-__________, __________
__________ __________,
rappr. da: __________
__________, ____________________ __________
__________,
-__________ la tassazione __________, commisurando il reddito imponibile
in fr. 73'122 per l'IC ed in fr. 78'129 per l'IFD;
-
che la
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 6 marzo 2002,
chiedendo, da un lato, che la rendita di fr. 57'344 versatale annualmente dall'assicurazione
militare federale fosse imposta nella misura del 40%, come previsto dalle leggi
tributarie federale e cantonale in relazione alle "rendite vitalizie",
e, dall'altro, l'applicazione dell'aliquota A per contribuente vedova con
figlio a carico;
-
che, con
decisione del 10 giugno 2002, l'Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente
il reclamo, ammettendo l'applicazione dell'aliquota A ma negando per contro la
richiesta deduzione del 60% della rendita dell'assicurazione militare, dovendo
a tale rendita applicarsi gli articoli 21 cpv. 1 LT e 22 cpv. 1 LIFD;
-
che __________ __________
-__________ ha interposto tempestivo
ricorso contro la decisione su reclamo, sottolineando che la rendita per
superstiti da lei percepita trova fondamento nel diritto civile,
"segnatamente nell'obbligo di sostentamento verso i famigliari e mira così
per sua natura ad alleviare la perdita di sostegno che deriva ai famigliari dal
decesso del loro congiunto (CDT __________
cons. 6)" e che, diversamente dalle rendite previdenziali, i contributi
versati per finanziare l'assicurazione militare non sono deducibili;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, secondo gli articoli 22 cpv. 1 LIFD e 21 cpv. 1 LT, sono imponibili
tutti i proventi dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché
da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di
previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il
rimborso dei versamenti, premi e contributi;
-
che,
secondo gli articoli 22 cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT, nella versione in vigore
dal 1° gennaio 2001 (legge federale del 19 marzo 1999 sul programma di
stabilizzazione 1998), tuttavia, rendite vitalizie e i proventi da vitalizi
sono imponibili nella misura del 40 per cento;
-
che tale
forma di imposizione agevolata vuole far sì che si ottenga, in forma schematica,
per ragioni di semplicità, l'imposizione della componente di reddito e l'esenzione
della componente di rimborso del capitale, che sono contenute nelle prestazioni
in questione (cfr. Tribunale federale, 15 novembre 2001, in StE __________, con riferimento a Laffely
Maillard, Les assurances sur la vie, notamment les assurances de capitaux à
prime unique, et leur traitement fiscal, in ASA 66 p. 593 ss., in particolare
p. 610 s.);
-
che, con
l'imposizione in questione, si tiene conto nel contempo del fatto che, nelle
altre forme previdenziali (1° e 2° Pilastro e 3° Pilastro A), vi è sì
l'imposizione integrale delle prestazioni (art. 22 cpv. 1 LIFD e art. 21 cpv. 1
LT), ma i contributi versati sono tuttavia deducibili dal reddito imponibile
(articoli 33 cpv. 1 lett. d e lett. e LIFD e art. 32 cpv. 1 lett.
d e lett. e LT);
-
che una
rendita, nel senso della legislazione tributaria, è una prestazione periodicamente
ricorrente, uniforme, fondata sulla vita di una persona, che di solito non
viene computata su un credito di capitale;
-
che
quest'ultima definizione si attaglia anche alla rendita vitalizia di cui
all'art. 516 ss. CO, che sottostà al trattamento fiscale favorevole previsto
dagli articoli 22 cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT (StE 2002 B 26.12 n. 6, con
riferimento a Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, Therwil/Basilea, 2001, art. 22 LIFD, n. 51, p. 570 e a Richner/Frei/Kaufmann,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo, 1999, § 22, n. 11,
p. 259);
-
che non
costituisce invece una rendita vitalizia, bensì un contratto di assicurazione,
l'obbligo di effettuare prestazioni ricorrenti che non cessa ma inizia con la
morte di una persona (Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz - Ergänzungsband, Zurigo, 2001, § 22, n. 36, p. 49);
-
che, in
particolare, la rendita per superstiti dell'assicurazione militare, percepita
dalla ricorrente, ha lo scopo di alleviare la perdita di sostegno che deriva ai
familiari dal decesso del loro congiunto ed ha quindi un obiettivo di
assistenza (Tribunale federale, 9 marzo 2000, su ricorso della stessa
contribuente; inoltre Messaggio concernente la legge federale
sull'assicurazione militare del 27 giugno 1990 in: FF 1990 III p. 227 segg ., p
. 229; cfr. pure Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
2a ed., Berna 1997, p. 248 n. 58 segg.);
-
che
quanto fin qui illustrato basta ad escludere l'applicazione delle disposizioni
che prevedono l'imposizione privilegiata, la quale, per volontà chiara del
legislatore, è riservata alle rendite vitalizie versate nel quadro della
previdenza individuale volontaria (3° Pilastro B) e non può assolutamente
essere estesa ad ipotesi di vere e proprie prestazioni assicurative, fondate
tanto sulla LCA quanto sulla legislazione concernente le assicurazioni sociali;
-
che, del
resto, a conferma dell'infondatezza della tesi ricorsuale, va anche tenuto
presente che la ratio della tassazione privilegiata delle rendite
vitalizie, ovvero la considerazione della rendita dal punto di vista economico
parzialmente come restituzione di capitale, non ha ripercussioni solo
sull'imposizione del creditore della rendita ma anche su quella del debitore:
quest'ultimo può infatti dedurre dal reddito imponibile il 40 per cento delle
rendite vitalizie e dei vitalizi versati (art. 33 cpv. 1 lett. b LIFD e
art. 32 cpv. 1 lett. b LT);
-
che il
ricorso si rivela pertanto manifestamente infondato, con la conseguenza che la
tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente,
soccombente.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico della ricorrente.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).