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Numero d'incarto:
80.2002.103
Data decisione, Autorità:
05.09.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00103
Lugano
5 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2002
in materia di: imposta annua intera
a fine assoggettamento o in caso di intermedia
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
rappr. da: __________
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 21 novembre 1999 __________ __________,
allora domiciliato a __________ __________ __________,
vendeva la parcella n. __________ RFD di
__________, di complessivi mq 3126, a __________ __________
al prezzo di fr. 1'450'000.-.
1.2.
A
seguito del trasferimento del proprio domicilio da parte di __________ __________
a __________, l'Ufficio di tassazione di
__________, con decisione del 18 marzo
2002, lo stralciava pertanto dal ruolo dei contribuenti assoggettati alla
sovranità fiscale ticinese dal 15 febbraio 2001 (cfr. notifica della tassazione
IC 2001-02 del 18 marzo 2002, in cui si accerta che nessuna imposta cantonale è
dovuta per il periodo di assoggettamento pro rata temporis nel 2001).
1.3.
Nel
frattempo, il 25 febbraio 2002 l'Ufficio di tassazione aveva notificato ad __________ __________
un'imposta annua intera a fine assoggettamento in materia di IFD, in cui stabiliva
il reddito imponibile in fr. 1'095'183.- e l'imposta dovuta in fr. 125'936.50.
La
decisione veniva recapitata il 27 febbraio successivo all'indirizzo __________ indicato dal contribuente.
1.4.
Il 24
aprile 2002 __________ __________, asseritamente per conto del
contribuente, inviava all'Ufficio cantonale di esazione, che lo girava poi
all'Ufficio di tassazione di __________,
uno scritto del seguente tenore: "Il signor __________
è attualmente ammalato. È stato inoltrato certificato medico ed avviata una pratica
che è da considerarsi reclamo". In effetti, già in data 10 aprile 2002 il __________. __________ di
__________ aveva inoltrato un
certificato medico, in cui si attestava che il contribuente dall'inizio di
febbraio del 2002 non sarebbe più stato in grado di svolgere con solerzia e
affidabilità le normali mansioni di gestione della propria contabilità. Il
medico, sempre nel certificato, chiedeva inoltre all'Ufficio di tassazione di
considerare la possibilità di dilazionare eventuali richiami e ingiunzioni fino
a quando il paziente fosse nuovamente stato in grado di svolgere un normale
lavoro amministrativo.
1.5.
Con
decisione del 14 maggio 2002 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo in
quanto tardivo, poiché regolarmente notificato alla rappresentante contrattuale
del contribuente.
1.6.
Con
il presente ricorso __________ __________, assistito dalla __________ __________,
chiede l'annullamento della suddetta decisione. Dei motivi ricorsuali verrà
detto in seguito, per quanto pertinenti e per quanto necessario.
1.7.
Su
richiesta del giudice il patrocinatore del ricorrente ha prodotto una relazione
medica dettagliata del __________. __________, datata 1° luglio 2002, di cui si
dirà in seguito, per quanto necessario.
1.8.
Con
memoria del 12 luglio 2002 l'Amministrazione federale delle contribuzioni
propone la reiezione del ricorso, constatando che la notifica di tassazione è
passata in giudicato non essendo stata impugnata.
- 2.1.
La
Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un
ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei
termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una
eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile
il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è
stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di
tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà
la decisione di irricevibilità.
2.2.
Contro la decisione di tassazione il
contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro trenta
giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD).
I
termini stabiliti nella presente legge sono perentori (art. 119 cpv. 1 LIFD).
Solo quelli stabiliti dall'autorità possono essere prorogati se esistono motivi
sufficienti e la domanda di proroga è presentata prima della scadenza (art. 119
cpv. 2 LIFD)
Il
termine decorre dal
giorno successivo alla notificazione. È reputato osservato se l'opposizione
perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all'estero il giorno della scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica
o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno
feriale seguente (art. 133 cpv. 1 LIFD).
L'autorità
entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che,
per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri
motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle
inoltrate entro trenta giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati
(art. 133 cpv. 4 LIFD).
- 3.1.
Nel
caso in esame la decisione dell'Ufficio di tassazione sull'imposta annua intera
a fine assoggettamento in materia di IFD è stata correttamente intimata al
contribuente personalmente al recapito zurighese da lui stesso indicato
rispondendo il 29 gennaio 2002 a un richiamo relativo alla presentazione della
dichiarazione d'imposta ed è stata regolarmente consegnata il 27 febbraio 2002.
Il
termine di reclamo di trenta giorni è pertanto trascorso infruttuoso.
3.2.
Non
occorre pertanto chiedersi più da vicino, come fa l'Amministrazione federale
delle contribuzioni nella propria memoria, se il certificato medico del 10
aprile 2002 inviato dal __________ __________ all' Ufficio di tassazione e lo
scritto della signora __________ del 22 aprile 2002 inviato all'Ufficio di
esazione siano giuridicamente configurabili quale reclamo e, meglio, adempiano
i requisiti minimi posti dalla legge, non indicando nemmeno l'eventuale
decisione da cui si dissentirebbe.
- 4.1.
Resta
pertanto da chiedersi se il certificato medico del __________. __________
possa giustificare la restituzione del termine per motivi di salute.
L'Ufficio
di tassazione dà risposta negativa al quesito, poiché la tassazione sarebbe
stata notificata al recapito zurighese indicato dal contribuente e meglio
all'indirizzo della signora __________.
Si
può certo convenire con l'Ufficio di tassazione che indicando questo recapito, __________ __________
abbia autorizzato la signora __________
a ricevere gli atti e le decisioni che lo riguardavano. L'Ufficio di tassazione
non può tuttavia essere seguito nella misura in cui ritiene che l'indicazione
di questo recapito abbia comportato anche il conferimento di una procura che
andasse al di là della semplice facoltà di ricevere atti e decisioni del fisco,
poiché la mera indicazione di un recapito non comporta infatti ipso facto
il conferimento di un mandato di rappresentanza alla persona presso la quale il
contribuente è domiciliato o ha eletto domicilio. Una simile indicazione si
esaurisce per così dire in se stessa, nel senso che altro non è che la mera
indicazione dell'indirizzo (vincolante per il contribuente) al quale inviare la
corrispondenza.
4.2.
Anche
l'Autorità fiscale - sia detto abbondanzialmente - sembra d'altronde avere
inteso in questo senso la comunicazione, poiché la decisione di cui si discute
è stata notificata ad __________ __________ personalmente, anche se al recapito
da lui indicato presso la signora __________
e non alla signora __________ stessa in
quanto rappresentante del contribuente, come avrebbe dovuto succedere, qualora
vi fosse stato mandato di rappresentanza (cfr. per le molte CDT
n.108-109 del 23 giugno 1994 in re T. B.).
Anzi,
se si volesse seguire la tesi dell'Ufficio di tassazione, basterebbe in
concreto far ordine all'Ufficio di tassazione di notificare la tassazione al
rappresentante, facendo per ciò stesso decorrere il termine di reclamo dal
momento della corretta intimazione.
Ma
ciò non si verifica nel caso concreto, per quanto detto in precedenza e,
meglio, per la portata della comunicazione del recapito, destinata per sua
natura a esaurirsi in se stessa.
4.3.
Nel
caso in esame può essere lasciata aperta la questione di sapere se nel
certificato medico del 10 aprile 2002 inviato dal dott. __________ allall'Ufficio di tassazione o nel successivo scritto
del 24 aprile 2002 della signora __________
__________ cantonale di esazione possa
essere ravvisata una domanda di restituzione del termine.
Nel
frattempo, perdurante la malattia, il contribuente è stato munito di un
rappresentante contrattuale, che nel ricorso a questa Camera si è diffuso su aspetti prettamente
attinenti alla restituzione del termine. Questa Camera poi, pendente il
ricorso, ha chiesto una relazione medica dettagliata al __________. __________.
Dalla stessa emerge una situazione valetudinaria del contribuente molto
precaria, andata vieppiù peggiorando da metà gennaio del 2002 e che perdura
tuttora. Lo stato ansioso depressivo che lo affligge è da qualificare come
molto grave, tale da renderlo assolutamente incapace di curare i propri
interessi e di svolgere i propri doveri amministrativi (cfr. relazione medica
del 1° luglio 2002 del __________ __________).
Dato
il perdurare di questa situazione, questa Camera ritiene per economia di
giudizio di poter ammettere, nel caso concreto, gli estremi della restituzione
del termine, senza che sia necessario retrocedere gli atti del procedimento
all'Ufficio di tassazione perché si prionunci sulla questione d'ordine. Gli
atti del procedimento vanno trasmessi all'Ufficio di tassazione perché entri
nel merito della contestazione e si pronunci sulla stessa con nuova decisione
su reclamo impugnabile a questa Camera.
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara
e pronuncia
- Il
ricorso è accolto a'sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, annullata la decisione
su reclamo del 14 maggio 2002, gli atti del procedimento sono retrocessi
all'Ufficio di tassazione per nuova decisione di merito.
- Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Non
si assegnano ripetibili
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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