-
che
presentando la dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-2002 i coniugi __________ ed __________
__________ dichiaravano un valore
locativo della loro abitazione di __________
di fr. 25'341.- di media annua, dal quale chiedevano la deduzione per spese di
manutenzione per fr. 13'635.- di media annua;
-
che nella
notifica di tassazione del 18 febbraio 2002 l’Ufficio di tassazione ammetteva
la deduzione per spese di manutenzione limitatamente a fr. 5'792.- di media
annua;
-
che il
reclamo, con cui __________ __________ chiedeva di includere tra le spese
di manutenzione deducibili anche quelle relative alla funicolare e al taglio
degli alberi, veniva respinto con decisione del 13 maggio 2002, poiché le spese
per la manutenzione degli spazi verdi e la funicolare non riguarderebbero strettamente
l’ immobile su cui viene calcolato il valore locativo;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso __________
__________ chiede che alle spese di
manutenzione concesse siano aggiunte quelle di manutenzione della funicolare e
che la tassazione IFD sia emessa sulla base dei redditi conseguiti nel 2001,
come avviene nella maggior parte dei Cantoni;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che il
ricorso, nella misura in cui chiede che la tassazione IFD venga emessa in base
ai dati del 2001, non può essere accolto;
-
che in
effetti la maggior parte dei Cantoni svizzeri ha già adottato la tassazione annuale
postnumerando, cioè sul presente;
-
- che invece
il Canton Ticino si adeguerà alle nuove disposizioni soltanto a partire dal 1°
gennaio 2003, ultimo termine concesso per l'armonizzazione fiscale;
-
che
pertanto il periodo di tassazione IFD 2001-2002 per le persone domiciliate in
Ticino continuerà a basarsi sul sistema praenumerando, ovvero sulla situazione
del periodo di computo, cioè sulla situazione degli anni 1999-2000;
-
che
questa richiesta del contribuente non può quindi trovare accoglimento;
-
che,
secondo l'art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT di
identico tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le
spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese
d'amministrazione da parte di terzi;
-
che sono
considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore
dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la
redditività (cfr. Agner/ Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die
direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n.
262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re
A.D.R.);
-
che, in
caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal
proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la deduzione delle
spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non
possono venire accollate all'inquilino, vale a dire delle spese di manutenzione
e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di amministrazione;
-
che la
ragione è che il reddito della sostanza del contribuente che abita personalmente
la casa di cui è proprietario viene calcolato perlopiù in base a una mera stima:
se si consentisse al contribuente che abita la propria casa di dedurre dei
costi da un valore locativo commisurato in modo tale da non comprenderli,
questi sarebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto al proprietario che cede in
locazione l'immobile che gli appartiene e che di solito addebita ai propri
inquilini le spese di amministrazione e di gestione della casa (CDT n. ..__________ dell' 8 ottobre 1997 in re J. S.);
-
che anche
la Circolare della Divisione cantonale delle contribuzioni del 1° dicembre 2001
distingue, nell'ambito della deduzione delle spese effettive tra
immobili della sostanza privata concessa in locazione (e quindi imposti sul
reddito effettivo) e immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in
base al valore locativo): in caso di imposizione del valore locativo, vale a
dire di immobili utilizzati dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola
unicamente la deduzione delle spese che, in caso di locazione, rimangono a
carico del proprietario e non possono venire accollate all'inquilino, vale a
dire delle spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di
gestione e di amministrazione, poiché il valore locativo, corrispondente al
60-70% della pigione che si potrebbe
ottenere affittando l' oggetto ad un terzo qualsiasi, corrisponde alla
remunerazione netta dovuta per la pura e semplice messa a disposizione dell'
immobile e non copre quindi quelle spese accessorie che nascono con il suo uso
e che, di regola, vengono accollate in aggiunta e separatamente all' inquilino
(cfr. Circolare 7/2001, cifra 5.4);
-
che, in
altre parole, la distinzione introdotta dalla citata Circolare della Divisione
delle contribuzioni trova la sua ragion d'essere nel fatto che il reddito della
sostanza del contribuente che abita personalmente la casa di cui è proprietario
viene calcolato perlopiù in base a una mera stima;
-
che, in
linea di principio non sono quindi deducibili le spese di gestione (acqua, ascensore,
climatizzazione, disinfezione e disinfestazione, fognatura, spazzatura e
depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione del
giardino, riscaldamento e acqua calda, servizio di portineria e di custodia,
sgombero neve) e le spese di amministrazione (cfr. Circolare cit., cifra 2.2.3;
inoltre art. 1 dell' Ordinanza del Consiglio federale del 24 agosto 1992);
-
che non
va poi dimenticato che, mentre nel caso della locazione le spese accessorie
sono accollate all'inquilino ed in tal modo cessano di gravare il proprietario,
nel caso dell'uso proprio della casa esse sono a carico del proprietario in
qualità di inquilino di se stesso: si giustifica pertanto di dedurle dal valore
locativo solo se non sono già state considerate mediante una corrispondente
riduzione del valore locativo (Känzig, loc. cit., Zwahlen, Die
einkommenssteuerrechtliche Behandlung von Liegenschaftskosten [insbesondere im
Recht der direkten Bundessteuer], Basilea 1986, p. 104, Funk, Der
Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a
ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 164; CDT n. ..__________
dell' 8 ottobre 1997 in re J. S., con ampissimi riferimenti a dottrina e
giurisprudenza; CDT n. ..__________
del 19 settembre 2000 in re R. e R. K.-D.);
-
che va
infine precisato che le spese per il giardino non sono in linea di principio deducibili:
il valore locativo, che costituisce la base del reddito imponibile del ricorrente,
viene calcolato sulla base del solo valore di stima dei fabbricati, senza
considerare cioè quello del terreno circostante;
-
che se si
concedessero in deduzione le spese relative al giardino, si otterrebbe dunque
un risultato aberrante (cfr. p. es. CDT n. ..__________
del 6 giugno 2000 in re T.G.; CDT n. 160 del 28 luglio 1993 in re K. G.;
CDT n. 132 del 21 giugno 1993 in re Le.; CDT n. 41-42 del 6 marzo
1987 in re Mo., RTT 1972, p. 59 s.);
-
che anche
la giurisprudenza di altri Cantoni va nella stessa direzione: secondo il Tribunale
amministrativo di __________ -__________, per esempio, i costi di manutenzione
dell'immobile devono sempre essere correlati con un reddito imponibile, anche
se la lettera della legge non lo esprime, con la conseguenza che i costi di manutenzione
del giardino sono deducibili solo se esso è stato considerato nel calcolo del
valore locativo (StE 1999 B 25.6 n. 33);
-
che, di
conseguenza, il rifiuto di dedurre le spese di manutenzione del giardino, per
altro non più criticata nel ricorso, appare giustificato alla luce della
giurisprudenza;
-
che più
sfumata appare invece la questione relativa alla deduzione delle spese di
manutenzione della funicolare;
-
che a
tale riguardo va subito rilevato che la funicolare, che funge nel caso concreto
da ascensore esterno, contribuisce alla determinazione del valore locativo in
ragione di fr. 2'636.- di media annua, come emerge dalla ricapitolazione che il
ricorrente ha prodotto a suo tempo all’Ufficio di tassazione e dalla quale
risulta il valore locativo complessivo di fr. 25'391.-;
che se le spese di abbonamento (fr. 620.-
all’anno) alla manu tenzione, quelle di rinnovo dell’autorizzazione
comunale e di controllo cantonale (fr. 900.- nel biennio) possono essere assimilate
a spese di gestione corrente non deducibili per le ragioni sopra esposte,
diversamente ne va delle riparazioni straordinarie della funicolare per
complessivi fr. 1'302.-, pari a fr. 651.- di media annua, trattandosi di spese
che comunque rimarrebbero a carico del proprietario anche se cedesse l'immobile
in locazione.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 13 maggio 2002 è riformata nel senso
che la deduzione per spese di manutenzione viene elevata a fr. 6'443.-.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per
l’emissione di nuovi conteggi.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).