa, e questo indipendentemente dal fatto che le autorità esamineranno
effettivamente le pezze giustificative in questione o le contesteranno (STF
del 3 maggio 1999 in Sammlung BGE n. 848)
Nel
caso in esame va in particolare rilevato non soltanto che ogni periodo fiscale
è autonomo, ma soprattutto che l’autorità fiscale non si è mai determinata
positivamente sulla questione degli asseriti prestiti, ma che molto più
semplicemente non ha verosimilmente avvertito il problema. Diverso sarebbe
stato, se il ricorrente avesse sottoposto esplicitamente il quesito
all’autorità di tassazione e quest’ultima avesse dato assicurazioni nel senso
voluto dal ricorrente, modificando poi in periodi successivi il proprio
atteggiamento senza avvertimento preventivo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 580.–
sono
a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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