__________ di __________ ____________________ __________
__________,
2. __________.
__________ ,
__________ (),
entrambi rappr. __________
__________ __________,
-
che il
dottor __________ , domiciliato a __________ (),
ha lavorato presso __________ __________ di __________
__________, di __________, quale direttore, in virtù di un permesso di dimora
temporanea di tipo L per 120 giorni;
-
che nel
corso del 2001 egli ha percepito un salario lordo di fr. 19'820,40, da cui il
datore di lavoro ha trattenuto l'importo di fr. 733,35 a titolo di imposta alla
fonte, calcolata applicando l'aliquota del 4%;
-
che, con
scritto del 3 aprile 2002, l'Ufficio imposte alla fonte chiedeva alla società
datrice di lavoro una copia del contratto di lavoro e precisazioni in merito
allo stato civile del dipendente ed al numero di giorni di lavoro in Svizzera;
-
che __________ rispondeva con lettera del 18
aprile 2002, affermando che non vi è un contratto di lavoro scritto, che il
salario mensile ammonta a fr. 5'500 lordi, che il dipendente è separato e che
nel 2001 ha lavorato 3,6 mesi;
-
che
l'Ufficio notificava alla debitrice d'imposta, con decisione del 19 aprile
2002, un calcolo dell'imposta alla fonte dovuta nel 2001 per il dipendente __________, commisurando il debito in fr.
2'477.55, per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 12,5%, corrispondente
ad un reddito di fr. 66'068.–;
-
che la
debitrice impugnava quest'ultima decisione, con reclamo del 21 maggio 2002,
contestando, in via principale, l'annualizzazione del reddito ai fini del
calcolo dell'aliquota, e, in via subordinata, il numero di giorni (360) per la
suddetta annualizzazione;
-
che
l'Ufficio imposte alla fonte, con decisione del 23 maggio 2002, respingeva il reclamo
in questione, argomentando che "la rettifica d'imposta è avvenuta
tenendo in considerazione le informazioni fornite dal datore di lavoro e
secondo le vigenti disposizioni con l'applicazione dell'aliquota basata sul
salario annualizzato (punto III/B5/Dir. DdC N. 1 fr. 19'820.40 : 3,6 mesi x 12
= Fr. 66'068 / aliquota 12.5%, tabella A)";
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________
e il dott. __________ __________ ripropongono la richiesta di
applicazione dell'aliquota proporzionale del 4%, contestando l'esistenza di una
base legale sufficiente per procedere all'annualizzazione del salario;
-
che,
nelle sue osservazioni del 3 luglio 2002, l'Ufficio imposte alla fonte propone
di respingere il ricorso;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che sono
soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività
lucrativa dipendente:
a) i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;
analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b) i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la
settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta,
l'art. 91 LIFD);
Ÿ le
aliquote sono allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);
Ÿ si
deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi
un'attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86
cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);
Ÿ si
deve tener conto, in forma forfettaria, delle spese professionali, per premi
assicurativi, nonché della deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT;
art. 86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID);
b) per
coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi, separati legalmente
o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli convivono con figli minorenni
o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
-
che la
ragione della previsione dell'aliquota D è che le aliquote A, B, C sono riservate
a lavoratori che svolgono la loro attività lucrativa principale in Svizzera,
mentre produrrebbero risultati iniqui se fossero applicate a contribuenti che
esercitano solo un'attività accessoria;
-
che in
questi ultimi casi occorrerebbe allora considerare tutti gli altri redditi percepiti
dal lavoratore oppure, se si tratta di prestazioni uniche, convertire la
progressione su un reddito annuale, cose però difficilmente realizzabili e che
non si possono pretendere dai datori di lavoro (Commission d'harmonisation
fiscale, Réglementation cantonale harmonisée en matière d'impôt à la
source, Berna 1994, p. 133);
-
che per
le attività accessorie i Cantoni prevedono allora una tariffa speciale nella
forma di un'aliquota lineare (Ibidem; inoltre Zigerlig,
Quellensteuern, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über
die direkten Steuern, Berna 1993, p. 387);
-
che la
struttura di tale aliquota deve essere stabilita in funzione, da un lato, di un
numero massimo di ore settimanali e, dall'altro, di un reddito lordo massimo:
tenendo conto del criterio delle ore settimanali, si evita di penalizzare
apprendisti, praticanti e impiegati alla pari, che con l'aliquota D dovrebbero
pagare un'imposta troppo elevata sul loro reddito irrisorio, mentre tenendo
conto del reddito lordo mensile si contribuisce a raggiungere la parità di
trattamento nei confronti delle coppie imposte con la procedura ordinaria, in
cui uno dei coniugi esercita un'attività a tempo parziale (Commission
d'harmonisation fiscale, op. cit., p. 135 s.);
-
che,
coerentemente con tale principio, la Divisione delle contribuzioni del Canton
Ticino ha previsto un'aliquota D, fissata al 4%, per i lavoratori che
esercitano un'attività accessoria o a tempo parziale, che si applica ai redditi
d'attività lucrativa nei casi in cui la durata settimanale del lavoro non
supera le 15 ore e (cumulativamente) il reddito mensile lordo è inferiore a fr.
2'000.- (Direttiva n. 1/2001 concernente l'imposizione alla fonte dei lavoratori
dipendenti senza permesso di domicilio, par. III.B.4);
-
che,
nella fattispecie, l'autorità di tassazione ha negato l'applicazione
dell'aliquota del 4%, essendo il lavoro limitato a pochi mesi all'anno ed
essendo il reddito del contribuente superiore al limite previsto dalla
direttiva citata;
-
che,
invece, al contribuente è stata applicata la disciplina prevista dalle
direttive della Divisione delle contribuzioni, secondo cui sono assoggettati
alla trattenuta con l'aliquota relativa al corrispondente reddito per
un'attività completa (annualizzazione del salario su 240 giorni lavorativi),
tenuto conto della situazione familiare, i lavoratori con permessi speciali
(tipo L, 90-120 giorni ecc.; cfr. Direttiva n. 1/2001 sull'imposizione
alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, par. III.B.5);
-
che,
cioè, in considerazione del fatto che il contribuente, secondo le indicazioni
della stessa società datrice di lavoro, ha lavorato 3,6 mesi, in base ad un
permesso di 120 giorni, il salario percepito nel corso del 2001 (fr. 19'824.40)
è stato annualizzato su 12 mesi (fr. 50'466.-), con la conseguenza che si è
applicata l'aliquota del 12.5%;
-
che,
nella sentenza citata dai ricorrenti (CDT n. __________
del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 8t), questa Camera ha peraltro
stabilito che, per il calcolo dell'imposta alla fonte dei lavoratori non
domiciliati, l'annualizzazione del reddito conseguito dal lavoratore che
beneficia di un permesso di 90 o di 120 giorni ha un senso, e deve quindi
essere intrapresa, solo quando il contribuente eserciti in Svizzera un'attività
a tempo pieno o che comunque non abbia il carattere di una semplice attività a
tempo parziale, nel qual caso si applica l'apposita aliquota lineare per le
attività accessorie;
-
che, in
due successive sentenze, relativa ad insegnanti di musica, questa Camera ha
stabilito che l'annualizzazione del reddito si giustifica nel caso del
contribuente assoggettato all'imposizione alla fonte che eserciti un'attività a
tempo pieno o quasi per una parte dell'anno, mentre non si giustifica più quando
l'attività è esercitata a tempo parziale lungo tutto l'anno civile (CDT
n. __________ del 5 giugno 2001 in RDAT
II-2001 n. 6t; CDT n. ____________________.
del 27 giugno 2001 in re B.);
-
che il
significato di tale giurisprudenza è da ricercare nella differenza sostanziale esistente
fra la situazione di chi, sempre sulla base di un permesso di tal genere, lavora
a tempo pieno per 90 o 120 giorni consecutivi, per poi tornare nello Stato in
cui risiede, e quella di chi invece "distribuisce" i 90 o 120 giorni
sull'arco di un intero anno, lavorando a tempo parziale;
-
che,
infatti, è evidente che chi lavorasse nel Canton Ticino, per esempio, da
gennaio a giugno, e fosse poi assoggettato all'imposta sul reddito conseguito
in tale semestre, con l'aliquota corrispondente al reddito stesso, sarebbe
ingiustamente avvantaggiato rispetto a chi lavora in Svizzera tutto l'anno, per
il fatto che sarebbe tassato con un'aliquota che è pensata per redditi annuali;
-
che, del
resto, è lo stesso problema che si manifesta nel caso dei contribuenti soggetti
all'imposta ordinaria, quando l'assoggettamento inizia nel corso dell'anno
civile: la legge prevede allora che il reddito imponibile sia determinato in
base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del
periodo fiscale (o durante un anno, per l'imposta cantonale), calcolato su
dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD; art. 53 cpv. 1 lett. a
LT);
-
che,
cioè, quando un contribuente è assoggettato solo per una parte dell'anno, il
suo reddito è comunque riportato a 12 mesi, per tener conto delle
caratteristiche delle aliquote, stabilite per redditi annuali;
-
che ciò
non si verifica, evidentemente, quando un contribuente lavora invece a tempo
parziale ma è assoggettato durante l'intero anno: in tale eventualità, infatti,
il reddito è inferiore a quello che percepirebbe il contribuente che facesse lo
stesso lavoro a tempo pieno, ma non perché l'assoggettamento sia durato solo
alcuni mesi bensì in considerazione della ridotta attività;
-
che lo stesso
ragionamento può essere esteso al caso del contribuente assoggettato
all'imposizione alla fonte: quando esercita un'attività a tempo pieno o quasi
per una parte dell'anno, si giustifica senz'altro l'annualizzazione del
reddito, mentre non si giustifica più quando l'attività è esercitata a tempo
parziale lungo tutto l'anno civile;
-
che, in
quest'ultimo caso, infatti, l'annualizzazione comporterebbe l'applicazione di
un'aliquota calcolata includendo un reddito "virtuale", che avrebbe
cioè potuto essere percepito qualora il contribuente avesse lavorato a tempo
pieno;
-
che
questo è il caso del contribuente cui si riferisce la sentenza del 5 giugno
2001: avendo lavorato con un grado di occupazione intorno al 50% lungo tutto
l'arco dell'anno civile, l'annualizzazione del reddito ai fini
dell'applicazione dell'aliquota si sarebbe tradotta nella tassazione di un
reddito ipotetico, che non vi era invece stato (RDAT II-2001 n. 6t);
-
che alla
stessa conclusione è pervenuta questa Camera nella sentenza del 27 giugno 2001:
un insegnante che, con un permesso di 120 giorni, lavora al 67% del tempo pieno
deve essere tassato in base all'aliquota corrispondente al reddito lordo percepito
durante l'anno, senza annualizzazione;
-
che,
infatti, la decisione citata ha messo in evidenza la peculiare condizione in
cui si trovava il ricorrente, quale docente, potendo lavorare con un orario
pari ai due terzi del tempo pieno sull'intero anno, pur avendo un permesso di
lavoro per mezz'anno (120 giorni);
-
che, nel
suo caso, l'annualizzazione del reddito ai fini dell'aliquota avrebbe comportato
la finzione di un orario di lavoro pari a ben oltre il 100%, sicché era stato
allora considerato non un contribuente che lavora per due terzi del tempo
pieno durante mezz'anno, bensì come uno che lavora per due terzi del tempo
pieno durante l'intero anno civile e gli era dunque stata applicata l'aliquota
corrispondente al reddito lordo percepito nel corso del 2000;
-
che, per
quanto noto a questa Camera, il caso del dott. __________
è ben diverso: dalle spiegazioni fornite dalla stessa società datrice di lavoro
(cfr. lettera del 18 aprile 2002 all'UIF) risulta che ha lavorato per 3,6 mesi
e che ha percepito un salario mensile di fr. 5'500.–;
-
che tale
versione è del resto confermata dal conteggio della trattenuta d'imposta alla
fonte, inviata dalla __________ all'UIF
l'11 febbraio 2002: il reddito complessivo conseguito nel 2001 viene infatti
commisurato in fr. 19'800.–, somma che corrisponde appunto a fr. 5'500 per 3,6
mesi;
-
che il
suo caso non può quindi affatto essere confrontato con quello di contribuenti
frontalieri che svolgono l'attività di insegnanti nel Canton Ticino durante
l'intero anno;
-
che,
sempre limitandosi alle poche indicazioni a disposizione, appare comunque
chiaro che il lavoro del contribuente è stato concentrato nel lasso di tempo di
poco più di tre mesi e mezzo, con la conseguenza che, se si vuole che
l'applicazione dell'aliquota non dia luogo a risultati distorti, il reddito
deve essere riportato su un anno;
-
che è ben
vero, come asseriscono i ricorrenti, che la circolare prevede, per l'annualizzazione,
il riporto del salario su 240 giorni lavorativi, ma tale calcolo si fonda sul
presuppposto che il salario sia giornaliero, ossia stabilito per ogni singola
giornata lavorativa;
-
che,
poiché nella fattispecie il salario del ricorrente è mensile (fr. 5'500.– al
mese), l'annualizzazione deve semplicemente essere intrapresa riportando il
salario a 12 mesi;
-
che, come
si vede, non si tratta dunque di considerare un reddito ipotetico, come
sostengono i ricorrenti, ma unicamente di commisurare l'aliquota all'effettiva
capacità contributiva;
-
che, alla
luce di tali spiegazioni, appare anche infondata la censura relativa al difetto
di base legale: come già ricordato, è infatti il legislatore stesso che ha
vincolato l'autorità esecutiva, stabilendo il principio che le aliquote siano
allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);
-
che,
infatti, non sono le direttive della Divisione delle contribuzioni a
costituire, come sostenuto nel gravame, la base legale per il calcolo
dell'imposta alla fonte, bensì gli articoli di legge appena menzionati;
-
che
l'annualizzazione del reddito, censurata dai ricorrenti, non è altro che un
accorgimento reso necessario, nell'applicazione delle aliquote, dalla
particolare situazione che sorge quando l'assoggettamento all'imposta alla
fonte dura meno di un anno e le aliquote non sono pertanto semplicemente
applicabili, senza un correttivo;
-
che la
stessa misura è prevista del resto dalle disposizioni esecutive adottate dalle
autorità fiscali di altri cantoni: si pensi per esempio al caso del Canton
Zurigo, dove, sebbene le aliquote siano già stabilite in funzione di redditi
mensili, vi sono tuttavia regole speciali per i contribuenti pagati a ore, che
iniziano o cessano l'attività nel corso del mese – per i quali è dunque
prevista la determinazione del reddito mensile, mediante moltiplicazione della
paga oraria per il numero di ore mensili (180) – e per quelli che ricevono un
salario quindicinale – per i quali il reddito lordo deve essere diviso per 14 e
moltiplicato per 30 – (cfr. Weisung der Finanzdirektion zur Durchführung der
Quellensteuer für ausländischer Arbeitnehmer, nn. 39 e 40);
-
che, come
già ricordato, la base legale per tale calcolo risulta dunque dal combinato
disposto degli articoli 106 cpv. 1 LT, 85 cpv. 1 LIFD e 33 cpv. 1 LAID, da un
lato, che rinviano alle aliquote ordinarie, e degli articoli 44 cpv. 1 lett.
a LIFD e 53 cpv. lett. a LT, dall'altro, che prevedono regole
speciali per il calcolo dell'imposta in caso di inizio dell'assoggettamento o
di tassazione intermedia;
-
che, per
le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico dei ricorrenti, in solido.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).