Tax appeal withdrawn; case struck off roll

80.2002.113Altro tribunale6 ago 2002Withdrawn

Sintesi

The spouses challenged what they considered double taxation for November and December 2000, because source tax had been withheld in one canton and later ordinary taxation applied in another. During the proceedings, the court verified that the source taxes had in fact been transferred to Ticino and that the tax office would refund the amount. The taxpayers then withdrew their appeal. The court struck the case from the roll and ordered that no court fee or procedural costs be taken.

Regest

Art. 231 LT; withdrawal of appeal and allocation of costs. Where the appellants expressly withdraw the tax appeal, the court strikes the matter from the roll and, absent contrary grounds, refrains from levying judicial fees and procedural costs. The decision becomes final under Art. 230 cpv. 3 LT. The court need not decide the merits once the appeal has been withdrawn and no outstanding procedural interest remains (consid. 1-3).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.2002.113

Data decisione, Autorità: 06.08.2002, CDT

Incarto n. 80.2002.00113

Lugano 6 agosto 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicancelliere

statuendo sul ricorso del 17 luglio 2002

in materia di: ic 00

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che, con scritto del 17 luglio 2002, i coniugi __________ e __________ __________ lamentano la tassazione in due cantoni per i mesi di novembre e dicembre 2000, essendo il marito stato sottoposto a ritenuta alla fonte nel Canton __________, dove lavorava, e poi a tassazione ordinaria insieme alla moglie nel Canton __________;

  • che essi chiedono di conseguenza il rimborso delle imposte alla fonte, che l'autorità fiscale __________ avrebbe versato all'Ufficio imposte alla fonte del Canton Ticino;

  • che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

  • che, nell'ambito dell'istruttoria del ricorso, questa Camera ha potuto verificare che effettivamente le imposte alla fonte (fr. 2'222.–), trattenute dal datore di lavoro nei mesi di novembre e dicembre 2000 sul salario di __________ __________, sono state versate dal fisco zurighese a quello ticinese;

  • che l'Ufficio imposte alla fonte ha pertanto informato i ricorrenti che l'importo in questione sarà loro rimborsato quanto prima;

  • che, con scritto del 27 luglio 2002, i ricorrenti hanno dunque comunicato alla Camera di ritirare il ricorso.

Per questi motivi,

visto per le spese l' art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  3. Intimazione alle parti.

  4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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